Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7052 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. II, 12/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 12/03/2021), n.7052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21692/2019 proposto da:

S.U., rappresentato e difeso dall’Avvocato FILIPPO

BELLINZONI, per procura speciale in calce al ricorso recante la data

del 11/7/2019;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei

Portoghesi 12, domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso il DECRETO n. 1816/2019 del TRIBUNALE DI TRIESTE, depositato

il 18/6/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, dichiaratamente comunicato il 8/7/2019, ha respinto l’impugnazione che S.U., nato in (OMISSIS), aveva proposto avverso il provvedimento con il quale la commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale da lui presentata.

S.U., con ricorso notificato il 22/7/2019, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione del decreto.

Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato ritenendo, senza spiegarne realmente le ragioni, che il racconto svolta dal richiedente non fosse credibile, laddove, al contrario, il richiedente aveva esposto, con precisione e coerenza, i fatti che avevano determinato la sua fuga, e cioè la violenza e la minaccia di morte da parte dello zio, e le ragioni per le quali, di conseguenza, la sua incolumità sarebbe in pericolo in caso di rimpatrio.

1.2. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, infatti, non si confronta con il decreto che impugna: il quale ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato senza, tuttavia, alcuna valutazione negativa in ordine alla credibilità del suo racconto, che ha considerato, piuttosto, plausibile, se si è limitato, appunto, a rilevare che la vicenda narrata dal richiedente non è suscettibile di giustificare il riconoscimento della protezione internazionale poichè, a tal fine, è necessario che gli atti di persecuzione siano collegati ai motivi, nella specie insussistenti, di cui del D.Lgs. n. 251 cit., art. 8.

2.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c) e art. 3, comma 3, lett. a), artt. 2, 3, 5, 8 e 9 CEDU e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria senza, tuttavia, considerare che i maltrattamenti, le torture ed il pericolo determinato dalla violenza dello zio, configura, per la totale mancanza di una tutela giudiziaria effettiva in Pakistan, il danno grave richiesto ai fini del riconoscimento della protezione richiesta.

2.2. Il tribunale, inoltre, ha proseguito il ricorrente, ha escluso la sussistenza in Pakistan di una situazione di violenza generalizzata limitandosi ad indicare un solo rapporto EASO del 2017 laddove, al contrario, come emerge da numerosi report, la situazione in Pakistan è di violenza diffusa con la conseguenza che, in caso di rimpatrio, il pericolo cui il richiedente è esposto è attuale e concreto.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e art. 3, comma 3, lett. a) e degli artt. 3 e 7 CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria sulla base di un giudizio prognostico, futuro ed incerto, e non, come imposto dall’art. 3, comma 3, cit., sullo stato effettivo ed attuale del Paese d’origine, e cioè alle vicende politiche del Paese al momento della decisione. L’attuale e reale condizione del Pakistan, in effetti, come emerge dalle COI consultate, si caratterizza, anche nella regione del Punjab, per la sussistenza di una situazione di conflitto armato generalizzato che legittima la concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. c) cit..

4.1. Il secondo ed il terzo motivo sono infondati. Il tribunale, in effetti, ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria rilevando, in sostanza, che, per un verso, le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di danno grave ai fini previsti dal D.Lgs. n. 251 cit., art. 2, lett. g) e, per altro verso, che, nella regione del Punjab, come emerge dal rapporto EASO dell’agosto del 2017, gli atti di violenza riscontrati non siano tali da esporre i civili, per la loro mera presenza sul territorio, al pericolo per la loro incolumità personale.

4.2. La decisione assunta dal tribunale è conforme con i principi ripetutamente esposti da questa Corte, e cioè che:

– le liti tra privati non possono essere addotte come causa di danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private”, estranee al sistema della protezione internazionale (Cass. n. 9043 del 2019);

– ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, va accertata in conformità della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), secondo cui il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria: il grado di violenza indiscriminata deve aver, pertanto, raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019).

4.3. Il giudice di merito, del resto, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. le ordinanze n. 13449 del 2019, n. 13450 del 2019, n. 13451 del 2019 e n. 13452 del 2019; Cass. n. 13255 del 2020), nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione. Nel caso di specie, la decisione impugnata soddisfa i suindicati requisiti, posto che la stessa ha indicato la fonte in concreto utilizzata ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da detta fonte. Ed è noto che, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, il ricorrente ha il dovere – che, però, nel caso di specie è rimasto inadempiuto – di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. n. 26728 del 2019).

5.1. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione del comb. disp. del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. c) e comma 4, del in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, con motivazione contraddittoria e apparente, non ha affatto preso in considerazione la domanda di protezione umanitaria proposta dal richiedente.

5.2. Il tribunale, al contrario, avrebbe dovuto, in via ufficiosa, considerare anche tale domanda in quanto proposta prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, anche se in ricorso era stata richiesta la protezione per motivi speciali.

5.3. Il tribunale, del resto, non ha considerato che il richiedente, nella memoria depositata in data 17/4/2019, aveva integrato le proprie conclusioni richiedendo il riconoscimento anche della protezione umanitaria, della quale, in effetti, sussistono tutti i presupposti.

6.1. Il motivo è fondato.

6.2. Il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge, in effetti, al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile, per cui la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge: tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione (Cass. SU n. 29459 del 2019, la quale, peraltro, ha precisato che, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno “per casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto D.L.).

6.3. Il tribunale, invece, ha rigettato la domanda di protezione umanitaria (che il richiedente, come si evince dalla memoria depositata in data 17/4/2019, aveva formalmente ribadito) applicando la norma prevista dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, così come modificato dal D.L. n. 113 del 2018 cit., anche se, come lo stesso decreto impugnato evidenzia (ed, in ogni caso, come si evince dal provvedimento di rigetto adottato dalla commissione territoriale l’8/10/2018), si trattava di domanda di protezione proposta senz’altro prima dell’entrata in vigore di quest’ultimo decreto.

7. Il quarto motivo dev’essere, quindi, accolto e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Trieste che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del primo motivo, accoglie il quarto e rigetta gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Trieste che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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