Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7053 del 11/04/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 7053 Anno 2016
Presidente: MIGLIUCCI EMILIO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 24755-2011 proposto da:
BRUNA

FRANCESCA

BRNENC43M65E5730,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso
lo studio dell’avvocato MICHELE GIANNASIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO GIOVANNI
LINO;
– ricorrente –

2016
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Nonché da:
BRUNA

VINCENZA

BRNVON54T47E573D,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PIEVE DI CADORE 30 PAL. 6,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GUALTIERI,

Data pubblicazione: 11/04/2016

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIUSEPPE MONTI;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

BRUNA VINCENZO, BRUNA ANTONINO, BRUNA GIUSEPPE, BRUNA

– intimati –

avverso la sentenza n. 851/2011 della CORTE D’APPELLO
di MILANO,
MILANO, 4epe~..a il 15/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO;
udito l’Avvocato Giannasio Michele con delega
depositata in udienza dell’Avv. Giorgio G. Lino che
si riporta agli atti depositati;
udito l’Avv. Gualtieri Giuseppe difensore di Bruna
Vincenza che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto dei ricorsi.

ANGELO;

CONSIDERATO in FATTO
Con atto di citazione del 2003 Bruna Vincenzo, Vincenza,
Antonino, Giuseppe ed Angelo convenivano in giudizio innanzi
al Tribunale di Como Bruna Francesca.

Cusumano Rosa aveva avuto il possesso della porzione di
immobile sita in Rovello Porro, via Dante 5, individuata come
sottotetto e che la stessa era, quindi, diventata proliatarie del
medesimo immobile per usucapione ex art. 1158 c.c., con
conseguente diritto degli attori-quali eredi della detta Cusumanoerano comproprietari del detto immobile di 2/15 per (per
ciascuno dei germani Bruna) e di 5/15 (per il padre).
La questione — è bene subito chiarire- derivava da un atto del
1976(scrittura privata autenticata) con cui gli originari venditori
Banfi e Alberi() avevano ceduto alla Cusumano Rosa una unità
immobiliare sita al primo piano della via Dante ed alla figlia
Bruna Francesca altra porzione immobiliare ubicata nel
medesimo stabile al piano terra.
Costituitasi in giudizio, la convenuta contestava l’avversa
domanda degli attori, di cui chiedeva il rigetto, deducendo —in
particolare- che la Cusumano non aveva mai esercitato un
possesso sulla parte di immobile costituente il citato sottotetto.

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Parti attrici chiedevano accertare e dichiarare che la de cuius

Con sentenza n. 1333/2007 il Tribunale di prima istanza
dichiarava acquisita per usucapione della defunta Cusumano la
porzione di immobile denominata come sottotetto ed in atti
individuata, dichiarando gli attori comproprietari, quale eredi e

compensazione delle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza del Tribunale di prima istanza
interponeva appello la Bruno Francesca chiedendo la riforma
della decisione gravata.
Resisteva all’interposta impugnazione le parti appellate
costituite, chiedendo il rigetto del p osto appello.
Con sentenza n. 851/2011 l’adita Corte di Appello di Milano, in
parziale accoglimento del proposto gravame ed in parziale
riforma della decisione del Tribunale di prima istanza,
dichiarava acquisita alla defunta Cusumano solo una porzione
dell’immobile de quo indicata come sottotetto (ed individuata,
come in atti, con la parte plani metricamente colorata in giallo),
con integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado
del giudizio.
Per la cassazione della suddetta sentenza della Corte distrettuale
ricorre Bruna Francesca con atto fondato su tre ordini di motivi.

