Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7053 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 12/03/2020), n.7053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21661-2018 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CORSO

n. 101, presso lo studio dell’avvocato ENRICO MARIA MORMINO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.B.L.F., rappresentata e difesa dall’avvocato

TAMMARO CHIACCHIO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– resistente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il

11/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. M.F. evocava in giudizio D.B.L. e B.S. innanzi il Tribunale di Palermo per sentirle condannare al pagamento della somma di Euro 37.865,71 a fronte di attività professionali prestata in loro favore ed in favore dello scomparso D.B.G., rispettivamente padre e marito delle due resistenti. Si costituiva in giudizio soltanto D.B.L. resistendo alla domanda, eccependo che sino al 12.8.2014 tutta l’attività svolta dal ricorrente era stata saldata dal suo defunto genitore e contestando, per il resto, la spettanza di compensi al ricorrente.

Con l’ordinanza oggi impugnata il Tribunale di Palermo accoglieva parzialmente la domanda, condannando le convenute al pagamento del minor importo di Euro 4.483,50.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione M.F. affidandosi a cinque motivi. La resistente D.B.L. si è costituita nel presente giudizio mediante deposito di procura speciale con atto del notar Spedale in Palermo, rep.154710 in data 28.11.2018. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.M. n. 127 del 2004 e del D.M.n. 140 del 2012 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè il Tribunale avrebbe escluso le richieste di pagamento relative alle prestazioni effettuate dal ricorrente tra il 2012 ed il 2014, perchè anteriori alla fattura n. (OMISSIS) del 12.8.2014 emessa dal M. nei confronti del D.B.G., ancorchè il professionista non avesse mai formulato alcuna richiesta di pagamento in relazione a dette prestazioni.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il vizio della motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 perchè il Tribunale non avrebbe considerato, o avrebbe erroneamente considerato, le prove documentali che erano state prodotte nel giudizio di merito.

Con il quarto motivo, da trattare unitamente ai primi due, il ricorrente lamenta l’erroneità e la contraddittorietà della motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè il Tribunale avrebbe ingiustamente escluso la spettanza del compenso relativo alla fase decisionale di uno specifico giudizio, che era stato abbandonato prima della decisione. Nella prospettazione del ricorrente, la determinazione di abbandonare la causa era frutto di un accordo transattivo intervenuto tra le parti ed era quindi dovuto anche il compenso per la quarta fase prevista dalla tariffa forense.

Le tre censure, che possono essere oggetto di unitaria trattazione, sono inenmissibili. Esse invero attengono all’apprezzamento delle risultanze istruttorie svolto dal giudice di merito e si risolvono in una richiesta di revisione di detta valutazione, da ritenere preclusa in Cassazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 dei 24/05/2006, Rv.589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 dei 13/06/2014, Rv. 631330).

Con il terzo motivo ii ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2729 c.c., la nullità della decisione ed il vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 perchè il Tribunale panormitano avrebbe erroneamente applicato il principio di presunzione, non avendo configurato -nonostante la presenza di indizi se i precisi e concordanti- l’avvenuto conferimento del mandato professionale in riferimento ad alcune delle prestazioni p:ofessionali per le quali il M. invocava il riconoscimento dei compenso.

Con il quinto motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 perchè il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che le prestazioni professionali relative al giudizio pendente dinanzi il Tribunale di Termini Imerese e distinto dal numero R.G. 1037/2013 fossero state rese prima dell’11.8.2014, in presenza di prova documentale attestante che il predetto giudizio era stato dichiarato interrotto e riassunto, proprio ad istanza della D.B.L..

Le doglianze meritano una trattazione congiunta.

Il quinto motivo è fondato, poichè i provvedimenti emessi dal Tribunale di Termini imerese nel giudizio R.G. 1037/2013, allegati (inter alia) come doc. 16 a corredo del ricorso in cassazione, recano la data dell’8.7.2015 e del 23.5.2016, entrambe successive a quella dell’11.8.2014 sino alla quale, secondo il Tribunale, ricorrente sarebbe stato saldato. Il giudice di merito, pertanto, ha deciso sulla base di un presupposto di fatto -l’intervenuto saldo, mediante il pagamento eseguito in data 11.8.2014, di tutte le prestazioni professionali rese dal M.- che risulta prima facie contrastante con le risonanze documentali. Nè si rinviene, nella decisione impugnata, alcuna valutazione in base alla quale il giudice di merito abbia potuto ritenere coperte dal predetto pagamento anche eventuali prestazioni rese successivamente. Sotto questo profilo, appare inevitabile un nuovo apprezzamento del fatto e del compendio istruttorio, che tenga conto della circostanza che alcune delle prestazioni rese dal professionista recano data successiva a quella dell’11.8.2014.

L’accoglimento del quinto motivo importa il parziale accoglimento del terzo poichè la necessaria rivalutazione del merito, sia pure nei suindicati, implica la verifica della corretta applicazione dei principio di presunzione circa il conferimento del mandato, relativamente alle prestazioni che fossero ritenute non coperte dal pagamento valorizzato dal giudice di merito.

La decisione impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte e nei limiti di cui in motivazione, con rinvio della causa Tribunale di Palermo, che dovrà deciderla in composizione collegiale, posto che la domanda ha ad oggetto compensi relativi a prestazioni professionali rese da un avvocato ed è quindi soggetta al rito speciale di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14. Il Tribunale di Palermo, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie ii quinto motivo di ricorso e, in parte, in terzo; rigetta gli altri cassa la decisione impugnata in relazione alle censure accolte; rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, diversamente costituito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 12 marzo 2020

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