Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7054 del 11/04/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 7054 Anno 2016
Presidente: MIGLIUCCI EMILIO
Relatore: MATERA LINA

SENTENZA

sul ricorso 22079-2011 proposto da:
PUCCTARELLI F,TTORINA ADRIANA PCCTRN31A47L687B, BENETTI
ALESSANDRA nata a Lucca il 28.1.1961 BNTLSN61R68E715R,
BENETTI PATRIZIA OLMA FIDELIA BNTPRZ571366E715V e per i
coniugi CARMASSI LUIGI CRMLGU36E01E715N, FAVILLA
IVETTA nata a Lucca il 25.11.1940, EVLVTT40S65E715I,
2016
452

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAIO MARIO 27,
presso lo studio dell’avvocato FRANCFSCO ALESSANDRO
MAGNI, rappresentati e difesi dall’avvocato ROMANO
ZIPOLINI;
– ricorrenti –

Data pubblicazione: 11/04/2016

contro

BERTUCCIELLI ANGELA BRTNGL38E68F023E,
MAURA BRTMRA62A53E715M,
ROMA, VIA C.

elettivamente

MONTEVERDI 20,

dell’avvocato ALFREDO

CODACCI

BERTUCCELLI

domiciliate in

presso lo studio
PISANELLI, che 1.e

IACOPETTI;
controricorrenti

avverso la sentenza n. 955/2010 della CORTE D’APPELLO
di f7 TRENZE, depositata il 16/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/02/2016

dal Consigliere Dott. LINA

MATERA;
udito l’Avvocato ALFREDO CODACCI PISANELLI, difensore
delle controricorrenti, che ha chiesto
l’inammissibilità, o comunque il rigetta del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ex art. 700 c.p.c. il Pretore di Lucca
autorizzava Del Bianco Giovanni, Giorgi Alma, Bertuccelli Angela

Pucciarelli Ettorina Adriana, Benetti Alessandra e Defletti Patrizia
Olma Fidelia, posto al n. 15 di via Busdraghi, per eseguire i lavori
di consolidamento del muro comune messo in pericolo da lavori
eseguiti dalla parte opposta del muro del n. 17 della medesima via
da condomini di quella colonna condominiale. Con la stessa
ordinanza veniva posta a carico di Bertuccelli Angela e Bertuccelli
Maura una cauzione.
Con sentenza in data 6-10-2005 il Tribunale di Lucca
confermava il provvedimento d’urgenza nei confronti di Bertuccelli
Angela e Bertuccelli Maura; condannava queste ultime al pagamento
in favore dei convenuti della somma di euro 1.032,91, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dal fatto dannoso al soddisfo, a titolo di
risarcimento danni per la riduzione di superficie del locale
commerciale; disponeva la restituzione della cauzione in favore
degli attori; compensava le spese. Il Tribunale rilevava che, non
essendovi prova del tempo in cui il muro comune era stato
assottigliato al civico n. 15 ed essendo onere di chi eseguiva i
lavori al civico 17 di verificare le condizioni di sicurezza dei
lavori, la responsabilità dei danni subiti dai convenuti del civico 15

1

e Bertuccelli Maura ad accedere nel fondo di proprietà di

era da imputare ai responsabili delle opere medesime, ovvero a
Bertuccelli Angela e Bertuccelli Maura, sole dei proprietari del
civico 17 ad aver preso parte ai lavori eseguiti; quantificava i danni
per le opere di rafforzamento nella somma pari alla superficie
sottratta, come da C.T.U.; respingeva ogni domanda per il mancato

uso del fondo commerciale al n. 15 per mancanza di prova del nesso
causale.
Avverso la predetta decisione proponevano appello principale
Pucciarelli Ettorina Adriana, Benetti Alessandra, Benetti Patrizia
Olma Fidelia, Carmassi Luigi e Favilla Ivetta e appello incidentale
Bertuccelli Angela e Bertuccelli Maura.
Con sentenza in data 16-6-2010 la Corte di Appello di Firenze
rigettava le domande riconvenzionali proposte dai convenuti nei
confronti di Bertuccelli Angela e Bertuccelli Maura per carenza di
legittimazione passiva; riteneva assorbiti i motivi di appello
principale, volti ad ottenere un’ulteriore condanna nei confronti dei
soggetti non legittimati; condannava i convenuti al pagamento delle
spese di entrambi i gradi in favore di Bertuccelli Angela e
Bertuccelli Maura. La Corte territoriale rilevava che l’intera
esposizione della comparsa di costituzione dei convenuti riferiva la
decisione di fare eseguire i lavori in questione, l’affidamento dei
medesimi e la trattativa, nonché i ritardi inerenti all’intervento di
ripristino, all’amministratore del Condominio di via Busdragli n.
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17. Osservava, pertanto, che la domanda di risarcimento danni per

