Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7049 del 20/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 20/03/2017, (ud. 30/01/2017, dep.20/03/2017),  n. 7049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23086/2014 proposto da:

L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA DEL POPOLO

18, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE DI PARDO, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

S.A.;

– intimato –

nonchè da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA V.

ARMINJON, 8, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO COLELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato EUGENIO MARIA PATRONI GRIFFI

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA DEL POPOLO

18, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE DI PARDO, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 257/2014 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 02/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/01/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

incidentale p.q.r., il rigetto del ricorso principale;

udito l’Avvocato GIANLUCA PESCOLLA per delega;

udito l’Avvocato EUGENIO MARIA PATRONI GRIFFI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 2/9/2014, la Corte d’appello di Campobasso, in accoglimento dell’appello proposto da L.F. e in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da S.A. per la condanna del L. alla restituzione, in favore del primo, delle somme asseritamente percepite dal L. in assenza di titolo, oltre al rigetto della domanda di risarcimento dei danni contestualmente proposta dallo stesso S. nei confronti della controparte.

2. A sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come le somme corrisposte nel corso degli anni dal S. in favore del L. avessero trovato causa nell’impegno assunto da quest’ultimo per la gestione del portafoglio mobiliare del primo, pur quando prestata in parallelo all’attività svolta dallo stesso L. quale dipendente della medesima banca già officiata dal S. per la gestione del proprio portafoglio.

Sotto altro profilo, la corte territoriale ha escluso che le minusvalenze sofferte nel tempo dal patrimonio del S. fossero dipese dal fatto del L., conseguentemente rilevando l’insussistenza di alcun credito risarcitorio del primo nei confronti di quest’ultimo.

3. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione L.F., sulla base di tre motivi d’impugnazione.

4. Resiste con controricorso S.A., che ha altresì proposto ricorso incidentale, affidato a quattro motivi d’impugnazione, illustrati da successiva memoria.

5. L.F. ha depositato controricorso a ricorso incidentale, invocando il rigetto di quest’ultimo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale, il L. censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione ex art. 111 Cost., anche in relazione alla violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, essendosi la corte territoriale limitata ad affermare l’avvenuta corresponsione di somme di denaro dal S. al L. sulla base dell’istruttoria testimoniale espletata, senza ulteriormente articolare tale motivazione, al punto da escludere che la stessa, per la lacunosità e laconicità di quanto dettato, potesse integrare il c.d. minimo costituzionale della motivazione così come imposta per legge.

2. Con il secondo motivo, il L. si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la corte territoriale omesso di rispondere al motivo di appello avanzato dal L. in relazione all’avvenuta ammissione, in primo grado, di una prova testimoniale inammissibile per violazione dell’art. 2721 c.c..

3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso, essendosi la corte territoriale limitata, quanto all’affermazione dell’avvenuta corresponsione di somme di denaro da parte del S., alla valutazione delle sole prove testimoniali, senza alcuna considerazione degli ulteriori fatti storici espressivi della sostanziale carenza di prove adeguate a sostegno della contrastata affermazione riferita ai ridetti pagamenti.

4. Tutti e tre i motivi d’impugnazione sono inammissibili per carenza d’interesse.

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi priva di interesse al ricorso per cassazione la parte totalmente vittoriosa in appello che impugni la sentenza di secondo grado al solo scopo di ottenere la rivisitazione della motivazione (cfr. Sez. 6-3, Sentenza n. 4981 del 14/03/2016, Rv. 639480 – 01; Sez. L, Sentenza n. 658 del 16/01/2015, Rv. 633855 – 01).

Al riguardo, nessun rilievo può essere ascritto all’argomentazione sul punto richiamata dal ricorrente principale, in ordine all’asserita efficacia del giudicato civile nel procedimento disciplinare avviato in sede bancaria nei relativi confronti, in assenza di alcuna espressa previsione di legge in relazione alla dedotta efficacia diretta del giudicato civile sul procedimento disciplinare bancario.

5. Con il primo motivo del ricorso incidentale, il S. censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1418 e 2033 c.c., nonchè del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 18 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale omesso di rilevare la nullità dell’asserito accordo contrattuale (ricostruito dalla stessa corte d’appello) in forza del quale il L. avrebbe personalmente provveduto, dietro corrispettivo, alla gestione del portafoglio titoli depositato dal S. presso lo stesso istituto bancario per il quale il L. prestava la propria opera e sulla base di un rapporto autonomo da quello intrattenuto dal S. con la banca, prevedendo, l’attività asseritamente dedotta in contratto, l’esercizio di funzioni riservate alle prerogative dei soggetti muniti dei requisiti specificamente previsti dalla legge; requisiti nella specie non posseduti dal L., non potendo quest’ultimo esercitare la ridetta attività in concorrenza con l’istituto bancario del quale era dipendente.

6. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, il S. censura la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, nonchè degli artt. 1350, 1418 e 1421 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale comunque omesso di rilevare la nullità dell’eventuale contratto di gestione di portafoglio di investimento stipulato dal L. con il S., per inosservanza della forma scritta imposta ad substantiam dalla legge.

7. Entrambi i motivi sono infondati.

Osserva il collegio come le censure illustrate da S. (con riguardo alla riserva delle funzioni dedotte in contratto ai soggetti muniti dei requisiti specificamente previsti dalla legge e con riguardo all’obbligatorietà della forma vincolata del contratto) muovano dal presupposto della qualificazione delle prestazioni contrattualmente promesse dal L. nella prospettiva di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 18 (ossia quale attività di intermediazione finanziaria o di prestazione di servizi d’investimento): attività effettivamente riservate ai soggetti indicati dalla legge e subordinate imperativamente a vincoli di forma negoziale.

Nel caso di specie, tuttavia, la prestazione del L. dedotta in contratto dalle parti è consistita, secondo l’accertamento contenuto nella sentenza della corte territoriale, nella generica cura (da prestare dietro compenso) dell'”ingente patrimonio del S.”: attività del tutto genericamente intesa al compimento degli atti funzionali alla gestione di detto patrimonio, anche attraverso l’eventuale richiesta di intervento di terzi soggetti professionalmente muniti dei requisiti soggettivi per la prestazione di servizi di investimento.

Si tratta, pertanto, di mera attività gestoria, non riservata a soggetti muniti di specifici requisiti soggettivi, nè subordinata a vincoli di forma negoziale di alcun tipo, con la conseguente piena validità, sotto i profili evidenziati dall’odierno ricorrente incidentale, dell’accordo negoziale oggetto d’esame.

8. Con il terzo motivo, il ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1418 e 2033 c.c., nonchè del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 18 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale omesso di pronunciare la condanna del L. alla restituzione, in favore del S., della somma di Euro 45.000,00 percepita dal primo in esecuzione di un titolo nullo.

9. Con il quarto motivo, il ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2043 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso la domanda proposta dal S. per la condanna del L. al risarcimento dei danni relativi alla perdita economica subita in forza dell’attività illecita del convenuto.

10. Entrambi i motivi sono inammissibili.

Con riguardo al terzo motivo, osserva il collegio come l’odierno ricorrente pretenda di riproporre in questa sede una questione già ritenuta assorbita dal giudice d’appello e oggettivamente superata dal rigetto dei primi due motivi di ricorso qui esaminati, trattandosi della rivendicazione di un diritto evidentemente dipendente dall’eventuale qualificazione in termini di nullità (nella specie esclusa) dell’accordo contrattuale concluso tra le parti.

Quanto al quarto motivo di ricorso, varrà sottolineare come il S., nel denunciare la violazione dell’art. 2043 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), trascuri di considerare l’accertamento condotto dal giudice d’appello in ordine alla non riconducibilità, all’attività del L., delle conseguenze dannose di cui il ricorrente incidentale rivendica il risarcimento: si tratta di un’impostazione critica estranea al paradigma della violazione di legge di cui all’art. 360 n. 3 cit., non avendo il ricorrente in alcun modo prospettato l’eventuale erronea ricognizione, da parte del giudice d’appello, dell’astratta fattispecie normativa richiamata, nè l’eventuale erronea sussunzione di fatti incontroversi nell’ambito dello spettro applicativo della stessa.

11. Sulla base delle argomentazioni che precedono, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale del L. e, con il riscontro dell’infondatezza dei relativi motivi di censura, pronunciato il rigetto del ricorso incidentale.

La reciprocità della soccombenza giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA