Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7053 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. II, 12/03/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 12/03/2021), n.7053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24623/2019 proposto da:

N.B., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIUSEPPE

MARIANI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

Luciano Natale Vinci, in ROMA, VIA TARANTO 90;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 1439/2019 del TRIBUNALE di POTENZA, depositato

in data 27/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

N.B. proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale.

Sentito dalla Commissione Territoriale, il richiedente aveva riferito di essere nato in un villaggio nella regione di (OMISSIS) nella parte occidentale del (OMISSIS); di aver perso entrambi i genitori e di essere figlio unico; di aver frequentato la scuola pubblica per 10 anni; di aver lavorato come autista di taxi; che, dopo la morte dei genitori, aveva avuto forti divergenze con la matrigna, la quale si impossessava coattivamente dei beni della madre e falsamente riferiva al capo-villaggio di essere stata aggredita dal ricorrente; di aver deciso di lasciare il villaggio su consiglio del capo-villaggio; di aver vissuto a (OMISSIS), dove aveva lavorato come autista di moto; di essere stato attaccato da banditi sul luogo di lavoro e derubato del mezzo; che il datore di lavoro gli avrebbe richiesto di ripagare l’intero valore della moto; di aver deciso di lasciare il Paese per incapacità di pagare la somma richiesta; di temere, in caso di rimpatrio, di avere problemi con la matrigna e con il proprietario della moto.

In sede di audizione giudiziale, il ricorrente aveva evidenziato di essersi rivolto a una struttura sanitaria per tenere sotto controllo un’infezione tubercolare diagnosticata a Potenza in data 1.8.2016, allegando documentazione medica attestante il completato trattamento dal 2017 con miglioramento del suo stato di salute. Aggiungeva di voler restare in Italia avendo trovato lavoro come venditore ambulante.

Con decreto n. 1439/2019, depositato in data 27.6.2019, il Tribunale di Potenza rigettava il ricorso. In particolare, il Tribunale respingeva l’eccezione di illegittimità costituzionale della L. n. 46 del 2017, in quanto manifestamente infondata e irrilevante ai fini della risoluzione del giudizio, essendo stata fissata l’udienza di comparizione per l’audizione del ricorrente.

Nel merito, non poteva essere accolta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto le ragioni addotte non integravano il rischio effettivo di una persecuzione determinata da ragioni politiche, religiose, razziali o di appartenenza a un determinato gruppo sociale. Si evidenziavano alcune contraddizioni e lacune nel racconto. Anche la domanda di protezione sussidiaria non poteva trovare accoglimento, in quanto non era possibile ravvisare il rischio effettivo di subire un grave danno come definito del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), (condanna a morte o esecuzione della pena di morte; o tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante), anche a prescindere dalla scarsa credibilità del racconto. Circa la necessità del requisito della personalizzazione della minaccia, con riferimento all’ipotesi di cui alla lett. c) della citata norma, si richiamava la sentenza della Suprema Corte n. 24111 del 2015. Anche la domanda di protezione umanitaria doveva essere rigettata in quanto non si riteneva ravvisabile una situazione di vulnerabilità. Nella fattispecie, il ricorrente era stato sottoposto a cure mediche relative a una probabile infezione tubercolare, ma, dopo essersi sottoposto alle cure prescritte, non si ravvisava più l’attualità della situazione di vulnerabilità derivante dal proprio stato di salute, ormai non più compromesso. Tra l’altro, l’intenzione di rimanere in Italia per trovare lavoro manifestava l’intento economico della migrazione che, per quanto apprezzabile, non poteva costituire unico motivo di accoglimento della richiesta forma di protezione.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione N.B. sulla base di tre miotivi. L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente il ricorrente ha richiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per la violazione degli artt. 3,10,24,111,117 Cost. e dell’art. 6CEDU, in relazione all’adozione del rito camerale e all’eliminazione del grado d’appello. L’istanza non è meritevole di accoglimento. Con l’ordinanza n. 17717 del 2018, condivisa dal Collegio, questa Corte ha già affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Ciò in quanto il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di status, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte.

La manifesta infondatezza della questione de qua è stata ribadita anche con l’ordinanza n. 27700 del 2018, che ha puntualizzato che nel procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è necessario soddisfare esigenze di celerità; non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado e il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa, che si svolge davanti alle commissioni territoriali, deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione.

2. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – Violazione o errata applicazione di una norma di legge. Diniego della richiesta di protezione internazionale. Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato discusso tra le parti. Mancato esame della richiesta di protezione umanitaria. Violazione conseguente dell’art. 132 c.p.c., per omissione di motivazione” (Il decreto impugnato sarebbe stato reso in violazione e/o errata applicazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951; art. 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948; D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,7,14,16 e 17; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 15, comma 6; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e 19, comma 1; artt. 10,2,32 Cost.). Nel valutare la credibilità del racconto, il giudice di merito non avrebbe adottato il metodo istruttorio prescritto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e non avrebbe valutato adeguatamente la condizione generale del Paese di origine del richiedente.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

2.2. – Il Tribunale di Potenza ha ritenuto inattendibile il racconto del richiedente, vago e non circostanziato, rimarcando che egli, “all’udienza del 28 marzo 2018, in sede di audizione (nella quale si era limitato a dichiarare di non avere in Patria sorelle, fratelli e genitori), non aveva fugato i molteplici dubbi che hanno portato la Commissione a non riconoscergli la protezione internazionale. Permangono difatti una grave carenza descrittiva nella dinamica dei fatti ed una sommaria descrizione degli elementi di timore in caso di rientro”. Sulla base di siffatti rilievi il Tribunale ha escluso la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento in favore del richiedente dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 lett. a) e b).

Nessun vizio inficia le argomentazioni del Tribunale. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzitutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. ord., n. 16925 del 2018). Nel caso in esame, correttamente è stata esclusa la necessità di approfondimenti istruttori, essendosi al cospetto di un racconto ritenuto “vago e non circostanziato” alla stregua dei parametri indicati del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

2.3. – Il Tribunale di Potenza ha poi aggiunto che le criticità, che attualmente riguardano il Senegal, comunque non rendono sussistente in tutto il paese il rischio di violenza indiscriminata. Deve premettersi che questa Corte (cfr. amplius, Cass. n. 32064 del 2018, in motivazione) ha chiarito che la nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), deve essere interpretata in conformità alla fonte Eurocomunitaria di cui è attuazione (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE), in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), secondo cui i rischi cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono, di per sè, una minaccia individuale da definirsi come danno grave (cfr. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE). Ciò in quanto l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente laddove il grado di violenza indiscriminata, che caratterizza gli scontri tra le forze governative di uno Stato ed uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, raggiunga un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, rinviato nel paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (cfr., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018). Una specifica situazione di tal fatta, però, è stata esclusa dal Tribunale di Potenza con riguardo al Camerun e questo accertamento costituisce un’indagine di fatto che può esser censurata in sede di legittimità nei limiti consentiti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: il che non è avvenuto, sicchè l’odierna doglianza deve reputarsi come semplicemente finalizzata a sovvertirne l’esito.

3. – Con il secondo motivo, il ricorrente eccepisce il “Diniego della protezione umanitaria – Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”, là dove il Tribunale non poteva omettere l’esame della domanda di protezione umanitaria solo perchè non aveva ravvisato le condizioni di riconoscimento delle misure maggiori, in particolare sotto l’erroneo profilo della mancanza di collegamento tra la situazione soggettiva e la condizione oggettiva del Paese, essendo invece tenuta a verificare se il quadro generale di violenza indiscriminata, oggetto di allegazione, fosse quanto meno idoneo a integrare una situazione di vulnerabilità ai fini della richiesta protezione umanitaria.

3.1. – Il motivo è, anch’esso, inammissibile.

3.2. – In ordine alla protezione umanitaria, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la valutazione deve essere autonoma, nel senso che il diniego di riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie non può conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario che l’accertamento da svolgersi sia fondato su uno scrutinio avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni di vulnerabilità, che ne integrano i requisiti (Cass. n. 28990 del 2018). Ciò nondimeno il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato ed il potere istruttorio ufficioso può esercitarsi solo in presenza di allegazioni specifiche sui profili concreti di vulnerabilità (Cass. n. 27336 del 2018).

Nel caso di specie, il giudice del merito ha rimarcato che dalle stesse dichiarazioni rese dal ricorrente non si evinceva una situazione di vulnerabilità individualizzata e specifica, emergendo che il medesimo aveva abbandonato il Paese per il desiderio di trovare migliori condizioni di vita e possibilità di lavoro. E’ dunque evidente che la doglianza del ricorrente è inammissibile, non avendo egli assolto all’onere, sul medesimo incombente, di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato.

4. – Il ricorso è dunque inammissibile. Nulla per le spese del Ministero dell’Interno, che non ha svolto attività difensiva. Va emessa la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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