Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7052 del 20/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 20/03/2017, (ud. 30/01/2017, dep.20/03/2017),  n. 7052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3575/2015 proposto da:

INTEK GROUP SPA, in persona del suo procuratore speciale

D.V.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE

22, presso lo studio dell’avvocato GUIDO MARIA POTTINO, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DA

CORTONA N. 8 SCALA B, presso lo studio dell’avvocato MAURILIO

D’ANGELO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIUSEPPE BARRILA’ giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 805/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 25/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/01/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GUIDO MARIA POTTINO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 25/11/2014, la Corte d’appello di Messina, in riforma della decisione del primo giudice, ha parzialmente accolto l’opposizione proposta dalla Fime Leasing s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da M.G. per il pagamento di somme a titolo di indennità di occupazione di un immobile, già concesso in locazione dal M. alla Cannistraci F. & C. s.r.l., a sua volta già utilizzatrice, a titolo di leasing, di macchinari alla stessa concessi in godimento dalla Fime Leasing s.p.a..

Con la stessa sentenza, la corte territoriale ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla Fime Leasing s.p.a. nei confronti del M..

2. A sostegno dell’originaria domanda proposta in sede monitoria, il M. aveva evidenziato come, a seguito del fallimento della Cannistraci F. & C. s.r.l., il giudice delegato aveva emesso un decreto, ai sensi del R.D. n. 267 del 1942, art. 97, con il quale aveva disposto la restituzione, in favore della Fime Leasing, dei macchinari dalla stessa concessi in leasing alla Cannistraci, stabilendo altresì un termine entro il quale la Fime Leasing avrebbe dovuto provvedere al ritiro di detti macchinari presso il bene immobile del M., pena l’assunzione, in proprio, dell’obbligo di corrispondere, in favore del locatore, l’indennità per la relativa occupazione.

Sull’opposizione della Fime Leasing (che, in via riconvenzionale, aveva dedotto il comportamento illecito del M., nell’impedire alla Fime Leasing di procedere al ritiro dei propri macchinari, senza prima aver corrisposto l’indennità di occupazione liquidata dal giudice delegato, formulando conseguentemente domanda di risarcimento per i relativi danni), il giudice di primo grado aveva ritenuto che il ridetto decreto del giudice delegato al fallimento della Cannistraci non poteva spiegare efficacia in favore del M., essendo quest’ultimo del tutto estraneo al rapporto sostanziale e processuale intercorso tra la Fime Leasing e la Cannistraci, con la conseguente insussistenza di alcun credito dello stesso M. in favore della Fime Leasing.

Con la stessa decisione, il tribunale ha ritenuto “assorbita” la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dalla Fime Leasing.

3. Con la sentenza d’appello impugnata in questa sede, in dissenso rispetto alla prospettazione fatta propria dal primo giudice, la corte territoriale, sull’impugnazione principale del M. e su quella incidentale della Fime Leasing (quest’ultima in relazione all’omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria originariamente proposta in via riconvenzionale), ha riconosciuto la piena legittimazione del M. a far propri gli effetti del decreto del giudice delegato al fallimento della Cannistraci, con la conseguente fondatezza della pretesa di pagamento esercitata in primo grado nei confronti della Fime Leasing, salva la riduzione del credito originariamente rivendicato dallo stesso M., non potendo più considerarsi illecita l’occupazione, da parte del Fime Leasing, del bene immobile del M. nel periodo successivo all’illecito rifiuto di quest’ultimo di consentire il recupero dei macchinari da parte della società di leasing.

4. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione la Intek Group s.p.a. (dichiaratasi successore a titolo universale della Fime Leasing s.p.a. a titolo di fusione per incorporazione), sulla base di quattro motivi d’impugnazione.

5. Resiste con controricorso M.G., che, premessa la contestazione della legittimazione all’impugnazione della società ricorrente, ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità, ovvero per il rigetto del ricorso.

