Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7050 del 20/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 20/03/2017, (ud. 30/01/2017, dep.20/03/2017),  n. 7050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23707/2014 proposto da:

B.S.C., P.B., elettivamente domiciliate

in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

FIORILLO che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA

GUALDI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

V.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE BELLE

ARTI 7, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE AMBROSIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIER LUIGI GRANA

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 762/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 11/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/01/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato LUIGI FIORILLO;

udito l’Avvocato DOMITILLA AMBROSIO per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 11/3/2014, la Corte d’appello di Bologna, in accoglimento dell’appello proposto da V.M. e in totale riforma della decisione del giudice di primo grado, ha accolto l’opposizione proposta dalla V. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da B.S.C., in proprio e nella qualità di genitore dei minori P.A. e P.B. (quali eredi di P.G.), per il pagamento, da parte della V., delle somme illo tempore mutuate da P.G. in favore di T.G., la cui restituzione era stata garantita dalla V. attraverso la formale dichiarazione della stessa di prestarle il proprio “avvallo”.

2. A sostegno della decisione assunta, la corte territoriale, premessa l’irretrattabilità della qualificazione attribuita dal primo giudice alla garanzia prestata dalla V. quale fideiussione, ha ritenuto che gli originari ricorrenti fossero decaduti dalla garanzia prestata dall’appellante, ai sensi dell’art. 1957 c.c., in ragione della relativa mancata diligenza nella coltivazione delle istanze rivolte nei confronti del debitore principale.

3. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione B.S.C., in proprio e nella qualità di genitore dei minori P.A. e P.B., sulla base di quattro motivi d’impugnazione, illustrati da successiva memoria.

4. Resiste con controricorso V.M., che ha concluso per il rigetto dell’impugnazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza o del procedimento (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4), avendo la corte territoriale omesso di esaminare le eccezioni e le questioni ritualmente riproposte in appello dagli odierni ricorrenti, con particolare riguardo alle questioni concernenti la contestata qualificazione, nei termini della fideiussione, della garanzia prestata dalla V., nonchè con riguardo al significato della data indicata nella scrittura redatta dal debitore principale: questioni che del tutto erroneamente il giudice d’appello ha ritenuto irretrattabili (per il preteso giudicato interno intervenuto), non potendo ritenersi che gli odierni ricorrenti fossero gravati dall’onere di proporre appello incidentale in relazione a tali punti, essendo unicamente tenuti a riproporre le questioni non accolte ai sensi dell’art. 346 c.p.c., come peraltro puntualmente avvenuto nella specie, secondo i termini della comparsa di risposta in appello riprodotta nel corpo dell’odierno ricorso per cassazione.

2. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per nullità della sentenza o del procedimento (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), con particolare riguardo alla violazione dell’art. 132 c.p.c., essendo la corte territoriale incorsa in una carenza assoluta di motivazione circa l’asserita natura fideiussoria della garanzia rilasciata dalla V..

3. Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione di legge ed omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), con particolare riguardo alla qualificazione della garanzia rilasciata dalla V. e dell’applicabilità dell’art. 1957 c.c..

Sul punto, i ricorrenti deducono l’erroneità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale, circa la natura fideiussoria del negozio di garanzia prestato dalla V., non avendo neppure quest’ultima mai prospettato, l’impegno assunto nei confronti del P., nei termini riconosciuti dalla corte d’appello, essendosi viceversa propriamente trattato di un negozio autonomo di garanzia, come peraltro attestato dall’insieme delle circostanze partitamente richiamate dai ricorrenti nel corpo dell’odierno atto di impugnazione.

Ciò posto, la negazione della natura fideiussoria dell’impegno di garanzia prestata dalla V. avrebbe dovuto escludere l’applicabilità dell’art. 1957 c.c., nella specie, dunque, erroneamente richiamato dalla corte territoriale.

