Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7050 del 11/04/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 7050 Anno 2016
Presidente: MIGLIUCCI EMILIO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA
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sul ricorso 19219-2011 proposto da:
FERRIGNO

MICHELE

FRRMHL41P05H198J,

elettivamente

domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO 56, presso lo studio
dell’avvocato FABRIZIO CASELLA, rappresentato e difeso
dall’avvocato PASQUALE GARGANO;
– ricorrente contro

CASA

LINDA

SOCIETA’

SEMPLICE,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso P&
studio dell’av ,v.ecte ANTONIA DE ANGELIS, rappresentato
e difeso dall’avvocato LUIGI SABBATINI;

Data pubblicazione: 11/04/2016

- controricorrente

avverso la sentenza n. 415/2011 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 27/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/01/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO

udito l’Avvocato FRENI Federico, con delega depositata
in udienza dell’Avvocato GARGANO Pasquale, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per il rigetto del ricorso e condanna alle spese.

CORRENTI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 24.7.2002 la società semplice Casa Linda e l’avv. Benedetto
Imperato in proprio esponevano che in data 13.5.2002 i soci della società semplice
San Lorenzo Imperato Benedetto e Mangani Maria Teresa avevano ceduto le proprie
quote di partecipazione a Ferrigno Olsen Kim e Ferrigno Linda Angela in Olsen

ragione sociale era stata contestualmente modificata in Casa Linda società semplice.
Attraverso le quote della San Lorenzo era stata ceduta anche la proprietà di un
immobile in Scala via Torricella, acquistato dalla venditrice con atto 20.2.1972.
Con atto di permuta 10.8.1982 San Lorenzo s.s. si era obbligata a cedere a Michele
Ferrigno due locali dell’immobile di via Torricella n, 1 di cui al rogito 20.2.1972 ed
il permutante si era contestualmente obbligato a cedere alla società il diritto di
superficie insistente sul terrazzo di copertura dell’immobile della San Lorenzo e ad
eseguire alcune opere e specificamente la costruzione di un tetto e dei relativi
accessi al sottotetto nonché ad espletare tutte le pratiche amministrative.
Successivamente il Ferrigno aveva occupato i locali promessi in vendita senza
eseguire le obbligazioni di cui alla permuta ed anche un portico costituente unico
accesso ai locali oggetto di permuta chiudendo il passaggio verso la strada.
Convenivano, pertanto, il Ferrigno davanti al Tribunale di Salerno, sezione di
Amalfi, per sentire dichiarare risolto l’accordo di cui alla scrittura 10.8.1982 per
fatto e colpa del convenuto, accertare l’esclusiva proprietà di Casa Linda dei locali
di cui alla scrittura 10.8.1082 e la conseguente illegittima occupazione con condanna
allo sgombero ed alla restituzione nonché ai danni, accertare l’illegittima
occupazione e lo spoglio del portico con condanna alla immediata restituzione ed ai
danni.

rendendo questi ultimi titolari dell’intero pacchetto sociale della San Lorenzo, la cui

Il Ferrigno contestava con varie argomentazioni le domande e svolgeva
riconvenzionali ex art. 2932 cc, per sentir dichiarare l’usucapione del portico e per
la condanna ai danni connessi all’avvenuto adempimento delle prestazioni di cui alla
scrittura 10.8.1982 anche ai sensi dell’art. 2041 cc.
Con memoria ex art. 183 cpc gli attori eccepivano la prescrizione della

la costituzione di servitù di passaggio coattivo attraverso il portico ex art. 1051 cc.
Con sentenza n. 27/2005 il GOT rigettava le domande principali e riconvenzionali e
compensava le spese mentre la Corte di appello di Salerno, con sentenza 22.4.2011,
in parziale riforma, ritenuta la proprietà in capo a Casa Linda dei due locali di cui al
rogito 20.2.1972, e precisamente un piccolo locale a deposito a piano strada ed una
cantina interrata indicati nel preliminare di permuta 10.8.1982 tra San Lorenzo e
Ferrigno, e ritenuto l’adempimento di quest’ultimo agli obblighi assunti con detta
scrittura e la intervenuta prescrizione del diritto di chiedere la stipula del definitivo
di permuta, ordinava a Ferrigno di restituire i locali liberi da persone e cose,
compensando le spese del grado.
La Corte territoriale riteneva provata in base ai titoli la proprietà dei due locali
oggetto di permuta in capo alla Casa Linda in mancanza, peraltro di specifiche
contestazioni e della formulata riconvenzionale ex art. 2932 cc, dava atto che
l’appellante aveva insistito per la domanda di risoluzione o di dichiarazione di
inefficacia della scrittura per prescrizione, riteneva, contrariamente a quanto statuito
dal primo giudice, che il convenuto avesse dimostrato l’adempimento degli obblighi
di cui alla scrittura di permuta, con riferimento in particolare al sottotetto ed alla
scala esterna, per cui la domanda di risoluzione del preliminare sul punto era priva di
fondamento ma non poteva nemmeno esser accolta la riconvenzionale ex art.2932 cc

