Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7054 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 12/03/2020), n.7054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21733-2018 proposto da:

STAR TRANS SRO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO n. 23, presso lo

studio dell’avvocato MAURIZIO NOBILI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 406/2018 del TRIBUNALE di PORDENONE,

depositata il 18/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Giudice di Pace di Pordenone Star Trans SRO impugnava il verbale del 9.1.2017 con il quale le era stata contestata la violazione della L. n. 298 del 1974, art. 46 per aver circolato con un veicolo immatricolato in Italia effettuando un trasporto internazionale senza la prescritta licenza comunitaria, nonchè il distinto verbale, emesso in pari data, con cui le era stata irrogata la sanzione accessoria del fermo amministrativo del mezzo. Si costituiva la Prefettura di Pordenone resistendo all’impugnazione.

Con sentenza n. 433/2017 il Giudice di Pace dichiarava la propria incompetenza per materia, essendo le sanzioni amministrative previste dalla L. n. 298 del 1974 soggette alla disciplina generale di impugnazione di cui alla L. n. 689 del 1981.

Interponeva appello Star Trans Sro e il Tribunale di Pordenone, con la sentenza oggi impugnata n. 406/2018, annullava il verbale relativo al fermo amministrativo, ritenendo che la relativa impugnazione fosse assoggettata alla disciplina speciale prevista dal Codice della strada, mentre affermava il proprio difetto di giurisdizione in relazione alla sanzione relativa alla violazione della L. n. 298 del 1974, per essere quest’ultima assoggettata al regime di impugnazione di cui alla L. n. 689 del 1981.

A seguito di specifica istanza di Star Trans Sro, la Prefettura di Pordenone, preso atto della sentenza del locale Tribunale, annullava anche il verbale relativo alla violazione della L. n. 298 del 1974, art. 46 con apposita ordinanza del 13.6.2018.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di seconde cure Star Trans Sro affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi di ricorso la ricorrente censura, rispettivamente, il diniego della giurisdizione del giudice ordinario, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 3.

Sulle due doglianze, che meritano una trattazione congiunta, va dichiarata la cessata materia del contendere. Nel ricorso infatti si dà atto che la Star Trans Sro è stata destinataria di due distinte sanzioni, l’una delle quali -il fermo amministrativo del veicolo- è stata rimossa dalla sentenza del Tribunale di Pordenone n. 406/2018, depositata il 18.5.2018, e l’altra invece -relativa alla violazione della L. n. 298 del 1974, art. 46 – è stata annullata per effetto dell’ordinanza della Prefettura di Pordenone del 13.6.2018. Ne deriva che al momento della proposizione del ricorso per cassazione, che risulta notificato il 18.7.2018, non vi era più alcuna sanzione in essere; ergo, la società ricorrente non aveva alcun interesse alla coltivazione del giudizio, ed in particolare alla proposizione del ricorso per cassazione.

Con il terzo motivo la ricorrente si duole, in relazione all’art.360 c.p.c., n. 3, del fatto che la sentenza di seconde cure abbia compensato le spese. Ad avviso della ricorrente la decisione non poteva essere giustificata per “la novità della questione per l’adito Tribunale, la presenza ancora attuale di contrasti nella giurisprudenza di merito e di un consolidato orientamento del Giudice di Pace di Pordenone in senso favorevole all’amministrazione resistente”.

La censura è infondata. Ed invero, pur dovendosi affermare l’inidoneità della motivazione fornita dal giudice di merito, non essendo rilevante nè la novità della questione per il singolo ufficio giudiziario, nè l’esistenza di orientamenti del locale Giudice di Pace, la decisione di compensare le spese del relativo giudizio appare comunque giustificata alla luce dell’accoglimento solo parziale della domanda proposta dalla odierna ricorrente.

Il Tribunale, infatti, ha ritenuto di accogliere la domanda di annullamento soltanto con riferimento ad uno dei due verbali, declinando la propria giurisdizione in relazione all’altro, e quindi per un motivo di natura processuale. A prescindere dalla correttezza di siffatta decisione, superata dalla cessazione della materia del contendere, l’accoglimento solo parziale giustificava la compensazione delle spese del giudizio di merito, versandosi in ipotesi di reciproca soccombenza (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20888 del 22/08/2018, Rv.650435 e Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 21684 del 23/09/2013, Rv.627822).

Egualmente vanno compensate le spese del presente giudizio di legittimità, alla luce della peculiarità della questione e della dichiarata cessazione della materia del contendere sui primi due motivi di doglianza, peraltro anteriormente alla proposizione del ricorso.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara cessata la materia del contendere sui primi due motivi di ricorso e rigetta il terzo. Compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 12 marzo 2020

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