Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7049 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. I, 03/03/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 03/03/2022), n.7049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3561/2019 proposto da:

N.I., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Lera Federico, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/01/2022 dal consigliere Dott. Paola Vella.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. il Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso del cittadino (OMISSIS) N.I., il quale aveva invocato la protezione internazionale, o in subordine quella umanitaria, narrando di aver lasciato il (OMISSIS) per sfuggire alle minacce della famiglia di una ragazza minorenne, figlia del locale Imam, con la quale aveva avuto una relazione e che era rimasta incinta nonostante fosse promessa in sposa ad altro uomo;

2. la decisione è stata impugnata con ricorso per cassazione affidato a due motivi; il Ministero intimato non ha svolto difese;

3. il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’inammissibilità del ricorso per mancanza di certificazione della data della procura speciale ad esso allegata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. in via preliminare rispetto all’esame dei motivi si rileva la nullità della procura speciale allegata al ricorso, recante solo l’autentica da parte del difensore della sottoscrizione del conferente, non anche la certificazione della data di rilascio ivi apposta, come invece prescritto dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, (“La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”);

4.1. le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che la suddetta disposizione richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, sanzionando con una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” la mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore; hanno altresì ritenuto che tale interpretazione è compatibile con il quadro del diritto dell’Unione Europea e con i principi di diritto costituzionale nonché della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (Cass. Sez. U., 01/06/2021, n. 15177);

4.2. le questioni di legittimità costituzionale del citato art. 35-bis, comma 13, sollevate con ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 17970 del 23/06/2021, sono state ritenute infondate dalla Consulta, “considerata l’ampia discrezionalità del legislatore in materia processuale, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate” (v. comunicato ufficiale dell’Ufficio stampa della Corte costituzionale del 2 dicembre 2021, cui ha fatto poi seguito il deposito della sentenza n. 13 del 20 gennaio 2022);

5. il ricorso va quindi dichiarato inammissibile senza statuizione sulle spese, in assenza di difese degli intimati; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019 e 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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