Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7047 del 20/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 20/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.20/03/2017),  n. 7047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25763/2015 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ANCO

MARZIO 25 – OSTIA, presso lo studio dell’avvocato ANGELO REMEDIA,

rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO ROMEO, RENZO RIDOLFI;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, M.M.,

B.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 884/2014 del TRIBUNALE di PRATO, depositata il

21/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/01/2007 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 30 dicembre 2004 C.V. ha evocato, davanti al Giudice di Pace di Prato, la Società Reale Mutua di assicurazione, M.M. e B.P. al fine di accertare la responsabilità del sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS) con condanna al risarcimento dei danni assumendo che, mentre era, in (OMISSIS), alla guida della propria autovettura, era stata coinvolta in un incidente unitamente ad altre tre autovettura subendo danni per Euro 4.453,50.

2. Con sentenza del 18 settembre 2006 il Giudice di Pace dichiarava M.M. responsabile del sinistro con condanna al pagamento della somma di Euro 1.560 oltre interessi, rivalutazione e spese, anche di c.t.u..

3. Avverso tale decisione proponevano appello i convenuti e il Tribunale di Prato, con sentenza del 21 luglio 2014, in accoglimento dell’appello, rigettava le domande proposte dalla danneggiata, condannandola alla restituzione, in favore della Società Reale Mutua appellante, della somma di Euro 4297, oltre interessi legali dal pagamento alla restituzione e condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.

4. Propone ricorso per cassazione C.V. sulla base di tre motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La motivazione viene redatta in forma semplificata in adempimento di quanto previsto dal Decreto n. 136 del 2016 del Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione, non avendo il presente provvedimento alcun valore nomofilattico.

2. Con i motivi di ricorso si denuncia: con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 codice di rito, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere il Tribunale attribuito alla consulenza tecnica un valore di prova legale, comunque prevalente rispetto agli altri mezzi di prova espletati e, in particolare, la prova testimoniale.

3. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 codice di rito in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ribadendo che il giudice di appello non avrebbe adeguatamente motivato sulle ragioni per cui il fatto storico emerso dalla prova testimoniale sarebbe superato dalle risultanze della consulenza tecnica che, conseguentemente, è stata ritenuta prevalente rispetto agli altri mezzi di prova con ciò manifestando una illogicità della motivazione. Al contrario, le conclusioni dell’elaborato peritale apparivano inattendibili e generiche e, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non riscontrate oggettivamente.

4. I primi due motivi possono essere valutati congiuntamente perchè riguardano la valutazione delle prove operata dal giudice di appello e, in particolare, il profilo specifico della valenza attribuita alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio rispetto agli altri elementi probatori in atti.

5. I motivi sono inammissibili sotto due profili. Innanzitutto in entrambi i casi, pur facendosi riferimento all’ipotesi di violazione di legge, in realtà la ricorrente intende censurare l’adeguatezza della motivazione con riferimento alle argomentazioni in base alle quali il giudice di appello avrebbe privilegiato alcuni elementi probatori rispetto ad altri. Tale censura è inammissibile. Infatti, il vizio di motivazione non è più deducibile in questa sede dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile al caso di specie atteso che la sentenza impugnata è stata depositata il 21 luglio 2014. Ai sensi del nuovo testo normativo la parte ricorrente avrebbe dovuto indicare il fatto storico il cui esame è stato omesso, il dato testuale o extra testuale, da cui risulti l’esistenza, il come e il quando tale fatto è stato oggetto di discussione tra le parti e la decisività dello stesso (Cassazione, Sezioni Unite, 22 settembre 2014 n. 19881, Sez. 6-3, Ordinanza n. 13928 del 06/07/2015, Rv. 636030).

6. I motivi sono, altresì, inammissibili poichè si chiede alla Corte di legittimità di riesaminare, in fatto, il materiale probatorio al fine di addivenire ad una differente valutazione degli elementi di prova. Infatti, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171).

7. Con il terzo motivo lamenta nullità della sentenza impugnata per errore sulla somma liquidata in restituzione a favore dei convenuti. In sostanza, l’importo di Euro 4.297 richiesto dalla parte appellante comprenderebbe anche le spese di primo grado liquidate dal Giudice di Pace (in particolare solo l’importo di Euro 1560 riguarderebbe il capitale ed il resto sarebbe relativo alle spese legali). Ciò determinerebbe una duplicazione del pagamento delle spese relative al primo grado.

8. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza poichè la ricorrente non trascrive i passaggi della decisione di primo grado dai quali potrebbe trarsi il convincimento della fondatezza della pretesa e ciò al fine di ricostruire le diverse voci che darebbero luogo all’importo complessivamente corrisposto dalla compagnia di assicurazioni. In ogni caso, la doglianza è destituita di fondamento non sussistendo alcuna duplicazione di somme.

9. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese attesa la mancata costituzione in giudizio dei resistenti.

10. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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