riconvenzionale ex art. 2932 e contestavano le altre richieste in subordine chiedendo

per intervenuta prescrizione posto che l’appellato deduceva di aver adempiuto sin
dal 1984 ed avrebbe dovuto chiedere la fissazione di un termine entro il 1994.
Non vi era prova della tempestiva proposizione dell’azione possessoria.
Ricorre Ferrigno con due motivi, resiste Casa Linda.
MOTIVI DELLA DECISIONE

sentenza di appello per violazione dell’art. 112 cpc.
La Corte distrettuale ha ordinato la restituzione dei locali benché Casa Linda non
avesse formulato istanza in tal senso ma solo domanda di accertamento della
proprietà.
Col secondo motivo si denunziano vizi di motivazione sulla natura e sul regime
probatorio della domanda di accertamento della proprietà in dipendenza della
domanda ex art. 2932 cc e dell’asserto difetto di contestazione mentre la
contestazione c’era stata ed il regime probatorio era quello della rei vindicatio.
Le censure, non risolutive, non meritano accoglimento.
Sulle prima è sufficiente osservare che, come dedotto, parte attrice ha chiesto
l’accertamento del diritto di proprietà e della illegittima occupazione, la condanna
allo sgombero ed ai danni.
L’interpretazione della domanda spetta al Giudice e la Corte di appello ha spiegato
le ragioni dell’accoglimento del gravame sulla omessa pronuncia in ordine alla
domanda di accertamento della proprietà sulla quale il primo giudice non aveva
intesto provvedere ritenendo l’azione tendente alla risoluzione della scrittura
(pagine da tredici a venti).
L’odierna censura ex art. 112 presupponeva la espressa ed analitica indicazione di
tutte le difese ed eccezioni proposte in primo grado ed in appello e non la

Col primo motivo si denunziano violazione dell’art. 360 n. 4 cpc e nullità della

manifestazione di un mero dissenso rispetto alla motivazione della sentenza
impugnata.
La domanda di restituzione era stata formulata in primo grado ed era stata respinta;
con l’appello era stata censurata la decisione del Tribunale e si erano invocate le
ragioni poste a base della originaria domanda introduttiva, con cui erano stati chiesti

Il fatto che nell’appello non fosse stata riproposta la richiesta di condanna alla
restituzione non poteva indurre a ritenere che tale domanda fosse stata rinunziata,
dovendo il Giudice interpretare la domanda alla luce dello scopo perseguito, laddove
la restituzione era il petitum fondato dall’accertamento della proprietà.
Il secondo motivo omette di considerare che andava formulata analitica censura ex
art. 2697 cc e non la mera deduzione di vizi di motivazione non ravvisabili nella
sentenza impugnata per quanto dedotto posto che la stessa si fonda su plurimi
elementi e non solo sulla assenza di contestazione e sull’implicito riconoscimento
derivante dalla formulazione della riconvenzionale ex art. 2932 cc.
Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia
incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i
fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio
2003 n. 2222).
La domanda è stata correttamente qualificata come azione personale di restituzione
fondata sul venir meno del contratto in virtù del quale il convenuto aveva ricevuto il
possesso, per cui i riferimenti alla rivendicazione erano fuori luogo.
In definitiva, il ricorso va interamente rigettato, con la conseguente condanna alle
spese.
PER QUESTI MOTIVI

l’accertamento della proprietà e l’illegittima occupazione.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in curo 2700
di cui 200 per spese vive, oltre accessori.
Roma, 27 gennaio 2016.
il Presidente

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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 1

l APR. 2016

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Il consigliere estensore

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