Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7048 del 20/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 20/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.20/03/2017),  n. 7048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28453/2015 proposto da:

P.M., I.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA COMANO 95, presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO CESARI, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO CONSOLI;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA già INA ASSISTALIA SPA incorporante TORO

ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore speciale Dott.

PA.VI., elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA

169, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FEDERICI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALDO D’AVOLA;

– controricorrente –

e contro

PO.GI., F.L., CORIMAR SNC DI PALMARINI E C.,

I.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1390/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 24/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 24 gennaio 2004, I.G. e P.M., unitamente alla figlia P., avevano evocato in giudizio, davanti al Tribunale di Ragusa, F.L., Po.Gi. e la compagnia di assicurazioni Toro S.p.A. per ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS). Nell’occasione l’auto sulla quale viaggiavano era stata investita dall’autovettura di proprietà di Po.Ma., deceduto in occasione del sinistro, che provenendo dall’opposto senso di marcia, a causa della velocità e del fondo stradale bagnato, in sede di sorpasso aveva invaso la corsia di pertinenza degli attori determinando lesioni agli occupanti il veicolo.

2. Con sentenza pubblicata il 18 dicembre 2007 il Tribunale di Ragusa riconosceva l’esclusiva responsabilità del Po. condannando i genitori contumaci ed eredi di questi, in solido con l’assicuratore, al risarcimento dei danni determinato in Euro 1.114.909, in favore di I.G. e in Euro 693.880 in favore di P.M., dichiarando improponibile la domanda avanzata da I.P., rigettando quella di rivalsa proposta dalla compagnia Toro Assicurazioni e provvedendo sulle spese.

3. In favore di I.G. il primo giudice liquidava un danno patrimoniale di Euro 597.562,00, oltre danno biologico e morale per Euro 500.000, “per effetto delle lesioni patite dalla moglie”. In favore di P.M. il Tribunale liquidava il pregiudizio da invalidità temporanea, totale e parziale, oltre all’importo di Euro 323.518,00 per danno biologico permanente (sulla base dei parametri contenuti nelle tabelle milanesi), incrementato dell’ulteriore importo di Euro 50.000,00 a titolo di personalizzazione del danno), escludeva il danno esistenziale per l’insussistenza di un eccezionale stravolgimento della vita in rapporto alla lieve percentuale del danno biologico permanente; riconoscereva l’ulteriore importo di Euro 200.000,00 per danno morale e la somma di Euro 80.283,60 a titolo di danno patrimoniale.

4. Avverso tale sentenza proponeva appello la compagnia di assicurazione che, con riferimento la posizione dell’appellata P. chiedeva la rideterminazione del risarcimento titolo di danno biologico temporaneo e permanente, della liquidazione a titolo di danno morale, l’esclusione del risarcimento titolo di danno patrimoniale. In relazione alla posizione di I.G. chiedeva la rideterminazione del risarcimento a titolo di danno biologico, temporaneo e permanente, l’esclusione o la riduzione della liquidazione del danno morale, esistenziale e patrimoniale e la condanna alla restituzione di quanto già percepite in eccesso dalle parti.

5. I coniugi I. e P. proponevano appello incidentale lamentando l’inadeguatezza del risarcimento.

6. Con sentenza depositata il 24 ottobre 2014 la Corte d’Appello rideterminava la misura del risarcimento complessivo spettante a P.M. in Euro 618.726 e quello spettante in favore di I.G., in Euro 13.082 con condanna degli appellati alla restituzione di quanto percepito in eccesso e compensazione delle spese.

7. In particolare, con riferimento alla posizione di I. riduceva la liquidazione del danno biologico ad Euro 8.291,65, ivi compreso il danno da invalidità permanente, temporanea, sia assoluta che parziale e confermava il danno morale nella misura prossima al 50% (4.100,00); decurtava l’intera voce relativa al danno patrimoniale da lucro cessante attesa la mancanza di una rituale domanda in tal senso. Rigettava la richiesta di ulteriore danno morale per effetto delle lesioni subite dalla moglie, siccome non erano emerse sofferenze di carattere eccezionale tali da stravolgere la vita del richiedente.

