Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7049 del 11/04/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 7049 Anno 2016
Presidente: MIGLIUCCI EMILIO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 20356-2011 proposto da:
SCAFFIDI

NUNZIATA SCFNZT31P631283E,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA F VALESIO l, presso lo studio
dell’avvocato EUGENIO PACE, rappresentata e difesa
dall’avvocato WALTER MANGANO;
– ricorrente contro
ROTTINO ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA,
V.LE BRUNO BUOZZI 53, presso lo studio dell’avvocato
CARMELA GIUFFRIDA, rappresentato e difeso
dall’avvocato FRANCESCO CACCIOLA;

Data pubblicazione: 11/04/2016

I

– controricorrente

avverso la sentenza n. 122/2011 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 11/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/01/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO

udito l’Avvocato CELLETTI Biancamaria con delega
depositata in udienza dell’Avvocato CACCIOLLA
Francesco, difensore del resistente che ha chiesto
l’accoglimento del controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’accoglimento del primo motivo assorbiti gli
altri.

CORRENTI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 14.5.1992 Miraglia Maria Teresa convenivano davanti al
Tribunale di Patti Scaffidi Nunziata e, premettendo di essere proprietaria di un
terreno in località Colle di Ficarra, acquistato da Bucca Edoardo con atto 28.10.1936
e confinante col fondo della convenuta, lamentava che quest’ultima nel corso degli

striscia irregolare ricompresa nelle particelle 28,34, 31 quantificabile in mq 4070.
Chiedeva la restituzione ed i danni.
La convenuta chiedeva il rigetto ed in subordine l’usucapione.
Espletate ctu e prova si costituiva spontaneamente Raffino Antonino, quale erede
dell’attrice.
Con sentenza n. 753/03 il Goa accoglieva la domanda e rigettava la riconvenzionale
di usucapione dichiarando che la convenuta deteneva senza titolo mq 4680 di
terreno.
La Corte di appello di Messina, con sentenza 11.3.2011, rigettava il gravame
richiamando giurisprudenza di questa Corte sulla distinzione tra azione di
rivendicazione ed azione di regolamento di confini e deducendo che l’attrice aveva
lamentato l’illegittima occupazione ed aveva fornito la prova attraverso l’atto di
acquisto e le risultanze catastali mentre sfornita di prova era la riconvenzionale di
usucapione.
Ricorre Scaffidi con tre motivi, illustrati da memoria con produzione di massime,
resiste Rottino Antonino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denunziano violazione degli artt. 112 cpc e 2697 cc e vizi di
motivazione in relazione alla qualificazione della domanda come azione personale di

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anni e in tempi diversi aveva occupato parte del suo fondo e precisamente una

restituzione anzicchè di rivendica o regolamento di confini ed alla conseguente
verifica di un titolo idoneo a provare la proprietà.
Col secondo motivo si denunziano violazione dell’art. 950 cc e vizi di motivazione
in relazione alla mancata interpretazione della domanda come regolamento di
confini.

deposizioni testimoniali e di perizia giurata.
Le censure, non risolutive, non meritano accoglimento.
Sulle prime due, premesso che l’interpretazione della domanda spetta al Giudice, va
rilevato che la Corte di appello alle pagine sei, sette, otto e nove, ha distinto
analiticamente le varie ipotesi prospettabili anche in relazione alla distinzione tra
azione di rivendica e di restituzione e non si dimostra l’interesse alle doglianze
rispetto all’affermazione della sentenza che l’attrice ha fornito la prova attraverso il
titolo e le risultanze catastali, circostanza che esclude l’applicazione di S.U. n.
7305/2014.
La decisione impugnata, pur avendo dapprima fatto erroneamente riferimento
all’azione di restituzione, ha poi accolto la domanda di rivendica verificando la
sussistenza delle condizioni prescritte dall’art. 948 cc.
Le censure difettano anche di autosufficienza nel riferimento alla ctu.
Sul terzo motivo va osservato che, per la configurabilità del possesso “ad
usucapionern”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non
interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo
all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del
titolare di uno “ius in re aliena” ( “ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n.11000), un
potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il
compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione

Col terzo motivo si lamentano vizi di motivazione per omessa considerazione di

della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria
sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio
1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).
Nè è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in
ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella

condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n.
4454), ove, come nel caso, sia congruamente logica e giuridicamente corretta.
Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia
incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i
fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio
2003 n. 2222).
La domanda di usucapione è stata correttamente respinta per la mancata prova di tale
possesso né il Giudice è tenuto a dar conto, ai fini del proprio convincimento, di tutti
gli elementi proposti dalle parti essendo sufficiente evidenziare quelli ritenuti
essenziali.
In definitiva, il ricorso va interamente rigettato, con la conseguente condanna alle
spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in euro 3200
di cui 200 per spese vive, oltre accessori.
Roma, 27 gennaio 2016.
Il consigliere estensore

il Presidente

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concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a

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