Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7053 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 24/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 24/03/2010), n.7053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, in persona del

Ministro pro tempore – SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL POLO MUSEALE

FIORENTINO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici domiciliano ex lege in Roma, Via dei Portoghesi

n. 12:

– ricorrenti –

contro

D.S.G.M.I., elettivamente domiciliato in Roma,

Viale Regina Margherita 93, presso lo studio dell’Avv. Massimo

Camaldo, rappresentato e difeso dall’Avv. Vannata Lorenzo del foro di

Potenza per procura a margine della memoria ex art. 378 c.p.c.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza n. 141/06 della Corte di Appello di

Firenze del 27.01.2006/7.02.2006 nelle cause iscritte a n. 1701/1706

R.G. dell’anno 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09.02.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA

Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 1093 del 2005 il Tribunale di Firenze, escussi i testi ammessi, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da D. S.G.M.I. contro il Ministero per i Beni ed attività culturali e la Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Fiorentino, per l’effetto dichiarava la violazione dell’art. 2103 cod. civ. e dell’art. 7 del bando di concorso per l’avvenuta adibizione del ricorrente a inferiori mansioni di vigilanza rispetto a quelle superiori, caratterizzate da raccordo con l’utenza e spettanti allo stesso ricorrente quale “assistente tecnico mussale” (ATM).

Lo stesso Tribunale ordinava ai convenuti l’assegnazione di mansioni corrispondenti a quelle di (OMISSIS) (livello (OMISSIS)) e li condannava al risarcimento dei danni per una somma pari al 25% della retribuzione mensile decorrente dall’inizio del rapporto, oltre accessori.

Il Tribunale rigettava la domanda del D.S. relativa all’indennità di turnazione per i giorni d sabato e di domenica.

2. Tale decisione, appellata dal D.S. e dalle anzidette Amministrazioni, è stata confermata dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 141 del 2006, la quale ha ritenuto che l’avere adibito il D.S. assunto come assistente tecnico mussale – a compiti di mera sorveglianza delle sale veniva incontro a prioritarie esigenze organizzative dell’Amministrazione, ma comportava un evidente demansionamento, come risultava dalle deposizioni dei testi escussi.

Corretta, secondo il giudice di appello, era quindi la valutazione del danno nella misura del 25% della retribuzione spettante, tenuto conto della dequalificazione del D.S. per due livelli, dell’assoggettamento a personale di livello inferiore e del mancato svolgimento delle attività di tipo culturale e della pratica significativa della lingua straniera.

3. Le Amministrazioni indicate in epigrafe ricorrono per cassazione con tre motivi.

L’intimato D.S. si è limitato a depositare memoria difensiva ex art. 378 c.p.c., non preceduta da controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la difesa erariale lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Al riguardo sostiene che le Amministrazioni avevano incentrato l’atto di appello sui seguenti tre punti:

a) l’attività di vigilanza e sorveglianza delle opere d’arte rientrava tra le svariate mansioni di assistente tecnico museale e il Sovrintendente era libero di adibire ad una sola delle mansioni per le quali era stato assunto, secondo le esigenze che via via si presentavano;

b) la L. n. 448 del 1998 – all’art. 22, comma 5 – prevede che il personale in questione è destinato a garantire l’apertura pomeridiana, serale e festiva di musei, gallerie, monumenti e scavi di antichità dello Stato, biblioteche ed archivi, sicchè il Sovrintendente, tra le varie mansioni proprie dell’assistente tecnico museale poteva (e doveva) privilegiare quella sorveglianza e vigilanza delle opere d’arte, volta a garantire le finalità prescritte dall’anzidetta legge;

c) comunque il D.S. era stato adibito a quasi tutte le mansioni previste per la posizione di assistente tecnico museale. In particolare la difesa erariale osserva che l’impugnata sentenza nulla dice sui profili sub a) e sub b), ossia sul punto se l’attività di sorveglianza fosse o meno tra quelle previste dall’art. 7 del bando di concorso in relazione alla posizione di assistente tecnico museale, anche tenuto conto della L. n. 448 del 1998.

Con riguardo al profilo sub c) l’Avvocatura statale osserva che la Corte di Appello in modo erroneo ha interpretato l’art. 7 del bando di concorso, che ricalcando quanto previsto dall’art. 22, comma 5 citato, stabilisce che l’assunzione dei candidati vincitori è finalizzata a garantire l’apertura al sabato e alla domenica delle sedi di servizio previste dallo stesso bando. Aggiunge che tra le mansioni riportate nell’art. 7 vi è anche quella di collaborare con le professionalità di qualifica superiore e con i capi addetti ai servizi di vigilanza, ai servizi di esposizione e fruizione. Rileva ancora che l’art. 7 si allinea a quanto previsto dall’accordo del 19.09.2001 tra Amministrazione ed organizzazioni sindacali sull’individuazione dei nuovi profili professionali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, tanto che tra le mansioni della posizione economica (OMISSIS) rientra quella di provvedere ai turni di lavoro diurni e notturni, alla vigilanza e custodia dei beni culturali.

La conclusione della difesa statale è nel senso che la sentenza di appello è meritevole di censura per avere in maniera apodittica, e non tenendo conto di quanto previsto dall’art. 7 del bando di concorso e della posizione economica (OMISSIS), dichiarato il demansionamento, benchè il ricorrente fosse stato adibito alle mansioni di sorveglianza, rientranti tra quelle dell’assistente tecnico museale.