8. Quanto alla posizione della P. riformava la sentenza impugnata con riferimento alla voce relativa al danno patrimoniale, rilevando che la documentazione alla quale aveva fatto riferimento il primo giudice era stata prodotta tardivamente e liquidando il minor importo di Euro 5.130,00 sulla base di una differente e inferiore base reddituale.

9. Dichiarava assorbite, inammissibili e infondate le censure oggetto di appello incidentale, rilevando un errore materiale di calcolo nella sentenza impugnata superato attraverso la nuova liquidazione dell’intero danno subito.

10. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione I.G. e P.M. sulla base di un unico articolato motivo.

11. Resiste la compagnia Generali Italia S.p.A., già INA Assitalia S.p.A., incorporante di Alleanza Toro Assicurazioni S.p.A. depositando controricorso.

12. Generali Italia S.p.A. e I.G. depositano memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo i ricorrenti lamentano violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 29 e 24 Cost., artt. 2043, 2056, 2059, 1223, 1226, 2728 e 2729 c.c., nonchè art. 113 codice di rito e vizio di illogicità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per non avere la Corte riconosciuto a I.G. il danno morale ed il danno esistenziale e per avere ridotto a P.M. il danno patrimoniale da lucro cessante e non aver riconosciuto il danno esistenziale, tutte le spese sostenute e le spese future.

2. Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza.

3. Ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario specificare, in ossequio al principio di autosufficienza, la sede in cui gli atti stessi sono rinvenibili (fascicolo d’ufficio o di parte), provvedendo anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (Sez. 1, Sentenza n. 16900 del 19/08/2015, Rv. 636324).

4. In definitiva parte ricorrente deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti d’operatività di detta violazione. Ne consegue che la denunzia d’illegittimo rifiuto da parte del giudice di merito di un prova documentale, la contestazione della ritenuta tardività della produzione documentale o delle richieste di prova (con riferimento al danno emergenze ed alle spese che si assumono ingentissime sostenute da I.), la contestazione dei risultati della consulenza medica, la deduzione di avere tempestivamente proposto talune domande relative a singole voci di danno e i numerosi riferimenti a profili di merito e a risultanze processuali ed istruttorie, non può consistere nella generica affermazione che il documento è rinvenibile “nel fascicolo di primo grado”, per non essere il ricorso stesso idoneo, per l’ampiezza dell’espressione usata, ad impedire il pericolo di un “soggettivismo giudiziario”.

5. Tale deduzione costringe il giudice non solo ad una ricerca, non sempre agevole, del suddetto documento tra gli atti (talvolta numerosi) di causa, ma, una volta rinvenutolo, all’accertamento necessario per decidere sulla ritualità del suo deposito, e della tempestività delle eventuali eccezioni che su tale documento si fondano, e che non possono essere sottratte ad un regolare e pieno contraddittorio tra le parti di causa (Sez. L, Sentenza n. 6972 del 04/04/2005, Rv. 581158).

6. Tali considerazioni riguardano anche i generici rilievi alla consulenza medica con la conseguenza che i ricorrenti sono tenuti – in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso – ad indicare se la relazione cui si fa riferimento sia presente nel fascicolo di ufficio del giudizio di merito (specificando, in tal caso, gli estremi di reperimento della stessa), ovvero a chiarire alla Corte il diverso modo in cui essa possa essere altrimenti individuata (Sez. 3, Sentenza n. 4201 del 22/02/2010, Rv. 611678).

7. In conclusione, il ricorso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti fanno riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso nè, fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157). La mancanza anche di una sola di tali indicazioni rende il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279; Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157).