6. Con memoria successivamente depositata, la Intek Group s.p.a. ha depositato, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., documentazione diretta a comprovare la propria legittimazione attiva alla proposizione dell’odierno ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1306 e 2909 c.c. e del R.D. n. 267 del 1942, artt. 95 e 103 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente riconosciuto la sussistenza del credito del M. sulla base di un’erronea interpretazione del provvedimento emesso dal giudice delegato al fallimento della Cannistraci F. & C. s.r.l., in contrasto con la natura meramente endofallimentare di detto provvedimento e, in ogni caso, per la relativa estraneità alla sfera giuridica del M., soggetto terzo rispetto al rapporto tra la Cannistraci e la Fime Leasing, e titolare di un rapporto (quello di locazione) del tutto diverso e autonomo da quello intercorso tra tali società.

Sotto altro profilo, del tutto erroneamente la corte territoriale ha attribuito efficacia al provvedimento del giudice delegato al fallimento della Cannistraci, non avendo le parti mai provveduto all’esibizione di tale provvedimento, solo sommariamente ricostruito sulla base della comunicazione effettuata dal curatore fallimentare ai sensi del R.D. n. 267 del 1942, art. 97.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2909 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente affermato la successione della Fime Leasing nel rapporto di locazione tra il M. e la Cannistraci, non potendo attribuirsi, al richiamato provvedimento del giudice delegato, il potere di trasferire, in capo alla Fime Leasing, la detenzione o il possesso dell’immobile dove la società fallita aveva depositato i macchinari goduti a titolo di leasing per la restituzione in favore della medesima concedente.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1591 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che a Fime Leasing dovesse rispondere per il pagamento dei corrispettivi relativi al godimento dell’immobile concesso in locazione alla Cannistraci, non avendo la Fime Leasing mai ottenuto nè il possesso nè la detenzione dell’immobile del M..

4. Con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente determinato gli importi riconosciuti a titolo di indennità di occupazione in favore del M., in violazione dei limiti della domanda, non avendo quest’ultimo mai rivendicato la determinazione delle somme allo stesso dovute in misura diversa da quella indicata nelle conclusioni principali rassegnate in primo grado, ovvero la maggiorazione delle somme richieste con gli interessi legali dalle singole scadenze mensili al saldo, come invece erroneamente disposto nella sentenza impugnata.

5. Dev’essere preliminarmente rilevata la sussistenza della legittimazione attiva della società ricorrente Intek Group s.p.a. alla proposizione dell’odierno ricorso, avendo la stessa tempestivamente provveduto a comprovare, attraverso la produzione della corrispondente documentazione, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la propria identità di successore a titolo universale della Fime Leasing s.p.a..

Sul punto, è appena il caso di richiamare l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, in tema di impugnazione per cassazione, al fine dell’ammissibilità del ricorso proposto da soggetto che non è stato parte del giudizio di merito, questi deve allegare la propria legitimatio ad causam e fornirne la dimostrazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa. Così, ove ricorrente sia una società che assuma di derivare, per fusione o trasformazione, da altra società che aveva partecipato al giudizio, questa deve dare la dimostrazione della sua derivazione dalla società preesistente. Tale dimostrazione è consentita anche in sede di legittimità e può fornirsi mediante rituale deposito e comunicazione alla parte avversaria di copia degli atti relativi al procedimento di trasformazione o fusione (Sez. L, Sentenza n. 17681 del 14/08/2007, Rv. 599935 – 01).

In particolare, poichè la facoltà di proporre impugnazione spetta solo ai soggetti partecipi del precedente grado di giudizio, nel quale siano rimasti soccombenti, chi intende proporre ricorso per cassazione nell’asserita qualità di successore del soggetto che partecipò al precedente giudizio di merito deve provare, tramite le produzioni consentite dall’art. 372 c.p.c., a pena di inammissibilità del ricorso medesimo, i fatti costitutivi della propria qualità (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 15352 del 25/06/201, Rv. 613693 – 01).

6. Nel merito del ricorso, osserva il collegio come i primi tre motivi di censura siano fondati e suscettibili di assorbire la rilevanza del quarto.

Al riguardo – ferma l’irritualità dell’attribuzione di efficacia giuridica a un provvedimento giudiziale mai acquisito al giudizio (nè in originale, nè in copia, autentica o meno), avendo la corte d’appello fondato la propria pronuncia sull’interpretazione di un provvedimento giudiziario ricostruito sulla base di una relazione del curatore fallimentare, senza aver preliminarmente dato atto dello smarrimento o, in ogni caso, dell’impossibilità di acquisizione di detto provvedimento -, varrà riconoscere valore decisivo al principio – consolidato nell’interpretazione di questa corte – in forza del quale ai provvedimenti emessi dal giudice delegato in sede di ricostruzione dello stato passivo deve riconoscersi un valore meramente endofallimentare.

