Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7046 del 20/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 20/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.20/03/2017),  n. 7046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20554/2015 proposto da:

P.G., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato STEFANIA BANDINELLI;

– ricorrente –

contro

COMUNE SILIQUA, in persona del sindaco B.A.D.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso

lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

D.R., GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 98/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 10/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1 Con atto di citazione dell’11 febbraio 2005, P.G. aveva evocato in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, D.R. e la nuova Tirrena S.p.A., esponendo del giorno (OMISSIS), mentre era alla guida di un ciclomotore, era stato violentemente urtato dall’autovettura condotta dal proprietario Devino che aveva impegnato l’incrocio senza concedere la dovuta precedenza. I convenuti costituitisi in giudizio avevano dedotto che l’attore aveva imboccato la strada teatro del sinistro in senso vietato e ad alta velocità. Alla prima udienza l’attore era stato autorizzato a chiamare in causa il Comune di Siliqua allegandone la responsabilità in quanto all’ingresso della via nella quale si era verificato l’incidente non era segnalato il senso unico nella direzione opposta a quella percorsa dall’attore.

2. Il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 7 giugno 2013 ha ritenuto inadeguata e fuorviante la segnaletica stradale, affermando la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al Comune.

3. Avverso tale decisione proponeva appello l’amministrazione comunale e P.G. spiegava appello incidentale condizionato.

4. Con sentenza pubblicata il 10 febbraio 2015 la Corte d’Appello di Cagliari accoglieva l’appello proposto dal Comune di Siliqua e rigettava la domanda di danni formulata da P.G. del quale rigettava anche l’appello incidentale.

5. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione P.G. sulla base di tre motivi.

6. Resiste il Comune di Siliqua con controricorso.

7. P.G. deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La motivazione viene redatta in forma semplificata in adempimento di quanto previsto dal Decreto n. 136 del 2016 del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, non avendo il presente provvedimento alcun valore nomofilattico.

2. Con i motivi di ricorso si denuncia: con il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione al combinato disposto dell’art. 12 disp. gen. e dell’art. 135 reg. esec. att. nuovo C.d.S., commi 24 e 25.

3. Rileva il ricorrente come la segnaletica fosse poco chiara ed in contrasto con i principi di tutela della sicurezza posti a fondamento del Codice della Strada. Inoltre risulterebbe incompleta, perchè il Comune avrebbe dovuto apporre, oltre al cartello di senso unico parallelo, esistente, anche quello di divieto di svolta a destra (cioè nella direzione opposta a quella indicata dall’unico cartello esistente), tanto è vero che dell’art. 135 reg. esec. att. C.d.S., comma 25, prevede che il cartello di senso unico parallelo deve essere apposto dopo la installazione del segnale di senso vietato dal lato interdetto alla entrata. Nel caso di specie vi era un unico cartello che segnalava il senso unico di (OMISSIS) verso destra rispetto a chi, come il conducente dell’autovettura D., proveniva da (OMISSIS) il quale, sulla base di tale segnale aveva il ragionevole convincimento che da (OMISSIS), posto alla sua destra, non potesse provenire alcun mezzo trattandosi di strada a senso unico.

4. Con il secondo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 115 c.p.c. e all’art. 360c.p.c., n. 5.

5. Rileva il ricorrente che, ne dallo schizzo planimetrico redatto dai carabinieri, ne dal verbale dei militari, nè dalle prove orali sarebbe emerso che lo stesso percorreva (OMISSIS) contromano, pertanto tale circostanza è stata posta a fondamento della decisione di primo e secondo grado, ma non risulta provata sulla base dei mezzi istruttori espletati.

6. Con il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disp. gen. e degli artt. 140, 141 e 145 C..S., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

7. La Corte territoriale non avrebbe valutato il comportamento di D. anche con riferimento al canone della comune diligenza riguardo alla manovra di attraversamento dell’incrocio, per cui avrebbe dovuto utilizzare massima prudenza per prevenire l’eventuale comportamento imprudente degli altri utenti della strada. L’automobilista avrebbe dovuto moderare la velocità, eventualmente arrestare il mezzo, mentre il sinistro si è verificato quando i veicoli procedevano a velocità non moderata sulla base dei danni subiti dal conducente del motociclo.

8. Il primo motivo è manifestamente infondato poichè la Corte territoriale ha argomentato il giudizio di adeguatezza della segnaletica stradale solo sulla base dei dati normativi. Non è contestato che l’incrocio in questione fosse regolato dal segnale di freccia direzionale verso sinistra, che viene descritto come segnale di senso unico parallelo e che è installato parallelamente all’asse stradale per indicare che la strada è a senso unico. Il citato articolo 135 del regolamento prevede proprio che il segnale di senso unico parallelo deve essere utilizzato nelle intersezioni per indicare che “sulla strada intersecata la circolazione è regolata a senso unico, precisandone nel contempo il verso”. Non è contestato che il cartello fosse perfettamente visibile per chi, come il ricorrente, proveniva da via (OMISSIS) in quanto posto di fronte dalla strada e al centro dell’incrocio. La considerazione secondo cui il senso unico fosse precedente all’altezza dell’incrocio deriva dal fatto che il citato art. 135, specifica che il segnale indica che “sulla strada intersecata” vi è un unico senso di marcia, il che significa che tutta la strada intersecata è a senso unico. Da ciò discende che l’unica condotta consentita era quella della svolta a sinistra, così come indicato dal cartello, mentre la svolta a destra era necessariamente vietata.

9. Il secondo motivo è inammissibile poichè si richiede la Corte di legittimità di valutare i fatti di causa ed, in particolare, il contenuto degli atti istruttori menzionati (dichiarazioni testimoniali, contenuto del rapporto redatto dai carabinieri e della relativo schizzo planimetrico).

10. Analoghe considerazioni riguardano il terzo motivo con il quale il ricorrente deduce la responsabilità del conducente dell’autovettura, D.. Anche in questo caso il ricorrente chiede alla Corte di legittimità di rivedere la valutazione mezzi di prova prospettando una lettura maggiormente in linea con la tesi sostenuta dal ricorrente. Quanto alla violazione di legge il motivo consiste, comunque, in una valutazione sull’adeguatezza della motivazione che, al contrario, oltre che essere analitica e puntuale è sicuramente adeguata e aderente alle risultanze processuali. Infine, la censura, con riferimento al vizio di motivazione costituente la seconda parte del terzo motivo, è manifestamente infondata poichè la Corte territoriale ha specificamente motivato sulla base degli atti di causa e della documentazione acquisita. Pertanto, sulla base del nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile al caso di specie, la censura non può essere presa in esame.

11. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo seguono la soccombenza, dandosi atto della insussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 9.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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