Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7046 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 24/03/2010, (ud. 03/02/2010, dep. 24/03/2010), n.7046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA SERGIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLILLO VINCENZO,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GRIMALDI HOLDING S.P.A., (già GRANDI TRAGHETTI NAVIGAZIONE S.P.A.),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio

dell’avvocato BARBANTINI MARIA TERESA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAROLETTI CAMILLO, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 530/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 08/08/2005 R.G.N. 640/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/02/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;

udito l’Avvocato MARIA TERESA BARBANTINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza non definitiva emessa l’8 luglio 2003 il Tribunale di Genova, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava che la Grandi Traghetti s.p.a. di Navigazione – a decorrere dal febbraio 1998 – aveva posto in essere, illegittimamente, un graduale demansionamento del dipendente S.G., inquadrato nel sesto livello del c.c.n.l. con compiti di responsabile dell’ufficio cassa e contabilità merci, assegnandolo infine alla divisione amministrativa e privandolo di ogni funzione direttiva; pertanto, condannava la predetta società a riattribuire al dipendente le precedenti mansioni e a risarcirgli i danni conseguenti, da determinarsi in prosieguo, consistiti, fra l’altro, nella corresponsione della percentuale del “decimo di senseria” (cioè, l’erogazione di quanto lo spedizioniere, per uso di piazza, lascia per i dipendenti delle agenzie marittime rinunciando a un decimo della senseria dovuta dall’armatore al quale ha procurato il carico) in misura inferiore a quella percepita in precedenza.

2. Tale decisione veniva parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Genova, che, con la sentenza ora impugnata, confermava l’accertamento del demansionamento, così come ritenuto dal Tribunale, ma limitava il risarcimento dei danni escludendo quello relativo alla corresponsione dei “decimi di senseria”. I giudici d’appello rilevavano, al riguardo, che la percezione di tali “decimi” in misura diversa (per la variazione della base di calcolo dal 70% spettante ai dipendenti dell’ufficio merci al 30% spettante all’ufficio di nuova assegnazione) non era direttamente collegata al demansionamento, poichè anche il mantenimento della precedente professionalità non avrebbe escluso un diverso collocamento del dipendente in ufficio diverso, con la conseguente applicazione di un differente sistema di calcolo dei “decimi” spettanti.

3. Contro questa decisione lo S. propone ricorso per Cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione, cui la società (ora Grimaldi Holding s.p.a.) resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di impugnazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e vizio di motivazione, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata – nell’escludere la voce di danno patrimoniale commisurata alla perdita dei “decimi di senseria” – abbia finito per convalidare l’illegittimo provvedimento datoriale e per ammettere una decurtazione del trattamento economico a seguito di dimensionamento; deduce che, comunque, anche dopo il mutamento delle mansioni egli aveva diritto a percepire la percentuale spettante ai dipendenti della sua qualifica e lamenta che tale circostanza sia stata trascurata dalla Corte d’appello.

2. Il ricorso è fondato.

Come questa Corte ha ripetutamente affermato, il demansionamento illegittimo impone al datore di lavoro un obbligo risarcitorio che deve riguardare tutti gli aspetti del pregiudizio subito dal lavoratore, da accertare secondo le circostanze del caso concreto;

per quanto riguarda il danno patrimoniale, si è precisato che esso deve essere riferito ad ogni perdita di guadagno, conseguente all’illegittima modifica delle mansioni, che può essere riscontrata utilizzando ogni elemento utile, ivi comprese le “voci” della busta- paga (cfr. Cass. n. 4652 del 2009; n. 7967 del 2002; n. 14199 del 2001).

Nella specie, la decisione impugnata ha escluso dal danno patrimoniale la perdita della maggior misura dei “decimi di senseria” (percepita anteriormente al demansionamento) sul presupposto che l’emolumento non sia legato causalmente al demansionamento e che pure il mantenimento della stessa professionalità non avrebbe escluso un diverso collocamento del dipendente, comportante una distribuzione di tale emolumento in misura inferiore a quella applicata nell’ufficio di precedente assegnazione. In tal modo, però, pure riconoscendo la riferibilità dell’erogazione economica – secondo percentuali stabilizzate – alle mansioni, precedentemente svolte, di responsabile dell’ufficio merci (a prescindere dalla natura della medesima, non compresa nella retribuzione imponibile ai fini contributivi, dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 536 del 1996, art. 5, convertito nella L. n. 647 del 1996), i giudici d’appello hanno collegato, impropriamente, la perdita patrimoniale all’esercizio dello jus variandi da parte del datore di lavoro, applicando un principio che la giurisprudenza ha enunciato con riferimento all’ipotesi di modifica legittima delle mansioni, nella quale è ammissibile, e non risarcibile, la perdita di guadagni connessi allo svolgimento, in precedenza, di particolari funzioni (cfr. Cass. n. 16106 del 2003; n. 4055 del 2008; n. 2533 del 1984). Ma tale ipotesi non ricorre nella specie, essendo stata definitivamente accertata in giudizio la illegittimità del mutamento delle mansioni dello S., sicchè questi ha diritto ad essere risarcito in relazione a tutti i guadagni perduti in conseguenza del demansionamento, secondo la regola generale sopra richiamata.

2. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla stessa Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, per la determinazione (ai fini della separata liquidazione della relativa voce di danno) dei periodi in cui i predetti “decimi” non sono stati corrisposti nella percentuale e sul “montante” precedenti al demansionamento. Lo stesso giudice di rinvio pronuncerà altresì sulle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

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