Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7046 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 12/03/2020), n.7046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3319-2018 proposto da:

O.M., O.B., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA BADIA DI CAVA 62, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

ARCANGELI, rappresentati e difesi dall’avvocato ERNESTO DE SANCTIS

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.F., G.M.L., G.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CHIANTI 4, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRA GIUNTI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNI ANANIA giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1164/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 22/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

A seguito di appello degli odierni ricorrenti, la Corte d’Appello di Genova con la sentenza n. 1164 del 22 settembre 2017 ha rigettato l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 707 del 15 febbraio 2011 con la quale era stata rigettata la domanda di nullità per falsità materiale ed ideologica del testamento olografo della defunta O.L., pubblicato con atto per notar Gr. del 2/9/2005.

La Corte distrettuale riteneva che il testamento impugnato era munito di tutti i requisiti di forma e di sostanza prescritti per la sua validità.

La CTU esperita nel corso del giudizio di primo grado era stata svolta nel contraddittorio delle parti ed il perito d’ufficio aveva avuto anche modo di replicare alle osservazioni dei consulenti di parte, pervenendo alla conclusione della validità ed olografia dell’atto di ultima volontà.

In tal senso non rilevava la circostanza che il testamento risultasse redatto con penne di colore diverso, in quanto ciò confortava il convincimento che fosse stato predisposto in momenti successivi, ma da una unica mano la cui grafia corrispondeva, anche alla luce delle verifiche tecniche compiute, a quella della de cuius.

Ciò rendeva quindi superflue le richieste istruttorie avanzate dagli appellanti.

Ribadita la correttezza anche della condanna degli O. al pagamento delle spese di lite, la sentenza poi osservava che era stata richiesta la divisione secondo le norme della successione legittima dei soli beni immobili descritti in citazione, che però corrispondevano a quelli che erano stati oggetto delle disposizioni testamentarie, il che determinava il rigetto del motivo di appello con il quale ci si doleva del mancato accoglimento della domanda di divisione dei beni non indicati in testamento.

O.B. ed O.M. hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza sulla base di due motivi. Gli intimati hanno resistito con controricorso.

Il primo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 602 e 606 c.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. laddove la Corte distrettuale ha concluso per la validità del testamento impugnato.

Trattasi di conclusione che appare inficiata da una erronea applicazione dei criteri di valutazione delle prove, attesa anche l’assenza di metodo con la quale è stata condotta la CTU grafologica.

I giudici di merito si sono adeguati passivamente alle risultanze della CTU senza motivare circa le ragioni per tale adesione, malgrado le numerose eccezioni sollevate dalla difesa dei ricorrenti.

Il secondo motivo denuncia omessa e/o insufficiente motivazione circa le specifiche censure mosse alla consulenza tecnica svolta in primo grado ed in particolare quanto alla richiesta di rinnovazione della CTU, inopinatamente disattesa, con la conseguente violazione anche dell’art. 132 c.p.c., n. 4. In prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, con contestuale accettazione di parte contro ricorrente.

In conseguenza di ciò, il processo va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c..

Nulla per le spese, ex art. 391 c.p.c., comma 4, atteso che i controricorrenti ha dichiarato di aderire alla rinuncia al ricorso.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 novembre 2019

Depositato in cancelleria il 12 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA