Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7057 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. II, 12/03/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 12/03/2021), n.7057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21868/2019 proposto da:

S.S., rappresentato e difeso dall’avv. LUIGI MIGLIACCIO, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 14/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso proposto da S.S. avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione lo S. affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente valutato quanto da lui dichiarato in sede giudiziaria, e non avrebbe consentito il pieno chiarimento della storia personale, senza considerare la breve durata del primo colloquio svoltosi innanzi la Commissione. In particolare, il ricorrente allega di aver dedotto e chiarito, in sede giudiziaria, il proprio timore di subire ritorsioni ad opera dei creditori, in caso di rientro in patria.

La censura è inammissibile. Il ricorrente aveva narrato di essersi allontanato dal Bangladesh, suo Paese di origine, per trovare lavoro; di aver lavorato in Libia come addetto alle pulizie in un ospedale; di esser stato licenziato, a suo dire senza motivo; di essersi, quindi, recato in Italia. Richiesto dalla Commissione di chiarire come mai, dopo il licenziamento subito in Libia, non fosse tornato in patria, il richiedente aveva risposto che nel proprio Paese la vita era difficile e la famiglia versava in condizioni di povertà. Il Tribunale ha proceduto ad una seconda audizione del richiedente, che ha in quella sede esposto il tema dei debiti da lui contratti per l’espatrio verso la Libia e del correlato timore di ritorsioni in caso di rimpatrio. Ha quindi considerato tutti gli elementi della storia, tanto per la parte risultante dal primo colloquio svoltosi in sede amministrativa, che con riguardo alla parte approfondita in sede di interrogatorio libero, ed ha ritenuto il racconto, nel suo complesso, non attendibile e comunque non idoneo. Sotto il primo profilo, il giudice di merito ha evidenziato che il richiedente non aveva saputo nè indicare il motivo per cui la questione dei creditori non era stata dedotta già in sede amministrativa, nè precisare quale sarebbe il suo residuo debito verso detti soggetti. Sotto il secondo profilo, invece, ha evidenziato che il richiedente aveva sostanzialmente allegato, nella prima versione della propria storia, motivazioni economiche a fondamento della decisione di espatriare. La censura proposta dal ricorrente si incentra sulla inadeguatezza dei due ascolti, senza attingere specificamente il duplice giudizio, di non credibilità e non idoneità, della storia, e dunque non coglie la ratio del rigetto della domanda di protezione.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 ed del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale avrebbe omesso di adempiere al proprio dovere di cooperazione istruttoria, in quanto non aveva acquisito specifiche informazioni in relazione all’esistenza, in Bangladesh, del pericolo per i debitori di essere aggrediti fisicamente dai propri creditori.

La censura è inammissibile. Il giudice di merito non ha ritenuto la storia personale del richiedente credibile nè idonea ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. Di conseguenza, non ha proceduto ad alcun approfondimento del contesto locale, con riferimento alla domanda di status ed a quella di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), limitando – del tutto correttamente – la propria disamina al solo profilo di cui alla lett. c) di tale ultima disposizione. Sotto tale aspetto, il Tribunale ha indicato le specifiche fonti consultate ai fini di escludere la sussistenza, in Bangladesh, di una situazione di violenza generalizzata rilevante ai sensi dell’art. 14, richiamata lett. c), (cfr. pag. 10 del decreto). Il ricorrente non richiama alcuna fonte informativa specifica che il giudice di merito non avrebbe considerato, nè indica quale specifica informazione ricavabile dalle fonti consultabili contraddirebbe la ricostruzione di fatto operata dal giudice di merito, dimostrando la non adeguatezza, o lo scarso aggiornamento, delle informazioni da quest’ultimo utilizzate. Sul punto, occorre ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell”implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).

Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè il Tribunale non avrebbe considerato la condizione personale del richiedente ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

La censura è inammissibile. Il ricorrente si duole del fatto che il giudice di merito non abbia considerato la crisi ambientale esistente in Bangladesh, la sua condizione di insolvenza e il correlato rischio, in caso di rimpatrio, di essere esposto a lesioni dei suoi diritti fondamentali. Il Tribunale, tuttavia, ha apprezzato tanto la condizione di difficoltà economica in patria, che il livello di integrazione raggiunto dal richiedente in Italia, svolgendo in tal modo il giudizio comparativo richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U., Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471). Detta valutazione non è specificamente attinta dalla censura in esame, con la quale il ricorrente non allega alcuno specifico elemento di integrazione, o di altro genere, che il giudice di merito non avrebbe considerato, limitandosi pertanto ad invocare un inammissibile riesame del giudizio di fatto, estraneo alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA