Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7049 del 28/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/03/2011, (ud. 17/02/2011, dep. 28/03/2011), n.7049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20,

presso lo studio dell’avvocato TRALICCI GINA, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ALFRANGAS COSTRUZIONI S.R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6583/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/10/2008 R.G.N. 4891/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.G. convenne in giudizio avanti al Tribunale di Roma la Alfrangas Costruzioni srl affinchè fosse accertato l’obbligo della convenuta all’adempimento del contratto di lavoro secondo quanto disposto dall’Ulpmo, con sua conseguente condanna al pagamento delle retribuzioni maturate, ovvero, in via gradata, affinchè fosse dichiarato l’obbligo di stipula del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 2932 c.c., con conseguente condanna al risarcimento del danno, ovvero, in ulteriore subordine, affinchè la convenuta fosse condannata al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c..

Nella contumacia della convenuta, il Giudice adito respinse le domande.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 16.10.2005-13.10.2008, ha dichiarato la sopravvenuta improcedibilità della domanda di condanna proposta con l’appello, stante l’intervenuto fallimento della Società originariamente convenuta, sul rilievo che, quando, al momento della dichiarazione di fallimento, vi sono giudizi in corso contro il fallito, il creditore deve sottostare al procedimento di verifica di cui alla L. Fall., artt. 92 e ss. e ciò “anche nell’ipotesi di domande per le quali sia prevista la competenza funzionale del giudice del lavoro, atteso che la cognizione delle stesse, aventi contenuto patrimoniale, appartiene alla competenza del tribunale fallimentare e va fatta valere nelle forme e nei modi previsti dalla L. Fall., artt. 93 e segg.”.

Avverso tale sentenza della Corte territoriale, V.G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo.

L’intimato Fallimento Alfrangas Costruzioni srl non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (L. Fall., artt. 24, 53 e 93; art. 112 c.p.c.), lamentando che la Corte territoriale abbia ritenuto l’improcedibilità della domanda anche con riferimento alla domanda di accertamento dell’obbligo della società fallita di costituzione di un rapporto di lavoro con esso ricorrente, omettendo di pronunciare al riguardo.

2. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che esula dalla competenza funzionale del tribunale fallimentare, ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 24 ed è, invece, devoluta alla cognizione del giudice del lavoro, la controversia instaurata dal lavoratore che, senza avanzare pretese creditorie, chieda solo l’accertamento del proprio rapporto di lavoro, non risolto dal fallimento, alle dipendenze della società dichiarata fallita;

dovendo, per contro, essere fatta valere in sede fallimentare una siffatta domanda, quando essa costituisca solo la premessa per ottenere nello stesso giudizio vantaggi patrimoniali di natura retributiva o risarcitoria (cfr, Cass., nn. 8708/1999; 11439/2004;

23118/2008).

Ne discende che, in ipotesi di congiunta proposizione di domande di accertamento e di condanna, la competenza del tribunale fallimentare dovrà essere affermata laddove le domande di accertamento abbiano solo funzione strumentale al conseguimento, nello stesso giudizio, di pretese di contenuto economico. Nel caso che ne occupa deve convenirsi che la Corte territoriale ha riconosciuto il contenuto patrimoniale delle pretese azionate -qualificando altresì come “di condanna” la domanda proposta con l’appello – con ciò, almeno implicitamente, mostrando di reputare la funzione strumentale delle richieste di accertamento dell’obbligo di costituzione del rapporto lavorativo.

3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte l’interpretazione della domanda e l’apprezzamento della sua reale portata costituiscono operazione riservata al giudice di merito, il cui giudizio, risolvendosi in un tipico accertamento di fatto, è censurabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del controllo della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (cfr, ex plurimis, Cass,, nn. 3094/2001; 6526/2002), dovendosi altresì tener conto che, nell’indagine diretta all’individuazione e qualificazione della domanda giudiziale, il giudice non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo invece tener presente essenzialmente il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile, oltre che dal tenore delle deduzioni svolte nell’atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi, anche dallo scopo cui la parte mira con la sua richiesta (cfr, Cass., n. 8107/2006).

Nel caso all’esame il ricorrente si è limitato ad evidenziare l’avvenuta proposizione di domande dirette all’accertamento dell’obbligo di concludere il contratto – denunciando il descritto vizio di violazione di norme di diritto – ma non ha censurato, sotto il profilo dei vizio di motivazione, la valutazione dell’effettiva portata delle domande svolte quale sotteso alla decisione di improcedibilità resa nella sentenza impugnata (nè, tanto meno, in relazione all’eventuale vizio motivazionale, ha ottemperato alle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis nella presente controversia, mediante la formulazione di un momento conclusivo di sintesi che ne circoscrivesse puntualmente i limiti: cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007).

4. La conseguente intangibilità dell’accertamento di fatto operato dal giudice del merito in ordine alla portata delle domande svolte, comporta, alla luce dell’anzidetto condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’infondatezza del motivo svolto.

5. Il ricorso va dunque rigettato.

Non è luogo a provvedere sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2011

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