Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7054 del 28/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/03/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 28/03/2011), n.7054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati STUMPO VINCENZO,

TADRIS PATRIZIA, FABIANI GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2501/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 11/12/2007 R.G.N. 804/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2011 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato TRIOLO VINCENZO per delega TADRIS PATRIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Lecce, in riforma di decisione del Tribunale di Brindisi, ha dichiarato il diritto di S.L. ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per gli anni dal 1985 al 1993 e ha condannato l’INPS al pagamento della indennità di maternità per astensione obbligatoria,chiesta dalla lavoratrice in relazione a un parto del 1992.

Per quanto in questa sede interessa, la Corte territoriale ha ritenuto non operante la decadenza dall’esercizio dell’azione giudiziaria, prevista, in materia di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22, (convertito nella L. n. 83 del 1970) perchè sul ricorso amministrativo di seconda istanza proposto dalla lavoratrice ai sensi del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, l’adita Commissione centrale per la manodopera agricola non aveva assunto alcun provvedimento.

Per la cassazione di questa sentenza l’INPS ha proposto ricorso, formulando un unico motivo. La parte privata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’INPS, nell’unico motivo, formulando il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, convertito, con modifiche, dalla L. n. 83 del 1970, nonchè del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Riferendo della consolidata giurisprudenza di questa Corte sulla questione della decadenza, sostiene che, ai fini della decorrenza del termine (120 giorni) all’uopo prescritto dall’art. 22 del convertito D.L. n. 7 del 1970, non rileva che l’autorità preposta alla decisione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, non si sia pronunciata, valendo la scadenza dei termini a tal fine assegnati dalla disposizione di legge in questione come provvedimento di rigetto del ricorso dell’interessato e come dies a quo della decorrenza del termine per l’esercizio dell’azione giudiziaria.

Il ricorso è fondato.

In effetti, la giurisprudenza di questa Corte, superando, con indirizzo ormai consolidato (vedi Cass. n. 813 del 2007 e le successive, numerosissime conformi pronunce: tra tante, Cass. nn. 18965 e 28668 del 2007, n. 8650 del 2008, n. 4405 del 2009), l’opposta interpretazione espressa da Cass. n. 2853 del 2006 (dichiaratamente condivisa dalla sentenza impugnata, pur consapevole del successivo orientamento della giurisprudenza di legittimità), ha affermato che “il tema di controversie concernenti i provvedimenti definitivi di iscrizione, non iscrizione o cancellazione dall’elenco nominativo degli operai agricoli, instaurate a seguito della presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, il termine di centoventi giorni per l’esercizio dell’azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 (convertito nella L. n. 83 del 1970) decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all’interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini assegnati dall’art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso (nel caso, cioè ,che l’autorità preposta alla decisione del gravame amministrativo non si sia pronunciata) dovendosi equiparare l’inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto “ex lege” dall’interessato al verificarsi della descritta evenienza”.

Tale opzione ermeneutica è condivisa dal Collegio, mentre le critiche della sentenza impugnata non sono supportate da argomenti tali da porne in dubbio i risultati, attinti attraverso una ricostruzione della speciale procedura di accertamento dei lavoratori agricoli che tiene conto delle sue peculiari finalità, l’esigenza, cioè, di verificare nel più breve tempo possibile – a fronte di un provvedimento di non iscrizione ovvero di cancellazione dagli elenchi anagrafici – la ricorrenza, in concreto, del diritto all’iscrizione, avuto riguardo al fatto che questa costituisce presupposto per l’accesso alle prestazioni previdenziali (quali, nella specie, l’indennità di maternità) collegate al solo requisito assicurativo e titolo per l’accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate risultanti dagli elenchi).

Ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, l’azione giudiziaria riferita al provvedimento di cancellazione dagli elenchi per gli anni oggetto di causa (dal 1985 al 1993) deve considerarsi intempestiva rispetto al termine di decadenza (sostanziale) previsto dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 del (convertito) posto che, in relazione all’epoca di presentazione del ricorso amministrativo alla Commissione centrale per la manodopera agricola (24 febbraio 1998) e alla mancata adozione sul medesimo – di un provvedimento espresso da parte dell’autorità adita, la domanda giudiziale avrebbe dovuto essere proposta entro e non oltre il mese di settembre 1998 (dovendosi sommare ai 90 giorni assegnati dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, per la decisione del ricorso amministrativo gli ulteriori centoventi giorni previsti dal ripetuto D.L. n. 7 del 1970, art. 22), mentre il ricorso giurisdizionale risulta depositato solamente in data 27 ottobre 1998.

Stante la natura (sostanziale) del riferito termine decadenziale, l’intempestività dell’azione giudiziaria ha comportato, per la lavoratrice, la perdita del diritto alla (re)iscrizione per gli anni sopra indicati, nonchè quello all’erogazione della indennità di maternità richiesta per l’anno 1992, in quanto, come già detto, all’iscrizione negli speciali elenchi anagrafici è dalla legge subordinato, per i lavoratori agricoli, l’accesso alle prestazioni previdenziali come quella rivendicata in giudizio.

Il ricorso dell’INPS va, quindi, accolto, e cassata la sentenza impugnata, la causa può essere decisa direttamente da questa Corte nel merito (art. 384 c.p.c.) con il rigetto della domanda della S..

Nulla deve disporsi relativamente alle spese dell’intero processo ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 269 del 2003, nella specie inapplicabile ratione temporis).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta la domanda. Nulla per le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2011

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