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l’opera eseguita dal Condominio sul muro comune e per il ritardo
con cui era stato eseguito il lavoro di ripristino ad opera della ditta
incaricata dal Condominio di via Busdraghi n. 17 avrebbe dovuto
essere rivolta nei confronti di tale Condominio. Ne seguiva, secondo

appellate, prive di sicuri riferimenti al Condominio, presenti in
giudizio a tutela del loro diritto di proprietà esclusivo ed estranee
alla esecuzione dei lavori sul muro comune ed alla trattativa
relativa ai lavori di stabilizzazione sul muro posto nel fondo dei
convenuti. In definitiva, non vi era coincidenza tra il soggetto
indicato come destinatario della domanda e le attrici Bertuceelli
Angela e Bertuccelli Maura, le quali, pertanto, erano prive di
legittimazione passiva in relazione alla proposta domanda
riconvenzionale.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso
Pucciarelli Ettorina Adriana, Benetti Alessandra, Benetti Patrizia
Olma Fidelia, Carmassi Luigi e Favilla !vetta, sulla base di due
motivi.
Bertuccelli Angela e Bertuccelli Maura hanno resistito con
controricorso, e in prossimità dell’udienza hanno depositato una
memoria ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la “violazione
dell’art 360 n. 3 e 5 c.p.c., in relazione all’affermato difetto di

il giudice di appello, la carenza di legittimazione processuale delle

legittimazione passiva” delle attrici Bertuccelli Angela e Bertuccelli
Maura con riguardo alla domanda risarcitoria proposta in via
riconvenzionale dai convenuti. Rilevano, in primo luogo, che la
questione della legittimazione passiva delle attrici è stata sollevata

hanno concluso per la conferma della sentenza di primo grado ed
eccepito, in relazione alla riconvenzionale, che la stessa doveva
essere proposta contro la ditta esecutrice dei lavori. Deducono,
inoltre, che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di
Appello, i convenuti hanno sempre esposto chiaramente che i lavori
in questione, l’affidamento dei medesimi e la trattativa, nonché i
ritardi inerenti all’intervento di ripristino, erano da addebitare non
all’amministratore del Condominio di via Busdraghi n. 17, ma ai
singoli condomini proprietari delle unità immobiliari confinanti, che
si sono avvalsi delle utilità connesse alla realizzazione dello scavo
del muro; ed hanno attribuito proprio a Bertuccelli Angela e
Bertuccelli Maura, comproprietarie dell’unità immobiliare posta al
primo piano del Condominio di via Busdraghi n. 17, la
responsabilità dell’affidamento dei lavori che hanno causato il
dissesto, nonché la responsabilità dei danni connessi all’esecuzione
dei lavori di ripristino (che hanno comportato la riduzione di
superficie del loro fondo commerciale) e la conseguente
responsabilità per i colpevoli ritardi (inattività dell’esercizio
commerciale). Sostengono che la lettura della citazione di primo

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d’ufficio, non essendo mai stata proposta dalle attrici, le quali

grado va posta in collegamento con il ricorso avverso ex art. 700
c.p.c., nel quale le Bertuccelli hanno specificato di essere
comproprietarie di un appartamento sito al primo piano del
fabbricato di via Busdragli n. 17, si sono dichiarate condomine di

lavori di consolidamento utilizzando le maestranze che già stavano
operando nel fabbricato stesso, hanno affermato di aver dato corso
ai lavori che le Benetti-Pucciarelli si erano dichiarate disposte a
consentire. Rilevano, pertanto, che la domanda riconvenzionale è
stata chiaramente formulata nei confronti delle ricorrenti-attrici,
quali responsabili dei lavori, del dissesto e della riduzione di
superficie, perché sono le predette che hanno deciso le modalità di
ripristino, al quale hanno provveduto direttamente, anche se con
colpevole ritardo. Aggiungono che nella raccomandata del 20-71992 Bertuccellì Maria si è dichiarata e ha apposto la propria firma
quale condomina del Condominio di via Busdragli n. 17.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione
degli artt. 91 e 92 c.p.c., del principio del giudicato e del divieto di
reformatio in peius, con riferimento alla parte della sentenza di
primo grado non impugnata dagli attori. Deducono che la Corte di
Appello, nell’imputare ai convenuti la soccombenza totale anche
rispetto al giudizio di primo grado, non ha considerato che le
domande attrici (compresa quella di risarcimento danni) sono state
respinte dal Tribunale, con statuizione non impugnata. Sostengono,

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tale immobile, hanno affermato di essersi proposte di eseguire

inoltre, che l’affermazione con cui è stata motivata la condanna alle
spese della fase cautelare, secondo cui i convenuti avrebbero
ostacolato l’esecuzione dei lavori opponendo ai ricorrenti eccezioni
riferibili solo al Condominio, contrasta con i fatti di causa.

ragione.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la
legittimazione ad agire consiste nella titolarità del potere e del
dovere -rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella
passiva- di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto
sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta
dall’attore, indipendentemente dall’effettiva titolarità, dal lato attivo
o passivo, del rapporto stesso.
In particolare, la legittimazione “ad causam” dal lato passivo
(o legittimazione a contraddire) costituisce un presupposto
processuale, cioè una condizione affinché il processo possa
giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione
tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata
titolarità, in capo a costui, del dovere (asseritamente violato), in
relazione al diritto per cui si agisce, onde il controllo del giudice al
riguardo si risolve nell’accertare se, secondo la prospettazione del
rapporto controverso data dall’attore, il convenuto assuma la veste
di soggetto tenuto a “subire” la pronuncia giurisdizionale. Quando,
invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto

2) Il ricorso è meritevole di accoglimento, per quanto di

giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi, non di
una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la
“legitimatio ad causam”, ma dell’effettiva titolarità passiva del
rapporto controverso, cioè dell’identificabilità o meno nel

Tale ultima questione concerne il merito della causa: per cui il
giudice che riconosca fondata detta eccezione, correttamente decide
la controversia, non con una pronuncia di rito sulla regolare
costituzione del contraddittorio, ma con una sentenza di rigetto nel
merito della domanda dell’attore per difetto di titolarità passiva del
rapporto sostanziale dedotto in causa (Cass. 6-4-2006 n. 8040).
La questione della legittimazione attiva e passiva, attenendo
al contraddittorio, comporta la verifica, anche d’ufficio in ogni
stato e grado del processo, con il solo limite della formazione del
giudicato interno sulla questione e in via preliminare al merito,
della coincidenza dell’attore e del convenuto con i soggetti che,
secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono
destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. Sez. Un. 92-2012 n. 1912; Cass. Sez. Un. 13-2-2012 n. 1978).
Nella specie, la sentenza di primo grado ha espressamente
affermato che la legittimazione passiva spettava “ai condomini di

via Busdraghi 17, ovvero Maura Beruccelli e Angela Bertuccelli”.
Tale affermazione non ha costituito oggetto di specifica
censura da parte delle odierne ricorrenti, le quali, con l’appello

convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall’attore.

incidentale, hanno piuttosto sollevato questioni inerenti all’effettiva
titolarità passiva del rapporto controverso, lamentando (v. pag. 2
della sentenza di appello e pag. 15 del ricorso) l’assenza di prova

civico 17, deducendo che mancava la prova che esse fossero
proprietarie di un appartamento facente parte del condominio n. 17
e sostenendo che, poiché i lavori in contestazione erano stati
eseguiti da una ditta in appalto, la responsabilità doveva essere
riferita a quest’ultima.
Pertanto, avendo il giudice di primo grado positivamente
accertato la legittimazione passiva delle attrici in ordine alle
domande proposte in via riconvenzionale dai convenuti, in
mancanza di impugnativa il giudice di appello non poteva riporre in
discussione tale questione, essendosi formato sul punto il giudicato
interno, preclusivo dei poteri di rilievo officioso.
Di conseguenza, assorbita ogni altra questione, la sentenza
impugnata, che ha motivato il rigetto delle domande ricnovenzionali
in base al rilievo della carenza di legittimazione passiva di
Berucelli Angela e Maura, va cassata con rinvio, per nuovo esame,
ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze, la quale
provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

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del loro coinvolgimento nei lavori relativi al pannello installato al

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la
sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra Sezione
della Corte di Appello di Firenze.

Il onsiglicre estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25-2-2016

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