Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7055 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 24/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 24/03/2010), n.7055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11053-2006 proposto da:

O.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO

14, presso lo studio dell’avvocato DI CELMO MASSIMO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, EMILIA FAVATA,

Che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale atto Notar

CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 02/05/06, rep. n. 70656;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3385/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 26/09/2005 R.G.N. 44814/98;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARCO PIVETTI, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione,

provvedendo in camera di consiglio, voglia rigettare il ricorso per

manifesta infondatezza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Pretore circondariale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza del 21 gennaio 1998 rigettava la domanda di O.L. rivolta alla costituzione della rendita per malattia professionale del tipo ipoacusia. L’ O. si era visto in particolare ridurre la percentuale invalidante dal 11% al 5% in seguito a visita di revisione del (OMISSIS) ed adiva l’Autorità Giudiziaria chiedendo il riconoscimento di un intervenuto aggravamento nella misura del 13%.

2. Avverso tale sentenza di rigetto O.L. proponeva appello con ricorso del 13.7.1998 censurando la decisione impugnata perchè il primo Giudice aveva rigettato la domanda sulla base delle errate valutazioni del consulente tecnico d’ufficio. Pertanto, previa rinnovazione delle indagini peritali, chiedeva la riforma della sentenza impugnata e la condanna dell’appellato al pagamento della relativa rendita, oltre interessi legali e svalutazione monetaria.

Costituitosi in giudizio, l’INAIL contestava la fondatezza dei motivi di gravame, di cui chiedeva il rigetto.

Il tribunale di Napoli con sentenza del 1 luglio – 26 settembre 2005, rigettava l’appello e dichiarava l’appellante non tenuto alla refusione delle spese di giudizio.

3. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l’originario ricorrente.

Resiste con controricorso l’INAIL, parte intimata.

Fissata al trattazione del ricorso in camera di consiglio, il Procuratore Generale ha concluso per il suo rigetto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso, articolato in due motivi che possono essere esaminati congiuntamente perchè convergenti verso la critica dell’impugnata sentenza per aver disconosciuto il lamentato aggravamento dei postumi della malattia professionale – è manifestamente infondato.

Come ha osservato il Procuratore Generale, dalla sentenza impugnata non risulta che il ricorrente abbia impugnato il provvedimento di revisione assumendo che esso fosse illegittimamente fondato sull’errore della valutazione iniziale (del 1981). Nel ricorso si afferma che tale contestazione sarebbe stata proposta in appello ma al riguardo ne andrebbe comunque rilevata la tardività, oltre al fatto che di tale proposizione non vi è traccia nella sentenza impugnata e che il ricorso non ha adempiuto all’onere di specificare – in ossequio al principio di autosufficienza – dove e come tale censura sia stata formulata nell’ atto di gravame.

Per quanto riguarda la sussistenza o meno dell’invalidità rivendicata, deve poi osservarsi che la sentenza impugnata è adeguatamente motivata con specifico e puntuale riferimento ad una c.t.u. che, si legge nella pronunzia, il ricorrente aveva contestato solo in modo generico. In particolare si evince che l’assicurato sente la voce di conversazione – il che significa che è modesta la riduzione del suo udito – e che lo stesso consulente di parte aveva indicato una percentuale inferiore alla soglia dell’indennizzabilità. In effetti anche nei passaggi della relazione del consulente di parte integralmente trascritti nel ricorso si nota che l’argomentazione, per quanto riguarda la parte relativa alla diagnosi, che è l’unica che qui rileva – evidenzia una ipoacusia di grado lieve, che raggiunge il grado medio solo per i toni acuti.

2. Il ricorso va quindi rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese di lite ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nuovamente vigente a seguito di C. cost. n. 134 del 1994, non trovando applicazione ratione temporis il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

 

 

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