Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7054 del 20/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 20/03/2017, (ud. 03/02/2017, dep.20/03/2017),  n. 7054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26618/2014 proposto da:

L.M., L.V., P.L. in proprio e

quale socia di SYSTEM POSA di L.A. & C. SNC in

liquidazione, anche in qualità di liquidatrice, elettivamente

domiciliati in ROMA, VICOLO DEL MAZZARINO 14/16, presso lo studio

dell’avvocato PAOLA DESIDERI ZANARDELLI, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, M.V., MO.RA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 460/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 02/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2008, P.L., L.V. e M., tutti in proprio e quali eredi del signor L.A., deceduto a seguito di incidente stradale, nonchè la System Posa S.n.c. di A.L. in liquidazione, in persona della socia e liquidatrice P.L., convennero in giudizio Mo.Ra., M.V. e Fondiaria Sai Assicurazioni S.p.a. (oggi Unipol Sai Assicurazioni S.p.a.), rispettivamente conducente, proprietario e società assicuratrice del veicolo che aveva causato il suddetto incidente, per ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti.

In particolare, relativamente al danno patrimoniale, esposero che l’unica fonte di reddito della famiglia (sia in forma di retribuzione del defunto, sia in forma di proventi societari alla P.) proveniva dall’attività lavorativa del signor L., titolare della System Posa s.n.c. e che a seguito del decesso, essendo venuto meno l’unico motore dell’attività aziendale, erano stati costretti a sciogliere anticipatamente e a mettere in liquidazione la predetta società. Depositarono consulenza tecnica di parte volta a quantificare il danno da lucro cessante.

Si costituì la compagnia assicuratrice, deducendo la mancanza di legittimazione dei figli del signor L., i quali avevano rinunciato all’eredità, l’erroneità della consulenza tecnica di parte e l’avvenuta soddisfazione di ogni pretesa relativa al lucro cessante per aver la P. ricevuto dall’INAIL la somma di Euro 122.258,00.

I signori Mo. e M. rimasero contumaci.

Il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 1593/2013, accolse la domanda, ritenendo acclarata la responsabilità del Mo. e liquidando, a favore dei figli del deceduto, Euro 200.000 ciascuno a titolo di danno non patrimoniale, a favore della P. Euro 250.000 a titolo di danno non patrimoniale ed Euro 23.308,22 quale risarcimento delle spese vive sostenute a seguito del decesso del marito. Il giudice di prime cure escludeva invece il diritto degli attori al risarcimento del danno da lucro cessante osservando che i figli si erano estraniati rispetto alla prosecuzione dell’attività del padre; la signora P. aveva volontariamente scelto di porre in liquidazione la società, senza provare l’esistenza di fatti idonei ad indurla in tal senso; inoltre, la stessa P. aveva riscosso dall’INAIL una somma satisfattiva di ogni pretesa in relazione alla cessazione dell’attività del marito.

2. La suddetta decisione, quanto al capo relativo al danno patrimoniale da lucro cessante, è stata confermata dalla Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 460 del 2 aprile 2014. Al riguardo, la Corte territoriale ha osservato, in primo luogo, che gli appellanti non avevano provato che lo scioglimento della ditta, a seguito della morte del L., fosse scelta necessitata e che l’attività, in quanto fungibile, avrebbe potuto essere svolta da un terzo esperto. Relativamente ai figli, la Corte ha evidenziato la mancanza di prova di particolari elargizioni erogate dal defunto, che eccedessero quelle, di valore assolutamente modico, normalmente distribuite ai figli minori. Infine, il giudice dell’appello ha ritenuto che la prova dell’erogazione una tantum dell’importo di Euro 122.248 emergesse da missiva dell’INAIL e che, d’altra parte, gli appellanti non avevano provato che si trattasse invece di rendita vitalizia.

3. Avverso tale decisione propongono ricorso in Cassazione, illustrato da memoria, P.L., in proprio e nella qualità di erede del signor L.A., nonchè quale socia e liquidatrice della System Posa di L.A. & C. S.n.c. in liquidazione, L.V. e M., in proprio e nella qualità di aventi diritto del signor L.A..

3.1 Gli intimati Unipol Sai Assicurazioni S.p.a., M.V. e Mo.Ra. non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti si dolgono della “violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 37 e 41 Cost. e degli artt. 2082 e 2284 c.c.”.

La Corte di appello, valutando come arbitraria la scelta di porre in liquidazione la società non avrebbe tenuto conto che i ricorrenti sarebbero stati privi delle conoscenze tecniche necessarie per esercitare l’attività del deceduto o per riconoscere un terzo esperto cui affidare la suddetta attività.

Nè avrebbe considerato la difficoltà di affidare un’azienda familiare a soggetti estranei, trovando in essi la fiducia che riponevano nel congiunto deceduto.

