Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7056 del 20/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 20/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.20/03/2017),  n. 7056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5492/2015 proposto da:

M.C., M.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SILVESTRI,

che li rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

CST SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 159/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/02/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma con sentenza in data 13.1.2014 n. 159 ha confermato la decisione di prime cure, rigettando la impugnazione proposta da M.C. e M.A. e volta a riconsiderare l’accertamento della responsabilità, attribuita in via esclusiva al primo nella causazione del scontro verificatosi il (OMISSIS) tra il veicolo Opel condotto da M.C. ed il veicolo VW Golf condotta da D.M.F..

Il Giudice di appello ha confermato la ricostruzione cinematica del sinistro secondo cui il veicolo del M. aveva imprudentemente effettuato la manovra di soprasso di un autocarro, senza accertarsi che la corsia di sorpasso fosse libera, così urtando il veicolo condotto da D.M. che sopraggiungeva, ed ha escluso in base alle risultanze istruttorie (assenza di tracce di frenata) che potessero essere eseguite manovre di emergenza da parte del veicolo Golf che attesa la repentinità del cambio di corsia eseguito dal M..

La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione, con due mezzi, da M.C. e M.A. con ricorso spedito per la bnotifica in data 26.2.2015 a CST s.p.a. quale mandataria di TORO Assicurazioni s.p.a. (incorporante LLOYD Italico Ass.ni s.p.a.), ed a D.M.F..

Gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Non risultano depositate le cartoline AR attestanti la ricezione da parte degli intimati della notifica del ricorso a mezzo. La questione pregiudiziale può tuttavia essere considerata recessiva alla stregua della ragione più liquida, stante la palese infondatezza del ricorso, dovendo confermarsi l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui, nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso o di una manifesta infondatezza dello stesso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio (cfr. Corte Cass. Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 690 del 18/01/2012; id. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013).

Il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 145, 148 e 149 C.d.S., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) è inammissibile in quanto i ricorrenti, da un lato, intendono richiedere una nuova valutazione in fatto dei comportamenti tenuti dai conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro, allegando la eccessiva velocità del veicolo condotto dal D.M. ed introducendo quindi censure in fatto, relative alla ricostruzione del sinistro (che, nei limiti consentiti dalla omessa considerazione di un fatto decisivo, avrebbero dovuto essere dedotti in relazione al corrispondente vizio di legittimità previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), o – comunque – richiedendo una revisione del convincimento del Giudice di merito non consentita nel giudizio di legittimità; dall’altro impugnano la sentenza, senza cogliere la “ratio decidendi”, lamentando una – asserita – discriminazione operata dalla Corte di merito nella valutazione delle colpe dei conducenti, in relazione alla violazione dell’obbligo di prudenza da tenere in presenza di intersezione, senza tuttavia avvedersi che la Corte d’appello non ha affatto attribuito al M. la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro per aver violato le prescrizioni dell’art. 145 C.d.S., comma 1 (che impone ai conducenti l’obbligo di massima prudenza quando si approssimano ad una intersezione), non avendo fatto applicazione di tale norma il Giudice di merito ai fini della risoluzione del controversia (dalla sentenza non emerge alcuna contestazione di imprudenza al conducente della OPEL per aver effettuato il sorpasso dell’autocarro in prossimità della intersezione sulla strada, costituita dal varco di uscita da un cantiere, che “per incidens” imponeva all’autocarro che si immetteva sulla strada di dare la precedenza – art. 145, comma 6 – e comunque non vietava il sorpasso in prossimità o corrispondenza della intersezione – art. 148, comma 12, lett. b), ma ha invece fondato il giudizio di esclusiva responsabilità del M. in relazione alla violazione delle norme di comportamento prescritte al conducente che intende impegnare il sorpasso dal del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 148, comma 2, lett. a)-d), come emerge evidente dalla affermazione (cfr. sentenza in motiv. pag. 3, punto a)) secondo cui la causa della collisione era da rinvenirsi nella improvvisa e repentina invasione della corsia di sorpasso eseguita dal M. (in violazione dell’art. 148, comma 2, lett. c), che prescrive l’obbligo di previo accertamento che nessun conducente stia sopravvenendo sulla corsia da impegnare per il sorpasso), distinguendo correttamente, la Corte territoriale, tale ipotesi da quella del “tamponamento” tra veicoli cui consegue la applicabilità della presunzione di colpa a carico del veicolo tamponante (che trova fondamento nella violazione dell’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza ai sensi dell’art. 149 C.d.S., comma 1), in quanto l’obbligo di tenere la distanza di sicurezza presuppone che i veicoli, che precedono e seguono, procedano nella stessa direzione percorrendo la medesima corsia di marcia, ipotesi esclusa dal Giudice di merito nel caso concreto (le critiche inerenti alla diversa ricostruzione del sinistro fondate dai ricorrenti sulla localizzazione nella parte posteriore dei danni riportati dal veicolo Opel attengono evidentemente a questioni di fatto, estranee al vizio di errore di diritto censurato con il motivo in esame).

