Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7051 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 12/03/2020), n.7051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21512-2018 proposto da:

A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARNOBIO n. 11,

presso lo studio dell’avvocato LUCA ZONETTI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GABRIELLA PATTERI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FURTEI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI, n. 100, presso lo studio

dell’avvocato PAOLA FIECCHI, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE MACCIOTTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1288/2018 del TRIBUNALE di CAGLIARI,

depositata il 02/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Giudice di Pace di Sanluri, introdotto ai sensi di quanto previsto dall’art. 204 C.d.S., A.L. impugnava il verbale del 17.6.2010 con il quale gli era stata contestata, mediante rilevazione eseguita a mezzo di apparecchio autovelox, la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8 del predetto codice per aver circolato lungo la S.S. n. 197, direzione Sanluri-Villamr, precisamente al Km.VIII+27, violando il limite di velocità ivi previsto. Si costituiva il Comune di Furtei resistendo all’impugnazione.

Con sentenza n. 37/2011 il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione ritenendo che il tratto di strada ove era stata rilevata la violazione amministrativa contestata non ricadesse nelle categorie di cui alla L. n. 121 del 2002, art. 4, lett. a), b), c) e d), e che esso non fosse indicato nel decreto prefettizio del 20.4.2010 indicante i tratti in cui è comunque consentita la contestazione della sanzione di eccesso di velocità mediante uso di apparecchiature di rilevamento a distanza.

Interponeva appello il Comune di Furtei e resisteva l’ A.. Con la sentenza oggi impugnata, n. 1288/2018, il Tribunale di Cagliari accoglieva il gravame.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di seconde cure A.L. affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso il Comune di Furtei.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. e della L. n. 121 del 2002, art. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè il Tribunale avrebbe fatto riferimento al decreto prefettizio del 18.6.2003, che all’epoca del fatto contestato non era più in vigore.

La censura è fondata. La violazione è stata infatti contestata al ricorrente in data 17.6.2010, allorquando era già in vigore il decreto del Prefetto di Cagliari del 20.4.2010, che risulta allegato agli atti del fascicolo di parte ricorrente e richiamato dalla sentenza di prime cure, con la quale era stato annullato il verbale oggetto dell’impugnazione proposta dall’ A.. Detto decreto, peraltro, fa riferimento nelle premesse ad un precedente analogo provvedimento n. 75508/2007 del 25.10.2007 “con cui sono state individuate le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, ovvero singoli tratti di esse nelle quali, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, planoaltimetriche e di traffico, non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati”; del quale prevede, nella parte finale, l’espressa abrogazione. Ne deriva che il decreto prefettizio del 18.6.2003, al quale il Tribunale di Cagliari h’a fatto riferimento a pag.3 della sentenza in questa sede impugnata, era stato superato, all’epoca dei fatti, da due successivi provvedimenti emanati dalla stessa Autorità. Il giudice di appello avrebbe dovuto evidentemente condurre la valutazione della fattispecie in relazione all’ultimo di tali provvedimenti, posto che solo in tal modo sarebbe stato possibile accertare se, in concreto, il tratto di strada indicato nel verbale oggetto di contestazione fosse o meno compreso, all’epoca della rilevazione della violazione, in quelli nei quali il vigente ordinamento consente l’uso di apparati di rilevamento a distanza della velocità.

L’accoglimento della censura, nei termini di cui in motivazione, comporta l’assorbimento degli altri motivi.

Ne deriva la cassazione della decisione impugnata, in relazione alla censura accolta, ed il rinvio della causa al Tribunale di Cagliari, in persona di altro magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Cagliari, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 12 marzo 2020

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