Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7051 del 20/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 20/03/2017, (ud. 30/01/2017, dep.20/03/2017),  n. 7051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25502/2014 proposto da:

SUINBOV SRL, in persona del legale rappresentante p.t. sig.

B.A., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANTONIETTA VITALE giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 137/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 18/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/01/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’OTRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONIETTA VITALE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 18/7/2013, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, tra le restanti statuizioni, disattese le domande proposte dalla Suinbov s.r.l. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da quest’ultimo, ha dichiarato opponibile, nei confronti della Suinbov, la sentenza dichiarativa dell’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto con la quale la Eurocombe s.r.l. aveva ceduto, alla Frigomacelli f.lli B. s.r.l., taluni beni immobili che quest’ultima società aveva successivamente trasferito alla Suinbov s.r.I..

2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha condiviso l’affermazione contenuta nella decisione del primo giudice circa l’estensibilità, alla Suinbov s.r.l. (avente causa dalla Frigomacelli f.lli B. s.r.l.), della dichiarazione di inopponibilità (nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, creditore della Eurocombe s.r.I.) del primo trasferimento immobiliare tra la Eurocombe s.r.l. e la Frigomacelli s.r.l., dovendo ritenersi integrati i presupposti per l’applicazione dell’art. 2901 c.c., u.c., in relazione alla malafede della Suinbov s.r.l., essendo rimasta comprovata la conoscenza, da parte della Suinbov, al momento del relativo acquisto immobiliare, della pendenza dell’azione revocatoria già esercitata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso l’atto di cessione intercorso tra la Eurocombe e la Frigomacelli.

3. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione la Suinbov s.r.l., sulla base di un unico motivo di impugnazione.

4. Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha concluso per il rigetto dell’impugnazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo d’impugnazione proposto, la Suinbov s.r.l. censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 111 c.p.c., art. 2909 c.c., art. 2652 c.c., n. 5 e art. 2901 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente esteso, nei propri confronti, l’efficacia del giudicato formatosi sull’azione revocatoria esercitata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (in relazione all’acquisto della Frigomacelli dante causa della Suinbov), atteso che la successione di quest’ultima nel diritto controverso era avvenuta prima della formazione del giudicato sulla ridetta azione revocatoria, con la conseguente applicazione, nella specie, dell’art. 111 c.p.c., comma 4, là dove rimanda la risoluzione dei conflitti sui diritti incompatibili ai principi e alle norme dettate in materia di trascrizione; con la conseguente inopponibilità, all’odierna ricorrente, della decisione ottenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sull’acquisto della Frigomacelli (dante causa della Suinbov), avendo il Ministero invalidamente trascritto l’atto di citazione introduttivo del ridetto giudizio promosso ex art. 2901 c.c..

2. Il motivo è fondato, sia pure sulla base di un’interpretazione parzialmente diversa delle norme giuridiche richiamate dalla ricorrente in questa sede.

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in caso di due distinti e successivi trasferimenti del medesimo compendio immobiliare, ove la domanda revocatoria (ex art. 2901 c.c.) relativa al primo trasferimento sia trascritta prima della trascrizione del successivo atto di acquisto del terzo sub-acquirente, la dichiarazione di inefficacia, ottenuta all’esito del giudizio la cui domanda introduttiva è stata trascritta, è direttamente e immediatamente opponibile a tutti coloro che, in buona o mala fede, abbiano trascritto (o iscritto) l’atto di acquisto del loro diritto dopo la trascrizione della domanda.

Viceversa, in caso di trascrizione della domanda di revocatoria del primo acquisto successivamente alla trascrizione (o iscrizione) dell’atto d’acquisto del terzo (sub-acquirente), quest’ultimo non vedrebbe pregiudicati i propri diritti se acquirente di buona fede a titolo oneroso, mentre potrebbe subirne pregiudizio se acquirente di mala fede.

Tuttavia, sia nell’uno che nell’altro caso (buona o mala fede) non si tratta – come sembra ritenere la corte territoriale nella sentenza impugnata in questa sede (sulla scia del decisum del primo giudice) – di inopponibilità/opponibilità diretta e immediata, nei confronti del sub-acquirente, della sentenza di accoglimento della domanda revocatoria; in particolare, non si tratta di opponibilità diretta della declaratoria di inefficacia dell’atto nei confronti del terzo acquirente di mala fede: se così fosse, non vi sarebbe differenza alcuna con l’ipotesi, invece, del tutto differente (e differenziata dal legislatore), della trascrizione della domanda di revocatoria precedente (la trascrizione del) l’atto di acquisto del terzo.

