Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7057 del 20/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 20/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.20/03/2017),  n. 7057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5576/2015 proposto da:

B.C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ERASMO

GATTAMELATA 128, presso lo studio dell’avvocato CARMELO SCALFARI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO F. CAMBREA, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE GROUPAMA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1306/2014 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA,

depositata il 27/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/02/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La controversia attiene al diritto al risarcimento dei danni materiali riportati dal veicolo Fiat Cromo di proprietà e condotto da B.C.C., ed assicurato per la RCA con Groupama Assicurazioni s.p.a., in conseguenza dello scontro verificatosi il (OMISSIS) con il veicolo Alfa Romeo condotto da A.U. assicurato per RCA con Fondiaria SAI s.p.a..

B.C.C. ha proposto azione di risarcimento danni con procedura diretta nei confronti del proprio assicuratore, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, sostenendo la esclusiva responsabilità del conducente dell’Alfa Romeo.

Entrambi i Giudici di merito, di primo e secondo grado, hanno parzialmente accolto la pretesa ritenendo sussistere la presunzione legale di pari responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro.

Il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, con sentenza 27.8.2014 n. 1306, ha confermato la decisione di prime cure, rilevando che, pur sussistendo la responsabilità dell’ A. avendo effettuato una manovra di sorpasso di un veicolo in sosta invadendo la corsia opposta, il B. non aveva tuttavia fornito, quanto alla propria condotta, la prova liberatoria idonea a superare l’applicazione della presunzione di concorrente responsabilità, stante la inaffidabilità delle risultanze istruttorie (modulo CAI, teste escusso, grafico del sinistro) in considerazione della estrema genericità dei dati emersi.

La decisione di prime cure era confermata anche in punto di risarcimento del danno, in quanto il maggior danno richiesto dal B. era fondato su un mero preventivo relativo a lavori di riparazione non eseguiti e non compatibili con i danni riportati dalla Fiat Croma solo sulla fincata destra.

La sentenza di appello è stata ritualmente impugnata per cassazione, con quattro mezzi, da B.C.C. con atto notificato in data 16.2.2015 alla società assicurativa GROUPAMA s.p.a. che non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo viene denunciato il vizio di “error in judicando”, per la violazione di una serie di norme confusamente assemblate in rubrica e, per quanto è dato comprendere, dell’art. 40 C.d.S., commi 3 e 8, artt. 2054, 2712 e 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. e del D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 149 e 150 e dell’intero corpo normativo del D.P.R. n. 254 del 2006, all. A.

Il ricorrente si duole della omessa valutazione da parte del Giudice di appello del grafico prodotto in giudizio nel quale era riprodotta la situazione dei luoghi, inoltre contesta al Giudice di merito di non aver tenuto conto di una serie di circostanze di fatto che comprovavano la violazione dell’art. 148 C.d.S., da parte del conducente del veicolo Alfa Romeo, e di non aver considerato che la società assicurativa non aveva fornito alcuna prova contraria volta a dimostrare il concorso colposo del B..

Il motivo è inammissibile in quanto:

censura per vizi inerenti l’attività di giudizio, asseriti errori di fatto compiuti dal Giudice di merito nella valutazione delle risultanze probatorie, che avrebbero dovuto essere dedotti attraverso il diverso paradigma normativo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Corte Cass. 1 sez. 11.8.2004 n. 15499; id. sez. lav. 16.7.2010 n. 16698. Vedi Corte Cass. 2 sez. 29.4.2002 n. 6224, id. 3 sez. 18.5.2005 n. 10385, id. 3 sez. 7.5.2007 n. 10295, id. 5 sez. 21.4.2011 n. 9185 sulla inammissibilità del ricorso con cui si denuncia violazione di norma di diritto deducendo nella esposizione del motivo argomenti a fondamento del vizio motivazionale della sentenza) e nei limiti consentiti da tale norma nel testo -applicabile ratione temporis – modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, secondo la interpretazione che di tale norma è stata fornita da questa Corte (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U., Sentenza n. 19881 del 22/09/2014), essendo appena il caso di rilevare come la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. “è apprezzabile in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti inammissibile in sede di legittimità” (Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2707 del 12/02/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 12912 del 13/07/2004; id. Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 19064 del 05/09/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 15107 del 17/06/2013; id. Sez. 5, Sentenza n. 21152 del 08/10/2014), mentre la violazione dello schema normativo della presunzione semplice che dà luogo al vizio di violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., non concerne il convincimento finale che il Giudice trae dalla valutazione del complesso indiziario, ma la divergenza dai criteri di logica formale che presiedono alla “modalità di interrogazione” di tale materiale eterogeneo, che, come noto, si svolgono secondo la verifica di precisione, gravità, inferenza cognitiva, e concludenza del complesso indiziario;