Inoltre, per esercitare la suddetta attività la signora P. avrebbe dovuto forzare la propria natura, con lesione della libertà di scelta e del diritto costituzionalmente garantito allo sviluppo della propria personalità.

La Corte avrebbe altresì violato l’art. 2284 c.c. e art. 41 Cost., che prevedono e tutelano la facoltà di decidere se proseguire o meno un’attività imprenditoriale.

Il motivo, formulato come violazione di norme di diritto, è inammissibile.

Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che spetta, a norma dell’art. 2043 c.c., iure proprio ai congiunti di persona deceduta a causa di altrui fatto illecito, richiede l’accertamento che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a fruire in futuro (Cass. civ. Sez. 3, 06/02/2007, n. 2546).

Tale danno deve essere liquidato sulla base di una valutazione equitativa circostanziata, rimessa al giudice di merito, che tenga conto della rilevanza del legame di solidarietà familiare e delle prospettive di reddito (Cass. civ. Sez. 3, 13/03/2012, n. 3966).

Una simile valutazione è sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di vizi di motivazione.

Inoltre ripropone una valutazione di merito non consentita a questa Corte.

4.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione dell’art. 66 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. 30 giugno 1956, n. 1124) art. 113 c.p.c. e art. 2697 c.c.”.

La normativa citata prevedrebbe che, in caso di incidente in itinere, agli eredi sia elargita, oltre alla rendita vitalizia, una somma una tantum solo per le spese funerarie.

Pertanto, la Corte di appello, affermando che la ricorrente non avrebbe provato che la somma erogata era una rendita mensile, avrebbe violato il principio iura novit curia.

Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità non si applicherebbe il principio della compensatio lucri cum damno poichè il conseguimento della rendita si fonderebbe su un titolo diverso rispetto all’atto illecito, essendo imposto direttamente dalla legge. Pertanto, i congiunti non potrebbero ritenersi economicamente avvantaggiati dalla perdita di un proprio caro per il fatto di ricevere in cumulo con il risarcimento un supporto da un’assicurazione sociale.

Il motivo è inammissibile sia per genericità sia per violazione di autosufficienza.

Il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 66, prevede che, in conseguenza della morte dell’assicurato per cause lavorative, ai superstiti venga riconosciuta una rendita vitalizia nonchè un assegno una tantum.

Il successivo art. 85, comma 3, specifica che il suddetto assegno, di importo pari a “lire un milione”, in assenza di coniuge, figli, ascendenti o fratelli e sorelle superstiti, è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta.

Lo scopo della prestazione, quindi, è quello di consentire ai familiari, o in mancanza, ai soggetti che si occupano delle spese funerarie, di farvi fronte.

Ma i ricorrenti non impugnano la ragione per la quale il giudice ha accertato l’avvenuta elargizione della maggior somma una tantum.

Il motivo è anche privo dei requisiti previsti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

4.3. Con il terzo motivo, denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la “violazione egli artt. 112 e 116 c.p.c. e degli artt. 2043, 2059 c.c.”.

La Corte di Appello non si sarebbe pronunciata sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata dalla P. in qualità di socia della System Posa, distinta dalla domanda formulata in qualità di liquidatrice per il ristoro del danno subito dalla società.

Il motivo è palesemente infondato, non risultando nemmeno allegati i danni, diversi da quelli già liquidati alla signora P. in qualità di coniuge del deceduto, che avrebbero inciso in via diretta e immediata sul patrimonio della medesima P. quale socia della System Posa S.n.c.. Inoltre i ricorrenti non specificano neppure se la questione sia stata posta in appello.

4.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, la “violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., per omessa ammissione delle prove ed erronea valutazione di circostanze decisive ai fini della risoluzione della controversia”.

La Corte di Brescia avrebbe omesso di considerare le lettere prodotte in allegato alla consulenza tecnica di parte della System Posta, nelle quali i clienti abituali della stessa dichiaravano che la scelta di intrattenere rapporti lavorativi con la predetta società dipendeva dal rapporto fiduciario con il signor L..

Tali documenti avrebbero dovuto essere considerati quantomeno quali principi di prova scritta per l’ammissione delle prove testimoniali, fondamentali per dimostrare l’intuitus personae che caratterizzava l’attività del L., sulle quali la Corte invece non si sarebbe pronunciata.

Il motivo è inammissibile.

I ricorrenti non solo non indicano in quale sede ed in quale momento processuale la prova testimoniale era stata chiesta nè se tali richieste istruttorie erano state reiterate nel giudizio di appello, sino alla precisazione delle conclusioni.

5. Pertanto, la Corte rigetta il ricorso. In considerazione del fatto che gli intimati non hanno svolto attività difensiva non occorre provvedere sulle spese.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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