Le esposte ed articolate doglianze non colgono nel segno e non possono pertanto essere condivise.

Il giudice di appello, contrariamente all’assunto della difesa delle ricorrenti Amministrazioni, ha tenuto presente l’art. 7 del bando di concorso rilevando che le attività in esso rientranti non si esaurivano in quelle di mera sorveglianza delle sale, compiti che avrebbero potuto trovare riscontro soltanto in via episodica, ma riguardavano tutta un’altra serie di funzioni, tra le quali la collaborazione con le professionalità superiori, l’accoglienza del pubblico con distribuzione di materiale informativo e l’indirizzo all’uso egli strumenti audiovisivi, il coordinamento di unità operative con responsabilità di risultati.

Del pari riduttiva è la lettura delle ricorrenti della posizione economica (OMISSIS), corrispondente alle mansioni svolte dal dipendente, quale risulta dal CCNL – Comparto Ministeri – del 1999, le cui specifiche professionali sono sintetizzate nella capacità di coordinamento di unità operative con assunzione di responsabilità dei risultati, nonchè nella gestione delle relazioni dirette con gli utenti. Tale posizione si differenzia nettamente da quella (OMISSIS), il cui contenuto professionale riguarda il lavoratore che sorveglia gli accessi regolando il flusso del pubblico e fornendo le opportune informazione, nonchè il lavoratore che provvede alla vigilanza dei beni e degli impianti dell’Amministrazione.

Nel quadro così delineato correttamente il giudice di appello ha ritenuto che, seppure al D.S. quale assistente museale potevano essere assegnate compiti di sorveglianza secondo le direttive del Sovrintendente (in questo senso può richiamarsi la L. n. 448 del 1998, art. 22, comma 5), tali compiti tuttavia non potevano esaurire la gamma delle attività da svolgere in relazione allo specifico contenuto professionale della posizione economica (OMISSIS), quale in precedenza riportata.

La sentenza impugnata (pag. 7) ha tratto elementi a sostegno della domanda azionata dal D.S. dalle deposizioni dei testi escussi B.D. e P.P., che hanno evidenziato come le mansioni di fatto affidate allo stesso D.S. non si distinguessero da quelle dei semplici custodi e quindi non avessero le caratteristiche riconducibili a quelle dell’assistente tecnico museale.

La stessa sentenza (pag. 8) ha rilevato come la dequalificazione del D.S. risulta in ragione dell’assoggettamento a personale, che rivestiva qualifica inferiore alla posizione (OMISSIS), del conseguente trattamento inferiore di due livelli, ossia pari a quello di (OMISSIS).

In sostanza all’interpretazione della clausole del bando di concorso e delle norme collettive e alla valutazione del materiale probatorio da parte dei giudici di merito, adeguatamente e logicamente motivate, le ricorrenti amministrazioni hanno opposto un diverso apprezzamento sulle mansioni svolte e sulla loro collocabilità a diverso profilo professionale, non ammissibile in sede di legittimità.

2. Con il secondo motivo le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2697 cod. civ., sostenendo che i giudici di merito hanno riconosciuto il risarcimento del danno in totale mancanza di una prove effettiva del danno subito dal lavoratore.

Il motivo è infondato.

Il giudice di appello, condividendo analoga statuizione del giudice di primo grado, ha ritenuto provato, come già detto, il danno alla professionalità sofferto dal D.S. in ragione dell’assoggettamento a personale, che rivestiva qualifica inferiore alla posizione (OMISSIS), del conseguente trattamento inferiore di due livelli, ossia pari a quello di (OMISSIS), nonchè in ragione del mancato svolgimento delle attività di tipo culturale e della pratica significativa della lingua straniera. Su questo presupposto lo stesso giudice ha liquidato il danno nella misura del 25% della retribuzione spettante.

In questa situazione correttamente il giudice di appello ha fatto ricorso alla valutazione di tipo equitativo in materia di pubblico impiego privatizzato, in linea peraltro con l’orientamento espresso da questa Corte (Cass. n. 28724 del 26 novembre 2008; Cass. Sezioni Unite n. 6572 del 24 marzo 2006), secondo cui l’esistenza del danno da dequalificazione può essere accertata con apprezzamento di fatto con determinazione in via equitativa in base ad clementi di fatto relativi alla qualità e quantità dell’esperienza lavorativa pregressa, alla natura della professionalità coinvolta, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto.

3. Con il terzo motivo le ricorrenti amministrazioni deducono insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza sul punto in cui il giudice di appello ha ritenuto essersi maturato danno professionale per il mancato svolgimento dell’attività di tipo culturale e della pratica significativa della lingua straniera. La censura è priva di pregio e va disattesa, giacchè, come osservato in precedenza, ai fini del riconoscimento del danno da professionalità il giudice di appello ha tenuto conto di vari elementi, tra i quali anche quello relativo allo svolgimento di attività di tipo culturale, considerata non estranea al bagaglio professionale di un dipendente inquadrato nella posizione (OMISSIS).

4. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Nessuna statuizione va emessa sulle spese del giudizio di cassazione, in quanto, non essendo stato depositato controricorso, risulta inammissibile la memoria ex art. 378 c.p.c., presentata dall’intimato D.S..

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

 

 

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