Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7048 del 28/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/03/2011, (ud. 17/02/2011, dep. 28/03/2011), n.7048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.S., + ALTRI OMESSI

tutti

domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 38, presso lo studio

dell’avvocato MARIO CESAREO, rappresentati e difesi dall’avvocato

ORLANDO CARLO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

EQUITALIA PERUGIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AVENTINA 3/A, presso

lo studio dell’avvocato CASULLI SAVERIO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

AVENTINA 3/A, presso lo studio dell’avvocato CASULLI SAVERIO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 255/2008 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 21/08/2008 R.G.N. 31/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato CASULLI SAVERIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli odierni ricorrenti (o i loro danti causa) convennero in giudizio avanti al Tribunale di Perugia la Banca Monte dei Paschi di Siena spa e la Sorit spa (ora Equitalia Perugia spa) e sulle premesse che:

– erano stati dipendenti del Monte dei Paschi di Siena, prestando attività presso il servizio di riscossione tributi nel cd. ambito “A” della provincia di Perugia e fruendo pertanto del sistema integrativo aziendale delle pensioni Inps, secondo quanto previsto dall’accordo aziendale del 5.9.1985;

– dal febbraio del 1995 la gestione del servizio per l’intera provincia di Perugia era stata affidata alla Sorit spa, cosicchè essi ricorrenti erano rimasti in servizio presso il nuovo gestore, secondo le previsioni del D.P.R. n. 43 del 1988, artt. 23 e 122;

– a seguito del trasferimento i ricorrenti avevano però perso ogni garanzia in ordine al trattamento integrativo pensionistico del quale avrebbero goduto se fossero rimasti dipendenti della Banca; infatti il Monte dei Paschi aveva ritenuto cessato il rapporto sin dal 31.1.1995 e, pertanto, non più applicabile l’accordo aziendale del 5.9.1985; la Sorit, a sua volta, non aveva previsto alcunchè in proposito;

– soltanto il 28.7.1995 era intervenuto un accordo in sede sindacale secondo il quale la Società si era impegnata a versare, per i dipendenti provenienti dal Monte dei Paschi, la contribuzione necessaria per consentire la possibilità di accedere al trattamento pensionistico integrativo; tuttavia tale impegno non era stato rispettato e soltanto dall’ottobre 1995 era stato costituito un sistema integrativo pensionistico ex novo, lasciando però scoperto il periodo dal febbraio 1995 a tutto il settembre 1995; ciò premesso chiesero che, ritenuta la illegittimità del descritto comportamento, nonchè di quello della Banca, che non aveva assunto alcun impegno nei confronti dei dipendenti, le convenute fossero condannate, in solido, al pagamento di quanto dovuto a titolo di contribuzione per il mantenimento del trattamento integrativo, secondo le previsioni dell’accordo 5.9.1985, sino a tutto il settembre 1995, ovvero, in subordine al risarcimento dei danni. Radicatosi il contraddittorio, il Giudice adito rigettò le domande. La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza del 2.4 – 21.8.2008, rigettò l’impugnazione dei lavoratori, osservando, a sostegno del decisum, quanto segue:

– condizione indispensabile e indefettibile per essere iscritti al fondo, secondo quanto dallo stesso previsto, era quella di essere dipendenti della Banca, sicchè, dopo il trasferimento alle dipendenze della Sorit, non era possibile che i lavoratori mantenessero l’iscrizione al fondo medesimo;

– per l’ipotesi di trasferimento dei dipendenti a un nuovo concessionario trovava applicazione il D.P.R. n. 43 del 1988, art. 23 e non già -come ritenuto dagli appellanti – il successivo art. 122, costituendo quest’ultima una norma transitoria destinata a regolare esclusivamente il rapporto di lavoro del personale già dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette passato alle dipendenze dei concessionari per la riscossione dei tributi;

– mentre l’art. 122 consente al dipendente di mantenere interamente la sua posizione contrattuale, ai sensi dell’art. 23 agli effetti del trasferimento consegue la successione di fonti contrattuali, con la conseguente esclusione da parte del nuovo datore di lavoro dell’assunzione di tutti gli obblighi del precedente, nel senso che, mentre viene garantito il trattamento economico acquisito, trovano per il resto applicazione il contratto collettivo nazionale e aziendale della nuova parte datoriale;

– il disposto dell’art. 122, sia per la particolare collocazione tra le norme transitorie, che per la finalità di salvaguardia di posizioni lavorative tra loro disparate e non omogenee, costituiva norma speciale, non applicabile per analogia al diverso caso del passaggio di lavoratori da un concessionario all’altro;

– conseguentemente il nuovo datore di lavoro degli appellanti non era tenuto a dare applicazione agli accordi vincolanti per il precedente datore, compreso quello del 5.9.1985, e il mantenimento delle garanzie era stato determinato dalla stipula di un’apposita convenzione tra la Sorit e OO.SS., costituente il titolo in base alla quale veniva riconosciuto dal concessionario il diritto dei lavoratori al regime del fondo integrativo.

– usufruendo i lavoratori della previdenza integrativa, anche se non in base all’accordo 5.9.1985, non appariva profilabile allo stato alcun danno;

– nè gli appellanti avevano dimostrato che vi fosse una differenza tra il trattamento di cui avrebbero potuto usufruire e quello effettivo, cosicchè anche la domanda subordinata doveva essere disattesa. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale A.R., + ALTRI OMESSI hanno proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

Le intimate Banca Monte dei Paschi di Siena spa ed Equitalia Perugia spa (ora Equitalia Umbria spa) hanno resistito con distinti controricorsi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione del D.P.R. n. 43 del 1988, art. 122. nonchè vizio di motivazione, assumendo che erroneamente la Corte territoriale aveva fatto applicazione delle disposizioni del ridetto D.P.R. n. 43 del 1988, art. 122, piuttosto che di quelle di cui al precedente art. 23, posto che essi ricorrenti, benchè operanti in una struttura bancaria, dovevano essere considerati quali dipendenti delle esattorie.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano vizio di motivazione, dolendosi che, in relazione alla domanda risarcitoria subordinata, la Corte territoriale abbia reputato insussistente, e comunque indimostrato, il danno lamentato.

2. Osserva preliminarmente la Corte che l’art. 366 bis c.p.c. è applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore (2.3.2006) del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (cfr, D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) e prima dell’entrata in vigore (4.7.2009) della L. n. 69 del 2009 (cfr, L. n. 69 del 2009, artt. 47, comma 1, lett. d), e art. 58, comma 5), e, quindi, anche al presente ricorso, atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 21.8.2008.

In base alla norma suddetta, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, numeri 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Secondo l’orientamento di questa Corte il principio di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c., deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20360/2007), mentre la censura concernente l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007). Nel caso che ne occupa nel primo motivo di ricorso sono stati denunciati sia la violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) che il vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), mentre nel secondo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); tuttavia il primo motivo è privo della formulazione del corrispondente quesito di diritto ed entrambi i motivi sono privi del momento di sintesi diretto a circoscrivere i limiti delle censure inerenti ai lamentati vizi motivazionali. Ne discende l’inammissibilità di ambedue i motivi e, con ciò stesso, del ricorso.

3. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese, che liquida, per ciascuna controricorrente, in Euro 35,00, oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2011

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