Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7055 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. II, 12/03/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 12/03/2021), n.7055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23514/2019 proposto da:

I.O., rappresentato e difeso dall’avv. LUCA ZUPPELLI, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 204/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 01/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 6.2.2017 il Tribunale di Brescia rigettava il ricorso proposto da I.O. avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

Interponeva appello l’ I. e la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza impugnata, n. 204/2019, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione I.O. affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Prima di esaminare i motivi di ricorso, va osservato che la procura depositata in uno allo stesso, conferita su foglio a parte non materialmente unito al ricorso cui accede, contiene il conferimento del mandato all’avv. Zuppelli “a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, ed atti inerenti, conseguenti e successivi” compresi l’impugnazione in Appello e Cassazione nonchè l’eventuale esecuzione, in ogni fase e grado”. Detta procura non presenta il requisito di specialità previsto dall’art. 365 c.p.c., per il giudizio di legittimità.

In argomento, questa Corte ha affermato il principio per cui “E’ inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6070 del 21/03/2005, Rv. 580207; conf. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18257 del 24/07/2017, Rv. 645155 e Cass. Sez. L, Ordinanza n. 28146 del 05/11/2018, Rv. 651515).

Il principio è ancor più valido per il caso di procura conferita su un foglio separato dal ricorso, che neppure si presenti ad esso materialmente congiunto; in tal caso, infatti, l’esigenza che la procura contenga il preciso riferimento al ricorso per cassazione al quale accede è ancor più stringente, al fine di assicurare la specialità del mandato conferito per lo specifico giudizio di legittimità. Sul punto, cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4069 del 18/02/2020, Rv. 657063, secondo cui “E’ inammissibile il ricorso per cassazione quando la relativa procura speciale è conferita su foglio separato rispetto al ricorso, privo di data successiva al deposito della sentenza d’appello e senza alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell’incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio” (conf. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16040 del 28/07/2020, Rv. 658752).

Da quanto precede discende l’inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA