Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7054 del 03/03/2022
Cassazione civile sez. lav., 03/03/2022, (ud. 16/11/2021, dep. 03/03/2022), n.7054
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6164-2020 proposto da:
C.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato DAVIDE ASCARI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 322/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 22/01/2020 R.G.N. 3681/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/11/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. la Corte d’appello di Bologna ha confermato il rigetto della domanda di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria presentata da C.G., cittadino della Guinea Conakry;
2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso C.G. sulla base di tre motivi; il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva;
3. è stato depositato atto di rinunzia agli atti del giudizio sottoscritto dal procuratore del ricorrente munito di procura speciale.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. parte ricorrente ha depositato atto rinunzia agli atti del giudizio con documentazione relativa all’invio a mezzo p.e.c. al Ministero dell’Interno; tale documentazione non è corredata dalla prescritta attestazione di conformità all’originale dell’atto inviato in formato digitale; tanto comporta che tale rinunzia, in quanto comunque idonea a far venir meno l’interesse alla decisione, determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione;
2. non si fa luogo alle spese di lite non avendo il Ministero dell’Interno svolto attività difensiva;
3. venendo in rilievo un’ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. n. 16636/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022