Inammissibile ed incomprensibile deve ritenersi poi la censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 148 C.d.S., in quanto la Corte d’appello non avrebbe sanzionato il conducente della GOLF per avere eseguito il sorpasso – vietato dalla norma richiamata – dell’altro veicolo che era già impegnato nel sorpasso dell’autocarro, in quanto il dedotto vizio di falsa applicazione della norma presuppone un fatto del tutto indimostrato (e cioè che il veicolo del M. avesse già impegnato la corsia di sorpasso, prima che iniziasse il sorpasso il conducente della GOLF) ed incongruente con la diversa ricostruzione della dinamica del sinistro emersa dalla istruttoria secondo l’accertamento in fatto compiuto dal Giudice di appello (la GOLF stava già percorrendo la corsia di sorpasso nel momento in cui il veicolo OPEL repentinamente iniziava a sua volta la fase di sorpasso dell’autocarro).

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostengono i ricorrenti che non essendo stata fornita dal D.M. la prova liberatoria, e più esattamente la prova di aver fatto tutto quanto possibile per evitare il danno, il Giudice avrebbe dovuto applicare la presunzione legale di pari responsabilità prevista dall’art. 2054 c.c., comma 2, nel caso di scontro tra veicoli.

Premesso che nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall’art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente (ex pluribus: Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5679 del 11/06/1990; id. Sez. 3, Sentenza n. 11235 del 13/11/1997; id. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 05/05/2000; id. Sez. 3, Sentenza n. 12444 del 16/05/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 25620 del 14/11/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 23431 del 04/11/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 124 del 08/01/2016), e tenuto conto del principio di diritto più volte ribadito da questa Corte di legittimità, (e dal quale non vi è ragione di discostarsi), secondo cui, in caso di scontro tra veicoli, è correttamente configurabile, agli effetti della norma in esame, il concorso di una colpa accertata a carico di uno dei conducenti, con una colpa presunta, a carico dell’altro conducente (cfr. tra le altre Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11610 del 26/10/1992, Sez. 3, Sentenza n. 5635 del 24/06/1997), diversa questione essendo invece quella della eventuale differente determinazione del grado percentuale di responsabilità tra i due conducenti, cui il Giudice può pervenire anche in caso di concorrente responsabilità accertata – rispettivamente – in via presuntiva ex art. 2054 c.c., comma 2, ed in concreto (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2739 del 25/02/2002; id. Sez. 3, Sentenza n. 6519 del 02/04/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 21056 del 03/11/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 7109 del 06/04/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 9040 del 15/04/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 20982 del 12/10/2011), questa Corte è chiamata a verificare se la Corte d’appello affermando la responsabilità esclusiva del conducente della OPEL abbia correttamente o meno applicato i principi in questione e cioè se, pervenendo alla attribuzione di responsabilità esclusiva a carico di uno dei conducenti, abbia o meno accertato in concreto, non soltanto la condotta colposa generica e specifica tenuta dal M., ma anche la assenza – non soltanto in negativo ma anche in positivo: accertando quindi in concreto la condotta tenuta dal conducente – di qualsiasi profilo di colpa ascrivibile al D.M..

Il motivo è infondato.

La Corte d’appello non si è limitata ad accertare la materiale condotta tenuta dal conducente della OPEL, valutandone la difformità rispetto alle prescrizioni delle norme del C.d.S., che regolano il sorpasso, ma ha esteso l’accertamento anche alla condotta tenuta dal conducente della GOLF ritenendo provato: a) che lo stesso procedeva nella corsia di sorpasso al momento in cui il M. aveva eseguito il repentino cambio di corsia; b) che dalla mancanza di tracce di frenata sull’asfalto del veicolo che sopraggiungeva, si inferiva la assenza di margini spazio-temporali idonei a percepire il pericolo ed a consentire la esecuzione delle dovute manovre di emergenza; c) che la condotta di guida del D.M. non rivelava una velocità eccessiva od inadeguata alle circostanze di tempo e luogo, desumendosi ciò dai modesti danni riportati dai due veicoli in conseguenza dello scontro.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato, non occorrendo provvedere sulle spese di lite in difetto di difesa degli intimati.

PQM

rigetta il ricorso principale.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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