Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7048 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 12/03/2020), n.7048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20681-2018 proposto da:

IMMOBILIARE MIRO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato ENRICO RABINO e

domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

SIALL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIAN GUIDO CARATTI e

domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il

20/12/2017, e della sentenza n. 624/2017 del TRIUNALE DI

ALESSANDRIA, depositata il 16/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato Immobiliare Miro S.r.l. interponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 268/13 emesso dal Tribunale di Alessandria, sezione distaccata di Tortona in favore di Siall S.r.l. per il pagamento di Euro 22.582,55 a fronte del saldo rivendicato dall’ingiungente in relazione ad un contratto di appalto intercorso tra le parti. L’opponente deduceva, in particolare, l’inadempimento dell’appaltatore Siall S.r.l. a fronte dei vizi dell’opera e spiegava riconvenzionale per il risarcimento del danno. Si costituiva Siall S.r.l. resistendo all’opposizione ed invocando la conferma del decreto opposto.

Con sentenza n. 624/2017 il Tribunale di Alessandria rigettava l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo e condannando l’opponente alle spese del grado.

Interponeva appello Immobiliare Miro S.r.l. e si costituiva in seconde cure Siall S.r.l. resistendo al gravame.

Con l’ordinanza oggi impugnata la Corte di Appello di Torino dichiarava l’inammissibilità dell’impugnazione condannando l’appellante alle spese del secondo grado.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione Immobiliare Miro S.r.l. affidandosi a due motivi Resiste con controricorso Siall S.r.l.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1655,1665,1667 c.c. e art. 633 e s.s. c.p.c.in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che il contratto di appalto posto a fondamento della pretesa creditoria di Siall S.r.l. fosse intercorso tra quest’ultima società e la Asti Asfalti S.r.l. e che pertanto, a seguito dell’accettazione senza riserve dell’opera da parte della committente, nessuna doglianza per i vizi potesse essere sollevata da Immobiliare Miro S.r.l., società facente parte dello stesso gruppo della committente, che era stata indicata soltanto per il pagamento di quanto dovuto all’appaltatrice.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1667 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che i vizi oggetto della denunzia di cui è causa erano insorti prima del collaudo e che pertanto essi non potessero ritenersi occulti. Ad avviso della ricorrente, infatti, tale affermazione risulterebbe contraddetta dalle risultanze dell’istruttoria esperita in prime cure.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili per due concorrenti profili.

In primo luogo, sono inammissibili le doglianze indirizzate avverso l’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. della Corte di Appello, posto che a tenore di quanto previsto dall’art. 348-ter comma 3 c.p.c. il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere proposto esclusivamente avverso la sentenza di primo grado.

Sono inoltre inammissibili le censure dirette contro la sentenza di prime cure, poichè la società ricorrente non censura specificamente la motivazione del Tribunale, ma si limita a riproporre gli stessi argomenti già dedotti in grado di appello e a contestare l’iter logico-argomentativo seguito dalla Corte territoriale nell’ordinanza di inammissibilità. La ricorrente avrebbe piuttosto dovuto attingere la motivazione del primo giudice, concentrando in tal modo le doglianze sulla sentenza di primo grado e traducendo i motivi di appello in altrettanti motivi di ricorso. Non avendo assolto a tale doverosa conversione, la società ricorrente finisce per sollecitare una inammissibile revisione del giudizio di fatto devoluto al giudice di merito.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento in favore della contro ricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 12 marzo 2020

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