Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7057 del 11/04/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 7057 Anno 2016
Presidente: MIGLIUCCI EMILIO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 14300/11) proposto da:
Domenico DE ROSA (c.f.: DRS DNC 59S18 B077L)
rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Prosperini, giusta procura a margine del
ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, via
Dei Gozzardini ti 30
– ricorrente –

contro

S.pa. F.A.T.A. Assicurazioni Danni ( c.f.: 09052321008);

in persona del procuratore generale GBS — Generali Business Solutions s.c.p.a
agente in forza di procura del 14 gennaio 2010 per atto notar Nicola Maggiore in
Roma e rappresentata dai procuratori speciali di quest’ultima dr Mario Hugueney
Riccò e dr. Francesco Capuano a loro volta a ciò legittimati giusta procura del 30
maggio 2010 per atto notar Lorenzo Stucchi in Milano; società rappresentata e
,

I

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Data pubblicazione: 11/04/2016

difesa, giusta mandato difensivo in calce al controricorso, dall’avv. Renato Magaldi
e con il predetto domiciliata presso lo studio dell’avv. Matteo Mungari in Roma, via
Guido D’Arezzo n. 32
– Controricorrente-

– Benedetto RAIMO
– Pane intimata —
***>k ,k ,l< avverso la sentenza n. 8499/2010 del Tribunale di Napoli, quale giudice di appello, depositata il 23 luglio 2010 e non notificata **4 >k>k

udita la relazione di causa, svolta all’udienza del 9 marzo 2016 dal consigliere dr.
Bruno Bianchini;

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udito l’avv. Ornella Provvidenza, con delega dell’avv. Renato Magaldi , per la
società controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.
Pierfelice Pratis, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 — Domenico De Rosa citò innanzi al Giudice di Pace di Napoli Benedetto Di
Raimo e la spa FATA per esser risarcito dei danni subiti dalla propria autovettura,
investita dall’autocarro del Di Raimo che a sua volta godeva della copertura
assicurativa della FATA; lo stesso De Rosa impugnò la conseguente decisione che
aveva riconosciuto in suo favore il risarcimento di curo 2.350,00 oltre interessi
legali dalla sentenza e il rimborso delle spese di lite liquidate in complessivi curo
1.500,00 con attribuzione al procuratore antistatario , lamentando la decorrenza
degli interessi che assumeva dover essere calcolati dalla data della domanda nonché
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2

nonché nei confronti di

la misura delle spese di lite, liquidate in misura non corrispondente alla nota ed in
maniera indifferenziata per onorari e diritti di procuratore.

2 — Il Tribunale adito accolse il motivo attinente alla decorrenza degli interessi e
rideterminò le spese di lite nella maggior somma di curo 117,00 per diritti ed

spese del grado in ragione dell’accoglimento solo parziale dcl gravame.

3 — Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il De Rosa, facendo
valere due motivi di annullamento; ha risposto con controricorso la spa FATA
Assicurazioni Danni , rappresentata dalla sua procuratrice generale GBS
GENERALI BUSINESS SOLUTIONS; entrambe dette parti hanno depositato
memorie; il Raimo non ha proposto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I — Con il primo motivo viene denunciata la violazione degli artt 91 e 92 cpc
nonché della tariffa professionale in vigore del 2 giugno 2004; viene richiamato
anche il vizio contemplato nell’art 360 , I comma n.5 cpc ma senza alcuno
svolgimento argomentativo

La – Sostiene parte ricorrente che il Tribunale non avrebbe riconosciuto il maggior
importo portato dalla nota spese depositata in primo grado, in ragione del fatto che
avrebbe ritenuto non dovute alcune voci che avrebbero comportato già innanzi al
Giudice di Pace, una liquidazione addirittura inferiore a quella in effetti poi
riconosciuta: in particolare, non avrebbe computato l’importo del contributo
unificato nel calcolo delle spese vive in quanto ritenutolo non dovuto, a cagione del
fatto che la causa era esente da tale imposta né, aggiunge , avrebbe riconosciuto le
spese per scritturazioni degli atti processuali, mancando la prova dei relativi esborsi;
il giudice dell’impugnazione poi non avrebbe neppure motivato sulla non
inclusione tra le spese rimborsabili, del certificato di residenza e del costo di due
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onorari attribuendole all’avv. Guido Licenziati, antistatario; compensò altresì le

attestati richiesti al Pubblico Registro Automobilistico, pure allegati al proprio
fascicolo; per contro, il ricorrente osserva da un lato, che si era attenuto, quanto
alle scritturazioni, alla delibera del Consiglio dell’Ordine di Napoli del 1996 che
specificava l’importo delle stesse ; dall’altro, che la causa non era affatto esente

dal contributo unificato.