Secondo il richiamato insegnamento, infatti, il decreto del giudice delegato di ammissione di un credito allo stato passivo del fallimento, emesso ai sensi della L. Fall., art. 97, ha natura giurisdizionale, da esso derivando un’efficacia preclusiva esclusivamente endofallimentare, non spiegando, detto decreto, alcuna efficacia nel giudizio promosso dal creditore nei confronti di persona coobbligata del fallito (Sez. 2, Sentenza n. 3550 del 11/03/2003, Rv. 561071 – 01).

In particolare, in tema di definitiva formazione dello stato passivo, l’accertamento dei diritti dei creditori conseguente al decreto di esecutività emesso L. Fall., ex art. 97, dal giudice delegato non ha valore di giudicato al di fuori del fallimento, in quanto detto provvedimento ha effetto preclusivo soltanto durante la procedura fallimentare, implicando che, in corso di essa, non possono essere proposte dal creditore e dal debitore, ad un giudice diverso da quello fallimentare, le questioni riconducibili al credito ammesso al passivo, come pure alla validità ed opponibilità del titolo da cui esso deriva (Sez. 1, Sentenza n. 12638 del 09/06/2011,Rv. 618315 – 01; Sez. L, Sentenza n. 13778 del 15/06/2006, Rv. 590261 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 664 del 22/01/1997, Rv. 501953 – 01).

Ciò posto, escluso il valore di giudicato – o comunque l’irretratta-bilità – di quanto determinato nel provvedimento del giudice delegato al fallimento della Cannistraci, al fine di pervenire all’accertamento del credito del M. nei confronti della Fime Leasing, la corte territoriale avrebbe dovuto procedere all’identificazione del fatto giuridico in forza del quale quest’ultima avrebbe direttamente assunto una posizione debitoria (sia essa d’indole corrispettiva, indennitaria o meramente risarcitoria) nei confronti del M., non potendosi, in difetto, attribuire alla Fime Leasing alcuna forma di rapporto o di relazione, sia pure di fatto, con il bene immobile dell’odierno controricorrente.

In breve, non essendo emerso alcun fatto suscettibile di attribuire alla Fime Leasing un rapporto materiale diretto (sia esso di natura possessoria, detentiva o di mera occupazione sine titulo) con il fondo del M. (tale non potendo essere la semplice indicazione del giudice delegato al fallimento della Cannestraci di un termine per la liberazione dell’immobile, pena l’assunzione dei conseguenti oneri economici), del tutto erroneamente la corte territoriale ha accertato l’esistenza del credito del M. nei confronti della Fime Leasing, in violazione delle norme di legge in questa sede richiamate dalla società ricorrente.

Sulla base di tali premesse, escluso il ricorso di alcun credito del M. nei confronti della Fime Leasing, il provvedimento monitorio originariamente emesso in favore del M. nei confronti di quest’ultima società deve ritenersi del tutto carente di fondamento.

7. L’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, con l’assorbimento del quarto, impone la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti.

Ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, decidendo la causa nel merito (non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto) e in accoglimento dell’opposizione proposta dalla Fime Leasing s.p.a., dev’essere disposta la revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Messina nei confronti della Fime Leasing s.p.a. per il pagamento in favore di M.G. della somma di Euro 15.906,87, oltre accessori.

In virtù della soccombenza, dev’essere disposta la condanna di M.G. al rimborso, in favore della Intek Group s.p.a., delle spese di tutti i gradi e le fasi del giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Accoglie i primi tre motivi del ricorso; dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., in accoglimento dell’opposizione proposta dalla Fime Leasing s.p.a., revoca il decreto ingiuntivo opposto.

Condanna M.G. al rimborso, in favore della Intek Group s.p.a., delle spese di tutti i gradi e le fasi del giudizio, liquidate: in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori come per legge, in relazione al giudizio di primo grado; in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori come per legge, in relazione al giudizio di appello; in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori come per legge, in relazione al giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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