Infatti, mentre in tale ultima eventualità non è dato distinguere tra l’acquisto a titolo oneroso di buona o di mala fede del terzo, nella diversa eventualità in cui l’atto di acquisto del terzo sia stato trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda di revocatoria è dato distinguere ai sensi dell’art. 2652 c.c., n. 5, seconda parte: tuttavia, non operando in tale caso gli effetti della trascrizione della domanda revocatoria, per poter distinguere l’acquisto di buona fede da quello di mala fede ai sensi di tale ultima norma, è necessario un apposito accertamento giudiziale che si concluda, appunto, con la formale declaratoria di inefficacia dell’atto di acquisto del terzo, qualora si accerti che questo sia stato in mala fede.

Soltanto quando l’efficacia di tale atto sia stata formalmente rimossa nei confronti del creditore, infatti, questi potrà agire esecutivamente contro il sub-acquirente ex artt. 602 c.p.c. e segg.; prima di tale rimozione, l’azione esecutiva gli è preclusa dalla permanente efficacia dell’atto di acquisto del terzo: questo resta opponibile al creditore, pur se abbia vittoriosamente esperito l’azione revocatoria nei confronti del primo acquirente, in forza della trascrizione dell’atto di acquisto del terzo sub-acquirente precedente la trascrizione della domanda revocatoria.

Presupposto richiesto dall’art. 602 c.p.c., per poter agire contro il terzo proprietario è che il suo acquisto sia stato revocato per frode; la revoca ottenuta nei confronti del primo acquirente del debitore è sufficiente all’azione esecutiva nei confronti del sub-acquirente soltanto quando sia a questo opponibile, tenuto conto degli effetti della trascrizione della domanda revocatoria; nel caso contrario (come quello di specie), il creditore dovrà agire in revocatoria anche nei confronti del terzo sub-acquirente e provare la sua mala fede (v. Sez. 3, Sentenza n. 6278 del 20/04/2012, Rv. 622320 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16293 del 04/08/2016, Rv. 641668 – 01).

Nel caso di specie, la corte territoriale (analogamente a quanto affermato dal primo giudice) ha ritenuto di poter estendere, sic et simpliciter alla Suinbov s.r.l., gli effetti della sentenza di accoglimento della domanda revocatoria pronunciata in relazione al primo trasferimento (dalla Eurocombe alla Frigomacelli), senza tener conto che il Ministero creditore aveva solo invalidamente (e dunque senza alcuna efficacia) provveduto a trascrivere la domanda proposta ex art. 2901 c.c., nei confronti del primo trasferimento in epoca anteriore alla trascrizione del successivo acquisto (del medesimo compendio immobiliare) della Suinbov dalla Frigomacelli; e che, dunque, la Suinbov risultava sostanzialmente aver trascritto il proprio acquisto prima della trascrizione della domanda di revocatoria proposta dal Ministero.

Tale ultima circostanza, pertanto, lungi dal consentire la diretta estensione, al terzo sub-acquirente (Suinbov), degli effetti della revocatoria ottenuta dal creditore (Ministero) nei confronti del primo acquirente (Frigomacelli) (estensione diretta ammissibile unicamente nel diverso caso dell’eventuale accoglimento di una domanda revocatoria trascritta prima della trascrizione dell’acquisto del sub-acquirente), imponeva l’esercizio, da parte del creditore (Ministero), dell’iniziativa diretta alla formale declaratoria di inefficacia dell’atto di acquisto del terzo (Suinbov) sul presupposto della relativa mala fede rilevante ex art. 2901 c.c., u.c..

E’ appena il caso di rilevare come il Ministero dell’Economia e delle Finanze abbia effettivamente provveduto, nel corso del presente giudizio, alla proposizione di tale iniziativa diretta alla dichiarazione dell’inefficacia dell’acquisto della Suinbov (sia pure in via assolutamente subordinata: cfr. fl. 7-8 della sentenza impugnata). All’esame di tale domanda, tuttavia, la corte territoriale ha erroneamente ritenuto di non dover pervenire (cfr. fl. 8 della sentenza impugnata), in ragione dell’avvenuto (erroneo) accoglimento della principale domanda del Ministero diretta (come rilevato, infondatamente) a ottenere l’immediata estensione, alla Suinbov, degli effetti dell’azione revocatoria accolta nei confronti della relativa dante causa (Frigomavelli).

3. Sulla base delle argomentazioni che precedono, dev’essere dunque pronunciata la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che, oltre ad attenersi ai principi di diritto sin qui richiamati, provvederà alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, cui è altresì rimessa la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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