Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7047 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 24/03/2010, (ud. 03/02/2010, dep. 24/03/2010), n.7047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI

DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI MARIO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LONGHIN ROBERTO,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI OSPITALIERI di (OMISSIS);

– intimata –

e sul ricorso 2577-2007 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI OSPITALIERI DI (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI MILLE 41/A, presso lo studio dell’avvocato ROMANO

VIRGINIA, rappresentata e difesa dagli avvocati MEDURI LUIGI, DEGLI

ANTONINI MARIO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 991/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 24/04/2006 R.G.N. 371/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/02/2 010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato CONTALDI MARIO;

udito l’Avvocato ROMANO VIRGINIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per la dichiarazione di estinzione per

rinuncia.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.A., medico alle dipendenze dell’Azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di (OMISSIS) chiese al tribunale di Verona di accertare la illegittimità del licenziamento subito e di essere reintegrata nel posto di lavoro, con condanna dell’azienda a pagarle le retribuzioni dalla data del recesso alla data della reintegra.

Chiese inoltre il risarcimento del danno conseguente al licenziamento ex art. 37, comma 10, c.c.n.l. del 5 dicembre 1996 per la dirigenza medica, oltre alle sette mensilità ex art. 37, comma 11, del c.c.n.l., nonchè al risarcimento del danno biologico. In via subordinata chiese il diritto di trasferirsi presso azienda o ente di comparto. In caso di mancato accoglimento della domanda principale e di quella proposta in via subordinata, chiese la condanna dell’azienda al pagamento della indennità di mancato preavviso di cui all’art. 39, comma 8, lett. A e B, del c.c.n.l..

Il Tribunale dichiarò l’illegittimità del licenziamento e condannò l’azienda al risarcimento dei danni liquidati in complessivi 260.223,76 Euro, oltre rivalutazione ed interessi. Respinse le altre domande.

La ricorrente appellò la sentenza 1) nella parte in cui aveva negato la reintegrazione, 2) nella parte in cui aveva negato il risarcimento del danno da sviamento di clientela, 3) nella parte relativa al danno biologico da evento post-traumatico.

La sentenza fu appellata anche dall’azienda ospedaliera con ricorso incidentale in cui si chiedeva di 1) accertare la giustificatezza del recesso e l’impossibilità di proseguire il rapporto, con conseguente condanna della ricorrente a restituire le somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, 2) nonchè il vizio di ultrapetizione costituito dal fatto che era stata riconosciuta l’indennità supplementare insieme alla indennità sostitutiva del preavviso, richiesta quest’ultima solo in caso di mancato accoglimento della domanda relativa alla prima. Si censurava inoltre 3) l’erronea motivazione nella quantificazione dell’indennità supplementare e la violazione dell’art. 37 del c.c.n.l. sul punto.

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 24 aprile 2006, in parziale accoglimento dell’appello principale, ha condannato l’azienda a risarcire anche il danno alla salute liquidato in 20.267,04 Euro, rigettando gli altri capi dell’appello principale nonchè integralmente l’appello incidentale.

Ha confermato per il resto la sentenza di primo grado.

Hanno proposto ricorso per cassazione entrambe le parti.

Le stesse però hanno definito con transazione la controversia, anche in ordine alle spese, depositando in udienza un atto di reciproca rinuncia ed accettazione del ricorso e del ricorso, sottoscritto dalle parti e dai procuratori incidentale.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara estinti per rinunzia. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

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