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nelle misure richieste, del medesimo immobile, con integrale

Resiste con controricorso Bruna Vincenza, che propone ricorso
incidentale fondato su un motivo.
Non hanno svolto attività difensiva le altre parti intimate.
Nell’approssimarsi dell’udienza hanno depositato memorie, ai

RITENUTO in DIRITTO
I. Con il primo motivo del ricorso principale si censura il vizio

di violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116
c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., per aver la Corte territoriale errato nel
ritenere che l’appellante avesse ammesso, con il suo atto di
impugnazione, l’occupazione del bene ad opera della signora
Cus-umano e che la locazione della res a terzi e l’occupazione di
questa da parte dell’interessata assumessero rilevanza ai fini della
prova dell’occupazione.
Il motivo è inammissibile.
Innanzitutto va rammentato che, per quanto risultante dalla
sentenza gravata e dall’allegazione di parte, i motivi di
impugnazione svolti nel giudizio di secondo grado erano solo due
inerenti, in particolare, l'”indebito privilegio delle deposizioni
testimoniali attoree” e l'”errata valutazione delle prove raccolte”,
così come può facilmente evincersi dalla gravata decisione ( la
quale, in ogni caso, valuta —in punto- anche altre ragioni non

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sensi dell’art. 378 c.p.c., Bruna Francesca e Bruna Vincenza.

colte in ricorso come quelle dell’ammissione di circostanza da
parte dell’appellante).
Pertanto quella posta col motivo qui in esame, costituisce -allo
stato degli atti- questione nuova (non risultante come già svolta

in difetto di ogni altra dovuta opportuna allegazione.
Il motivo è, pertanto, del tutto inammissibile.
2.- Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce il vizio
di violazione per disapplicazione dell’art. 1164 c.c, in ordine alla
interversione del possesso del bene mai verificatosi secondo
parte ricorrente.
Anche la questione così posta dalla odierna parte ricorrente deve
ritenersi (pure alla luce di quanto innanzi affermato, quanto ai
proposti motivi di appello, sub 1) del tutto nuova e, perciò,
inammissibile.
3.- Con il terzo motivo parte ricorrente principale lamenta
l’erroneità della motivazione “nel suo complesso” con “addebito
inteso nel senso ampio dell’art. 360 c.p.c. n. 5″.
La censura appare, in particolare, mossa con riguardo alla
utilizzata” planimetria catastale a cui correlare la cosa usucapita
Specificandone la data (22 gennaio 1976)” ed all’utilizzazione
complementare delle schede colorate prodotte dagli attori,

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nei pregressi gradi del giudizio) o comunque, come tale, ritenuta

aspetto —quest’ultimo- qualificato come “ipotetico espediente” e
che attesterebbe un “vistoso errore della sentenza”.
Orbene la censura mossa col motivo in esame attinge tutta ad una
valutazione, in fatto, già svolta correttamente dalla Corte del

riesaminabile in questa sede.
Il motivo è, quindi, inammissibile.
4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale si prospetta il vizio

di violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e
1158 e 2697 c.c. in quanto la Corte distrettuale avrebbe valutato
in maniera erronea le prove agli atti, nonché insufficiente
motivazione.
Parte ricorrente incidentalmente lamenta, nella sostanza, il
mancato riconoscimento n proprio favore) dell’intervenuta
usucapione delle parti immobiliari riportate con colorazione
verde e azzurra nella planimetria in atti.
Il tutto anche alla stregua della contestazione della operata
“valutazione del quadro complessivo delle testimonianze”.
Il motivo caratterizzato dalla assoluta genericità delle svolte
censure di mero merito, aggiunge un ulteriore profilo di
inammissibilità al proposto ricorso incidentale che risulta del

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merito e relativa ad una valutazione in fatto non più

tutto mancante della formale esposizione dei fatti di causa in
dispregio del dettato di cui all’art. 366 n. 3 c.p.c..
5.- In considerazione di quanto innanzi affermato entrambi i
ricorsi vanno rigettati.

interamente compensate.

P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa le
spese del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione
Civile della Corte Suprema di Cassazione il 10 febbraio

6.- Le spese, in ragione della reciproca soccombenza, vanno

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