I.a.1 — La doglianza in merito al contributo unificato è fondata perché non è
contestato dalla contro ricorrente che inserita nel fascicolo di ufficio vi fosse la nota
di iscrizione a ruolo e che fosse stata altresì prodotta la ricevuta del relativo esborso
( per curo 70,00); va aggiunto che il valore della causa è stato determinato — per la
quantificazione dei diritti di procuratore (all’epoca dovuti) e per gli onorari di
avvocato- dallo stesso Tribunale nella fascia tariffaria tra 1.600,00 e 2.600,00 ,
coerentemente con la somma riconosciuta a titolo di risarcimento danni al cliente
dell’avv. De Rosa ( pari ad curo 2.350,00 oltre interessi) : dunque ben al di sopra
della soglia minima di curo 1.100,00 di esenzione dal contributo stesso, indicata
nell’art 10, comma IV, del d.P.R. 115/2002 , nella formulazione successiva alla
modifica portata dall’art 1″r del decreto legge 18/2003 ( che ha innalzato la soglia di
esenzione fissata originariamente in euro 1.033)

I.a.2 — Quanto alle spese per la redazione e scritturazione degli atti va rilevato che
le stesse devono essere provate in concreto , a ciò non valendo una indicazione di
principio che si assume formulata dalla articolazione

locale

dell’Ordine

professionale; l’intera questione poi involge un giudizio di fatto, non consentito in
sede di legittimità.

I.a.3 — Inammissibile è poi la doglianza relativa alle spese per l’ottenimento di
certificati vari, per carenza di individuazione del tempo e del luogo processuali di
.

4

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ratione valoris

produzione (come pure delle ragioni che avrebbero comportato la necessità di tale
acquisizione documentale).

I.b — Per quello che concerne i diritti di procuratore il ricorrente lamenta che il

censurato l’ “accorpamento” dei suddetti all’importo per onorari, avrebbe liquidato
le competenze procuratone in maniera erronea, quanto: alla domanda introduttiva;
all’esame degli scritti difensivi ed alla documentazione di controparte e, altrettanto
erroneamente, avrebbe ritenuto non dovute altre “voci” , assumendo che non
prevedevano una effettiva deliberazione da parte del Giudice (ovvero una effettiva
e sostanziale attività professionale di valutazione) o che non riguardavano l’esame
di un provvedimento o, infine che non sarebbero state neppure previste in tariffa
I.c – Di contro osserva il ricorrente che , in genere, l’esame dei provvedimenti del
giudice non necessariamente prevede un’attività di valutazione specifica, essendo
sufficiente che riguardi un atto del processo di cui il difensore debba avere
contezza ; aggiunge che detti diritti vanno riconosciuti anche per la richiesta di
documenti o di certificati rilasciati da soggetti pubblici ; soggiunge che, nonostante
la contraria affermazione contenuta in sentenza, anche la collazione di atti
stragiudiziari – purchè, come nella fattispecie, esibiti in giudizio – va retribuita
quanto a diritti di procuratore.
Lei — Il profilo difetta di specificità — nella sua accezione di autosufficienza del
motivo — laddove non riporta il contenuto originario della domanda, al fine di
delibarne l’inquadramento nello scaglione di valore, con effetto per il profilo
relativo all’erroneo riconoscimento di un importo inferiore al dovuto anche per
“esame degli scritti difensivi di controparte” e per “esame documentazione
prodotta da controparte” ( v fol 17 del ricorso) st

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Tribunale, dopo aver ritenuto fondato il motivo di appello con il quale si era

I.c.2 — E’ invece fondato l’ulteriore profilo dello stesso mezzo, con cui si sostiene
l’erroneità della decisione del Tribunale di escludere alcune voci perché le attività in
esse descritte ( segnatamente: richiesta di escussione testi; di rinvio per le
conclusioni nonchè la richiesta di assegnazione della causa a sentenza ) non

