Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 705 del 13/01/2011

Cassazione civile sez. II, 13/01/2011, (ud. 07/10/2010, dep. 13/01/2011), n.705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.G., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avvocato Pasquale Serafino, presso lo

studio del quale in Roma, via Montebello n. 103, è selettivamente

domiciliato;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Ottaviano n. 23/07,

depositata in data 8 giugno 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

ottobre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che F.G. ha impugnato per cassazione l’ordinanza depositata in data 8 giugno 2007, con la quale il Giudice di pace di Ottaviano ha dichiarato inammissibile l’opposizione dal medesimo proposta avverso il verbale di contestazione elevato dalla Polizia Stradale di Napoli, nonchè avverso l’ordinanza con la quale il Prefetto di Napoli ha disposto la sospensione della patente per il periodo di mesi uno;

che il Giudice di pace, rilevato che il verbale era stato elevato nei confronti dell’opponente in data 6 febbraio 2007, a seguito di contestazione immediata della violazione, e che il ricorso era stato depositato il 28 maggio 2007, ha ritenuto che il ricorso stesso fosse inammissibile perchè tardivo, essendo venuto a scadenza il prescritto termine di sessanta giorni (art. 204-bis C.d.S.) il 7 aprile 2007;

che il ricorrente lamenta la carenza di motivazione, in quanto dopo la contestazione immediata gli era stato notificato in data 29 marzo un nuovo verbale, con il quale era stato corretto l’importo della sanzione;

ed era appunto dalla notifica di tale nuovo verbale, che comportava l’annullamento del precedente, che doveva computarsi il termine di sessanta giorni, sicchè il ricorso avrebbe dovuto essere considerato tempestivamente proposto;

che il ricorso è stato notificato al Prefetto di Napoli, presso la propria sede, e al Ministero dell’Interno, presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato;

che le intimate amministrazioni non hanno svolto attività difensiva;

che, avviata la procedura di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., il precedente consigliere designato, rilevata la nullità della notificazione effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, riteneva che dovesse essere ordinata al ricorrente la rinnovazione della notificazione al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

che, con ordinanza emessa all’udienza del 17 aprile 2009, la Corte di cassazione ha disposto la rinnovazione della notificazione;

che, a seguito di nuovo esame preliminare, il consigliere designato ha ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e ha redatto la relazione di cui all’art. 380- bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico ministero.

Considerato che il relatore designato, nella relazione depositata il 17 giugno 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) La cancelleria ha attestato, con atto del 4 marzo 2010, che l’ordinanza è stata notificata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. e non risulta effettuato il deposito del ricorso rinotificato all’autorità intimata, nè di controricorsi. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (Cass., n. 15062 del 2004; Cass., n. 625 del 2008).

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che il collegio condivide la richiamata proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo le Amministrazioni intimate svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

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