8. A tale stregua, inoltre, i ricorrenti sovrappongono le questioni oggetto delle singole censure e dimostrano di non conoscere le categorie giuridiche alle quali fanno riferimento e, quindi, non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte, nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificarne il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

9. Oltre a tale rilievo generale il ricorso è inammissibile per ulteriori ragioni. Con riferimento la posizione di I.G. la censura contenuta nell’enunciazione del motivo riguarda esclusivamente il mancato riconoscimento del danno morale e del danno esistenziale. Nelle pagine successive i ricorrenti lamentano, invece, l’illogicità e illegittimità della statuizione adottata dalla Corte territoriale con riferimento al mancato riconoscimento del danno patrimoniale per assenza di domanda e del danno non patrimoniale. Danno escluso in quanto le sofferenze non risultavano di carattere eccezionale o comunque tali da stravolgere effettivamente la vita del danneggiato.

10. Conseguentemente sono inammissibili le censure comunque riferite al mancato riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante poichè tale voce di danno non compare nell’enunciazione del motivo.

11. Nello specifico, poi, quanto al danno patrimoniale, sono inammissibili per difetto di autosufficienza le censure con le quali i ricorrenti deducono di aver tempestivamente prodotto documentazione a sostegno del danno patrimoniale di aver chiesto, a tal fine, l’ammissione di una consulenza tecnica anche per valutare il danno patrimoniale.

12. Medesimi rilievi riguardano il danno patrimoniale emergente, relativo alle cure dentarie sostenute, poichè tale voce di danno non compare nella enunciazione del motivo e per mancanza di autosufficienza poichè non vi è alcun riferimento agli atti che documenterebbero tali spese e la tempestività degli stessi.

13. Quanto al danno non patrimoniale che non sarebbe stato adeguatamente valutato sotto profilo del danno biologico, anche neurologico, la censura è inammissibile sia per difetto di autosufficienza, sia perchè riguarda valutazioni in fatto, rispetto alle quali si richiede l’esame del “tenore complessivo della causa degli accertamenti eseguiti” assolutamente incompatibile con il giudizio di legittimità.

14. Quanto alla posizione di P.M. i rilievi riguardano l’illogicità della motivazione, con riferimento alla riduzione del danno patrimoniale da lucro cessante e per il mancato riconoscimento del danno esistenziale, oltre al pregiudizio costituito dalle spese sostenute e da quelle future.

15. Oltre al rilievo della carenza di autosufficienza e della circostanza che tali censure riguardano esclusivamente profili di merito, che – per quanto già detto – non possono essere valutati in sede di legittimità, anche con riferimento ai risultati della consulenza tecnica di ufficio che viene genericamente contestata, il ricorso sul punto è privo anche di specificità, poichè non coglie nel segno in quanto si contesta la valutazione operata dal consulente di ufficio per la rilevante divergenza rispetto alla percentuale invalidante riconosciuta dalla commissione per l’invalidità civile, quando è noto che tali bareme si fondano su parametri assolutamente differenti e quindi non comparabili.

16. Nello stesso modo è priva di autosufficienza la censura relativa alla dichiarazione dei redditi che correttamente è stata utilizzata solo con riferimento a quella dell’anno 2001 trattandosi dell’unica anteriore alla data dell’incidente e depositata nei termini di scadenza delle preclusioni istruttorie.

17. Quanto al danno patrimoniale relativo alle spese sostenute il ricorso è privo di autosufficienza non avendo documentato l’asserita tempestività e ritualità della produzione della documentazione. Pertanto, anche sotto tale profilo, il ricorso è inammissibile.

18. Inammissibile per difetto di autosufficienza è il rilievo relativo al danno patrimoniale per gli interventi futuri e per la successiva assistenza trattandosi anche di questioni di merito già dedotte e esaminate in primo e secondo grado. Analoghe considerazioni riguardano il profilo della inabilità temporanea nell’ambito del quale i ricorrenti si limitano a fare riferimento ad una serie di interventi e di cure ritenute necessarie senza alcun riscontro documentale.

19. Avendo ad oggetto questioni di merito sono inammissibili i rilievi relativi al danno esistenziale e alla vita di relazione poichè si tende a ribaltare la valutazione operata dal Tribunale e dalla Corte d’Appello in ordine all’assenza di uno sconvolgimento diverso e più grave di quello conseguente e connaturato al danno biologico.

20. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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