osserva che esse, dal punto di vista ordinamentale, sono comprese nell’art 14 di
tariffa; si aggiunga che è erroneo il ritenere che esse non comportino un esame da
parte del giudicante; per le medesime ragioni ( con riferimento all’art 15 di tariffa)
la risposta dell’istruttore alle suddette richieste da parte del difensore ( alle quali va
aggiunta quella di rinvio di ufficio), forma necessariamente oggetto di specifica
analisi da parte del primo e quindi va riconosciuto , per ognuna di quelle attività, un
autonomo diritto di procuratore. Non è invece fondata la richiesta relativa alla
corresponsione di diritti per l’esame dell’autorizzazione all’ escussione dei testi dal
momento che non è verificabile in fatto se il provvedimento giudiziale fosse o
meno conforme alla richiesta e quindi se in merito allo stesso l’attività procuratoria
potesse avere una funzione propositiva o censoria.
I.c.3 — Non possono essere riconosciuti diritti per l’attività di richiesta di certificati,
non già perché trattasi di attività non previste in tariffa ( che invece le disciplina al
n. 29) quanto per l’indeterminatezza della relativa attività procuratoria, giusta il
rilievo formulato sopra al § I.a.3 —
I.e.4 — E’ infondata la critica all’esclusione del diritto di procuratore per collazione
di atti stragiudiziari sia per difetto di specificità sia soprattutto perché la collazione è
attività di verifica e correzione di atti riferibili al difensore e non già di “atti” già
formati — e quindi immodificabili, costituendo prove precostituite- al di fuori del
processo, dovendo essere trattati alla stregua di documenti.

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comporterebbero una effettiva delibazione da parte del giudice: al contrario si

I.d — Quanto agli onorari il Tribunale si sarebbe mantenuto al di sotto del minimo
della tariffa per quanto concerne la redazione della comparsa conclusionale -stante
lo scaglione di riferimento tariffario posto tra il valore di Curo 1.600 e quello di curo
2.600- liquidata in curo 90.00 (in luogo della richiesta esposta in notula di curo 300)

liquidazione da 155 a 325 euro.

I.d.1 — Anche il detto profilo è fondato perché, nel vigore del sistema tariffario di
cui al d.m. 127/2004 — al pari dei decreti che lo avevano preceduto- sussisteva un
limite inferiore non derogabile per la liquidazione delle singole ” voci” che
componevano all’epoca la tariffa degli onorari, così che non poteva operarsi una
sorta di compensazione tra “voci” liquidate sopra il minimo e quelle che invece non
rispettavano tale limite. Ne consegue che la redazione della comparsa conclusionale
avrebbe dovuto attenersi al minimo di euro 155,00.
— Con il secondo motivo viene censurata la violazione degli artt 91, 1 comma e
92, 1 e 11 comma, cpc ; viene anche dedotta una non meglio indicata violazione
dell’art 360, I comma n.5 cpc laddove il Tribunale ha compensato le spese di lite del
grado di appello sul solo presupposto dell’accoglimento solo parziale del gravame: il
motivo è assorbito dalla cassazione parziale della decisione e dalla ritenuta
opportunità di decidere la causa nel merito , cosi da operare una riliquidazione delle
spese dei precedenti gradi del giudizio e della presente fase di legittimità.

II.a — 11 mezzo è assorbito dalla necessità di rideterminare il riparto dell’onere delle
spese per tutti i gradi del giudizio, in ragione della opportunità di procedere ad una
decisione sul merito della domanda ex art 384, I comma, cpc, stante la non
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necessità di ulteriori accertamenti di fatto.

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mentre la corretta applicazione dello scaglione suddetto avrebbe comportato una

IV – La sentenza va dunque cassata in relazione ai profili accolti; in applicazione
dell’art 384 cpc sopra citato, la liquidazione operata dal Tribunale in relazione al
giudizio innanzi al Giudice di Pace, va aumentata, quanto alle spese vive , di euro
62,00 per il contributo unificato; i diritti di procuratore vanno rideterminati: per

esame della documentazione prodotta dalla controparte, in curo 23,00 anziché curo
11,00; per esame rinvio per conclusioni ed esame assegnazione della causa a
sentenza, per esame di rinvio di ufficio in curo 33,00 totali ; quanto agli onorari la
voce “redazione della comparsa conclusionale” va aumentata sino a raggiungere la
soglia minima di tariffa ( essendo evidente l’intento del Tribunale di attenersi ai
minimi, pur errandone l’importo) di curo 155,00, liquidandosi così la differenza di
euro 65,00.

V- Il riparto delle spese del giudizio innanzi al Tribunale e del presente, va liquidato
secondo quanto indicato in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte
Accoglie il primo motivo c dichiara assorbito il secondo; cassa in relazione al
motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio innanzi al
Giudice di Pace in curo 182,00 per spese vive; euro 1.083,00 per diritti ed curo
570,00 per onorari; determina quelle per il giudizio innanzi al Tribunale, in curo
289,16 per spese; curo 867,00 per diritti ed curo 720,00 per onorari; liquida quelle
per il presente giudizio di legittimità, in euro 800,00 per compensi ed curo 200,00
per csborsi, oltre, per tutti i gradi di giudizio, IVA, CAP e spese generali.
Così deciso in Roma il 9 marzo 2016 nella camera di consiglio della Sezione
seconda della Corte di Cassazione.

esame degli scritti difensivi di controparte (2) da 11 curo a 46 euro complessivi, per

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