4. Con il quarto motivo, proposto in via subordinata, rispetto all’accoglimento delle precedenti censure, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), avendo la corte territoriale erroneamente ritenuto incorsi i creditori nella decadenza prevista dall’art. 1957 c.c., avuto riguardo alla mancata previsione, nell’impegno assunto dal debitore originario, di alcun termine per l’adempimento dell’obbligazione contratta e, in ogni caso, avendo i creditori diligentemente intavolato una trattativa con i debitori per la definizione del rapporto creditorio pendente, ed essendo, infine, i creditori impossibilitatì’esperire qualsiasi azione nei confronti del debitore principale, essendo quest’ultimo già insolvente al momento della (presunta) scadenza del proprio debito.

5. Il primo motivo di ricorso è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza del secondo e del terzo motivo di ricorso.

Osserva il collegio come la corte territoriale abbia ritenuto inammissibile;, l’argomento sollevato in appello dagli odierni ricorrenti (in ordine all’interpretabilità del negozio di garanzia della V. nei termini della garanzia atipica o autonoma), in ragione dell’intervenuta irretrattabilità di tale questione, non avendo gli appellati illo tempore proposto impugnazione incidentale avverso la qualificazione del rapporto, operata dal giudice di primo grado nei termini univoci della fideiussione.

Così delineata, la decisione della corte d’appello è errata, siccome in contrasto con il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (che il collegio integralmente condivide e fa proprio), ai sensi del quale la locuzione “domande ed eccezioni non accolte”, di cui all’art. 346 c.p.c., deve ritenersi limitata alle sole domande o eccezioni autonome sulle quali il giudice non si sia espressamente pronunciato. Viceversa, in relazione alle domande o eccezioni autonome espressamente e motivatamente respinte dal primo giudice, la parte interamente vittoriosa in primo grado deve ritenersi onerata dalla proposizione dell’appello incidentale (eventualmente condizionato), atteso che, in relazione alle ridette questioni, rileva la previsione dell’art. 329 c.p.c., comma 2, per cui in assenza di puntuale impugnazione opera la presunzione di acquiescenza (cfr., ex plurimis, Sez. U, Ordinanza n. 25246 del 16/10/2008, Rv. 604935 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 16477 del 05/08/2016, Rv. 640775 – 01).

Nel caso in esame, tuttavia, la domanda originariamente formulata dagli opposti (attori in senso sostanziale) – in relazione alla qualificazione della dichiarazione della V. alla stregua di un negozio autonomo di garanzia (invece che di una promessa fideiussoria) – risulta esser stata qualificata, dal primo giudice, in modo differente da come dagli stessi originariamente prospettato, senza, tuttavia, che sul punto sia stato eseguito alcun accertamento dei fatti incompatibile con la diversa prospettazione.

Dev’essere, pertanto, escluso che sulla questione relativa alla mera qualificazione giuridica dei fatti possa essersi formato il giudicato interno erroneamente invocato dal giudice d’appello, valendo al riguardo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa corte, ai sensi del quale il giudicato può ritenersi formato anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice all’azione, qualora detta qualificazione abbia condizionato l’impostazione e la definizione dell’indagine di merito e la parte interessata abbia omesso di proporre specifica impugnazione sul punto (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 18427 del 01/08/2013, Rv. 627588 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21490 del 07/11/2005, Rv. 586044 – 01), non dunque quando, viceversa, la qualificazione giuridica della domanda non abbia comportato (come nella specie) alcun accertamento dei fatti incompatibile con la differente prospettazione.

Avendo la corte territoriale erroneamente ritenuto irretrattabile la questione dell’interpretazione della natura del rapporto de quo (nei termini della fideiussione, piuttosto che del negozio autonomo o atipico di garanzia), in ragione del preteso giudicato interno asseritamente formatosi sul punto, la stessa deve ritenersi incorsa nella violazione di legge denunciata dagli odierni ricorrenti, non avendo tenuto conto dei principi di diritto dianzi indicati.

6. Il quarto motivo di ricorso, siccome proposto in via subordinata rispetto all’accoglimento delle precedenti censure, deve ritenersi assorbito per volontà dei medesimi ricorrenti.

7. L’accoglimento del primo motivo di ricorso, con l’assorbimento delle restanti censure, impone la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna, che, oltre ad attenersi ai principi di diritto richiamati, provvederà alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra Sezione della Corte d’appello di Bologna, cui è altresì rimessa la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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