Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7047 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. II, 12/03/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 12/03/2021), n.7047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22156/2019 R.G. proposto da:

E.C., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Milano, alla via Fontana, n.

3, presso lo studio dell’avvocato Giuseppina Marciano, che lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, c.f. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore.

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 726/2019;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 3 novembre 2020 del

Consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. E.C., cittadino della (OMISSIS), formulava istanza di protezione internazionale.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della

Protezione Internazionale rigettava l’istanza.

3. Con ordinanza in data 12.4.2017 il Tribunale di Brescia rigettava il ricorso con cui E.C., avverso il provvedimento della commissione territoriale, aveva chiesto della protezione internazionale.

4. Avverso tale ordinanza E.C. proponeva appello.

Resisteva il Ministero dell’Interno.

5. Con sentenza n. 726/2019 la Corte d’Appello di Brescia rigettava il gravame.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso E.C.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

7. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alla sua mancata audizione, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 ed 11.

8. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento alla situazione sociale, politica ed economica esistente in Nigeria, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); la contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

9. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5; l’omesso esame circa fatto decisivo della controversia; la contraddittorietà della motivazione.

10. Il ricorso è inammissibile.

11. Il ricorrente non ha allegato entro l’adunanza camerale l’avviso di ricevimento atto a comprovare la notifica del ricorso a mezzo del servizio postale al Ministero dell’Interno – rimasto intimato – presso l’Avvocatura dello Stato in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12. Nè il ricorrente, per il tramite del suo difensore, ha comunque domandato di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso di ricevimento.

12. Su tale scorta è sufficiente il riferimento all’insegnamento di questa Corte.

Ovvero all’insegnamento secondo cui la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in Camera di consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in Camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto stabilito dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1 (cfr. Cass. (ord.) 12.7.2018, n. 18361; Cass. (ord.) 28.3.2019, n. 8641; Cass. (ord.) 27.10.2017, n. 25552).

13. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese. Nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va pertanto assunta.

14. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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