Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7051 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. lav., 03/03/2022, (ud. 20/10/2021, dep. 03/03/2022), n.7051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5529-2020 proposto da:

B.G., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIO MARCUZ;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n.

12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2234/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 31/07/2019 R.G.N. 2152/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La corte di appello di Bologna con sentenza pubblicata il 31.7.2019, respingeva il ricorso proposto da B.G., cittadino nigeriano, avverso il provvedimento con il quale il tribunale locale aveva rigettato la domanda di riconoscimento di status di rifugiato, protezione sussidiaria o umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998 proposta dall’interessato, fuggito dal suo paese per timore di ritorsioni da parte di uno zio per questione afferenti l’eredità di un terreno.

La corte territoriale aveva ritenuto che:

2. Non era credibile il racconto poiché lo zio di cui temeva le ritorsioni era già in possesso del terreno; il ricorrente aveva lasciato in Nigeria la madre esposta alle possibili ripercussioni; il ricorrente non aveva saputo giustificare la mancata denuncia dello stupro subito dalla madre e della spedizione punitiva che dichiara di aver subito da parte dei “baschi gialli” inviati dallo zio.

2.1 La carenza di credibilità del racconto escludeva la presenza di elementi e presupposti per ogni tipo di protezione.

3. Il ricorrente proponeva ricorso avverso detta decisione.

4. Il Ministero dell’Interno non si costituiva e depositava memoria al solo fine di eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

5. il ricorso è articolato in quattro motivi;

5.1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 112 c.p.c., la nullità della sentenza per difformità tra chiesto e pronunciato.

Il ricorrente lamenta la mancata valutazione delle due forme di protezione richieste: asilo costituzionale ex art. 10 Cost., comma 3 e protezione sussidiaria.

5.2 Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 132 c.p.c., comma 4, la nullità della sentenza per apparente motivazione.

La doglianza colpisce la genericità della valutazione di non credibilità.

5.3 La terza censura rileva la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Onere probatorio attenuato.

Il ricorrente si duole del mancato approfondimento della situazione del paese di provenienza sia con riguardo al momento della sua partenza che all’attualità.

5.4 L’ultimo motivo censura l’omessa e contraddittoria motivazione su taluni elementi del racconto in parte mal valutati, quale, peraltro, la circostanza che lo zio, già in possesso dei terreni, non poteva costituire fattore di minaccia per il ricorrente.

6.Gli ultimi tre motivi hanno quale base comune il giudizio di non credibilità del racconto del richiedente.

A riguardo questa Corte (Cass. n. 28406/2020) ha chiarito che il giudizio di credibilità deve essere “sempre frutto di una valutazione complessiva di tutti gli elementi e che non possa essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti, quando invece venga trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto (Cass. 8 giugno 2020, n. 10908); il giudice, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, (deve) osservare l’obbligo di compiere le valutazioni di coerenza e plausibilità delle dichiarazioni del richiedente, non già in base alla propria opinione, ma secondo la procedimentalizzazione legale della decisione sulla base dei criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. 11 marzo 2020, n. 6897; Cass. 6 luglio 2020, n. 13944; Cass. 9 luglio 2020, n. 14674)”.

Ed ancora (Cass. 28406/2020) “La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (soltanto il mancato rispetto dei parametri procedimentali di tale norma integrando un errore di diritto denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: Cass. 30 giugno 2020, n. 13257) e tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero mancanza assoluta della motivazione, motivazione apparente o perplessa od obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340);

7. Se, come evidenziato, la verifica di credibilità è elemento di primo rilievo nella valutazione della domanda del richiedente, essa deve essere svolta anche ponendo eventualmente in atto il dovere di cooperazione istruttoria cui il giudice è tenuto al fine di acquisire tutte le informazioni utili a chiarire l’effettiva condizione del Paese di origine del richiedente Cass. n. 28349/2020), oltre che le reali ragioni della richiesta.

8. A tali principi e tali oneri la corte territoriale non ha dato sufficiente ingresso nella decisione assunta poiché non ha approfondito l’indagine sulla concreta situazione lasciata dal richiedente nel suo paese, ed in particolare la condizione di carenza di tutela da parte degli organi di polizia interna rispetto a fatti di violenze per sé ed i propri familiari. Pur a fronte di un racconto circa un contesto sociale di minacce e pericolo di vita, nessuna ricerca è stata svolta sulla situazione passata e presente del paese d’origine anche attraverso l’utilizzo delle fonti accreditate.

Anche carente risulta poi la decisione impugnata con riguardo alla richiesta protezione umanitaria, per la quale non è stata spesa alcuna ragione di conforto al diniego opposto.

Per le ragioni evidenziate il ricorso deve essere accolto e rimessa la causa alla corte territoriale perché, in ragione dei principi sopra evidenziati, provveda alla decisione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte di appello di bologna in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza, il 20 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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