Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7053 del 20/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 20/03/2017, (ud. 03/02/2017, dep.20/03/2017),  n. 7053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23197/2014 proposto da:

P.D., M.V., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE CASTRENSE 7, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

PORRONE, che li rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA, GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 4472/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

24/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2012 M.V. convenne in giudizio Assicurazioni Generali s.p.a., per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS) tra la macchina da lei condotta, e di proprietà della Ge Capital Services S.r.l. assicurata con le Generali e l’autovettura di G.G., anch’essa assicurata con le Generali. Espose l’attrice che la compagnia di assicurazione non aveva provveduto ad alcun risarcimento nonostante la diffida ex lege inoltrata e nonostante l’intervenuto risarcimento dei danni materiali al veicolo in favore della società proprietaria dello stesso.

Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 53777/2012, condannò la compagnia resistente a corrispondere alla M. un risarcimento quantificato in Euro 4.500 oltre a spese di lite distratte a favore del difensore antistatario. Ritenne che la relazione medico legale di parte, in atti, costituiva “idoneo punto di riferimento” per la stima dei danni, comprese le spese mediche documentate e riconducibili al sinistro, come risultante anche dal modello Cai.

2. Avverso detta sentenza ha proposto appello la società Assicurazioni Generali s.p.a. contestando la liquidazione del danno operata dal giudice di pace che non aveva tenuto adeguatamente conto del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 139, nella parte in cui non consentiva il riconoscimento della esistenza di lesioni di ridotta rilevanza in assenza di riscontri diagnostici obiettivi, riscontri che non erano presenti nella documentazione depositata. Con l’appello è stato citato anche l’avvocato P. in quanto destinatario della distrazione delle spese.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 4472 del 24 febbraio 2014, ha annullato la sentenza del Giudice di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio perchè non risultava citato in giudizio il proprietario dell’altro veicolo coinvolto nel sinistro, litisconsorte necessario, nel giudizio di risarcimento danni in materia di circolazione stradale. Ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’avv. P.D. in quanto difensore dell’appellata e quindi non avente qualità di parte in causa.

3. Avverso tale decisione, M.V. e l’avv. P.D. propongono ricorso in Cassazione con quattro motivi.

3.1. La società intimata non svolge attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, deducono “ex art. 360 c.p.c., n. 3: violazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149 e falsa applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144”.

4.2. Con il secondo motivo, lamentano “art. 360 c.p.c., n. 4: nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione anche all’art. 111 Cost.”.

Con i primi due motivi i ricorrenti si dolgono del fatto che il Tribunale ha annullato la sentenza di primo grado perchè sussisteva un difetto di contraddittorio per non essere stato evocato in giudizio il proprietario del veicolo antagonista nello scontro, ritenuto litisconsorte necessario nel giudizio de quo avente ad oggetto il risarcimento dei danni in materia di circolazione stradale.

Sostengono di aver proposto azione diretta verso il proprio assicuratore (art. 149 C.d.S., n. 6) e non azione contro l’assicuratore della vettura antagonista (art. 144 C.d.S.), sicchè non era obbligatorio promuovere il contraddittorio anche nei confronti della vettura investitrice.

Pertanto avrebbe errato il giudice del merito che non ha neppure indicato sulla base di quale norma di legge doveva ritenersi litisconsorte necessario il conducente dell’altra vettura.

I motivi che possono essere esaminati congiuntamente sono entrambi inammissibili.

La sentenza accerta che l’azione è stata proposta contro “la sola società Assicurazioni Generali spa nella qualità di compagnia di assicurazione del veicolo Mercedes…” (pag. 2) e, dunque, i ricorrenti chiedono alla corte di legittimità una diversa interpretazione della domanda, tendente ad affermare che quella in concreto sperimentata è una azione diretta; peraltro, tale circostanza non è neppure esplicitamente desumibile dai brani degli atti che nello stesso ricorso risultano trascritti (in particolare, pagg. 5 e 11).

4.3. Con il terzo motivo denunciano “art. 360 c.p.c., n. 4: nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell’art. 101 c.p.c., nonchè dell’art. 359 c.p.c. e art. 183 c.p.c., comma 4”.

I ricorrenti denunciano la nullità la sentenza per avere posto a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio senza assegnare alle parti un termine per eventuali osservazioni (art. 101 c.p.c.).

Anche tale motivo è inammissibile.

Il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo (Cass. n. 15019/2016). Pertanto, nel caso di specie, il giudice del merito è in linea con la giurisprudenza di questa Corte.

Infatti la sentenza che decida su di una questione di puro diritto, rilevata d’ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l’apertura della discussione (cd. terza via), non è nulla in quanto, da tale omissione può solo derivare un vizio di “errore in iudicando”, ovvero di “error in iudicando de iure procedendi”, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato (Cass. n. 2984/16).

4.4. Con il quarto motivo si dolgono “art. 360 c.p.c., n. 4: nullità della sentenza per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione anche all’art. 111 Cost.”.

Denunciano i ricorrenti che la sentenza ha compensato le spese del giudizio tenuto conto che il difetto di integrazione del contraddittorio non rilevato dal giudice di primo grado è stato posto in essere dall’originaria attrice e dal suo legale e non rilevato dall’Assicurazione, ragione per la quale tutti hanno concorso all’espletamento di un primo grado del giudizio. Il Tribunale avrebbe errato perchè ha compensato le spese di lite anche tra la compagnia e l’avv. P. nonostante era risultato totalmente vittorioso rispetto alla domanda svolta nei suoi confronti.

Tale motivo è infondato.

Il procedimento in questione (introdotto con citazione del febbraio 2012) è regolato dall’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009, il quale stabilisce che il giudice può compensare le spese o in ipotesi di soccombenza reciproca o quando esistano gravi ed eccezionali ragioni; queste ultime, nella specie, sono state identificate dal giudice nel fatto che nè l’attrice ed il suo difensore, nè la compagnia citata in giudizio avevano rilevato il difetto del contraddittorio.

5. Non occorre provvedere sulle spese in quanto la società intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il data 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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