laddove sostiene la necessità che sia la società assicurativa, convenuta D.Lgs. n. 209 del 2005, ex art. 149, a dover fornire la prova del concorso di responsabilità del proprio assicurato, viene a contrastare la consolidata giurisprudenza di questa Corte (così incorrendo nella inammissibilità ex art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1), , alla quale il Giudice di appello si è conformato, secondo cui, entrambe le parti processuali che agiscono e resistono nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivati da uno scontro di veicoli, per superare la presunzione legale di pari concorso nella causazione del sinistro (art. 2054 c.c., comma 2), sono onerate, non soltanto della prova della condotta dell’altro conducente violativa delle regole che impone il principio del neminem laedere e delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma altresì della prova (positiva) della propria condotta, che deve risultare conforme alle prescrizioni delle norme del C.d.s., ed immune da colpa generica, dovendo essere improntata la condotta di guida sempre alla massima attenzione, ed essendo pertanto tenuto il conducente del veicolo a fare tutto quanto possibile per evitare il danno ed a porre in atto le manovre di emergenza che, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto, erano esigibili (ex pluribus: Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5679 del 11/06/1990; id. Sez. 3, Sentenza n. 11235 del 13/11/1997; id. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 05/05/2000; id. Sez. 3, Sentenza n. 12444 del 16/05/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 25620 del 14/11/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 23431 del 04/11/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 124 del 08/01/2016).

Anche il secondo motivo è inammissibile, venendo a censurare il ricorrente la sentenza in relazione al vizio di omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la insufficienza del ragionamento logico svolto dal Giudice di merito che non avrebbe argomentato “sui punti di censura posti al suo vaglio”, dovendo per ciò stesso la motivazione essere ritenuta inesistente.

E’ appena il caso di osservare come a seguito della modifica del vizio di legittimità in questione, che ha ricevuto una nuova configurazione dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”), il vizio di motivazione della sentenza può essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un “fatto storico” controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali – acquisiti al rilevante probatorio – ritenuti dal Giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016).

Gli elementi probatori elencati nella esposizione del primo motivo e richiamati a sostegno del secondo (dichiarazione del teste P.; schizzo grafico dei luoghi) sono stati espressamente considerati e valutati dal Giudice di merito che li ha ritenuti imprecisi e non attendibili, rimanendo quindi esclusa la omissione del fatto storico principale o secondario (peraltro neppure indicato dalla parte ricorrente come “decisivo”) che integra il vizio di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il terzo motivo di ricorso investe la statuizione della sentenza di appello che ha rigettato la richiesta di risarcimento del maggior danno proposta dal B.. Il ricorrente denuncia il vizio di “error in judicando” ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione degli artt. 115, 116, 61, 62, 191 c.p.c., art. 24 Cost., artt. 1223, 2054, 2056, 2058, 2712, 2719 e 2697 c.c., nonchè del D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 149 e 150 e D.P.R. n. 254 del 2006.

Il motivo è inammissibile in quanto attraverso il vizio di violazione di norma di diritto il ricorrente intende richiedere alla Corte un riesame del materiale probatorio offerto ai fini della prova del danno, venendo a contestare quindi un errore di fatto, lamentandosi che il Giudice di merito non aveva bene considerato le risultanze istruttorie emergenti dalla documentazione fotografica depositata in giudizio e dal preventivo di spesa nel quale era riportato l’elenco delle riparazione da eseguire.

Osserva il Collegio che la critica consistente dell’evidenziare la corrispondenza tra alcune tipologie di riparazione ed i danni rappresentati nelle foto, implica un accertamento in fatto che rimane precluso alla Corte di legittimità e che, ove invece volto ad individuare fatti dimostrati in giudizio e non considerati dal Giudice di merito, avrebbe dovuto essere fatto valere attraverso il corrispondente vizio di omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il quarto motivo il ricorrente impugna la sentenza per vizio di omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla statuizione di conferma della decisione di primo grado in punto di liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado “dichiarate compensate integralmente….vista la differenza economica tra il danno richiesto e quello accordato”.

Sostiene il ricorrente che tale motivazione riflette gli errori commessi dal primo giudice e confermati dal Giudice di appello nell’accertamento dei danni risarcibili, avendo il B. offerto ampia prova della entità degli stessi e dunque essendo attribuibile la discrasia sul quantum tra il chiesto ed il pronunciato esclusivamente alla illogica e lacunosa amministrazione del materiale probatorio da parte dei Giudici di merito.

Il motivo è inammissibile in quanto non denuncia vizi afferenti alla statuizione del regolamento sulle spese, ma ripropone censure, già svolte nei precedenti motivi, inerenti errori di fatto in ordine alla valutazione delle prove: la inammissibilità dei precedenti motivi determina la inammissibilità anche del motivo in esame.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in difetto di difese svolte dalla società assicurativa intimata.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso principale.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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