Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7046 del 11/04/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 7046 Anno 2016
Presidente: MIGLIUCCI EMILIO
Relatore: PICARONI ELISA

SENTENZA

sul ricorso 18655-2011 proposto da:
CRgVATIN MARIA CRVMRA36R63E355L, MAIELLO RAFFAELE
MLLRFL38R171480L, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA LUNGOTEVERE PRATI 22, presso lo studio
dell’avvocato MARIA

PAOLA

DI

BIAGIO,

che

li

rappresenta e difende;
– ricorrenti –

2016
contro

55
PASTORINO

GIUSEPPINA

ALFREDA

PSTGPP36DA4F926F,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. P. DA
PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA

Data pubblicazione: 11/04/2016

CONTALDI, rappresentata e difesa dall’avvocato BARBARA
PASQUALI;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 588/2010 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 14/05/2010;

udienza del 14/01/2016 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI;
udito l’Avvocato MARIA PAOLA DI BIAGIO, difensore dei
ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato BAR4BARA PASQUALI, difensore della
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Ritenuto in fatto
1. – È impugnata la sentenza della Corte d’appello di Genova, depositata il 14 maggio 2010, che ha rigettato l’appello
proposto da Maria Crevatin e Raffaele Maiello avverso la sen-

Alfreda Pastorino.
1. – Il giudizio di primo grado – introdotto dai sigg.
Crevatin-Maiello, proprietari di terreno sottostante la proprietà Pastorino, per ottenere la condanna della convenuta
alla rimessione in pristino dei luoghi, previo accertamento
dei danni provocati dall’anomalo scolo delle acque – si era
concluso con sentenza di rigetto.
1.1. – La Corte d’appello confermava la decisione, richiamando lo stato dei luoghi, quale risultava dall’accertamento
tecnico preventivo e dalla CTU disposta nel giudizio di primo
grado, e l’assenza di interventi addebitabili alla proprietà
del fondo sovrastante con effetto modificativo del naturale
deflusso delle acque. Gli inconvenienti lamentati dai proprietari dei terreni sottostanti erano dovuti ad una serie di concause, nessuna delle quali riconducibile al comportamento della sig.ra Pastorino.
2. – Per la cassazione della sentenza d’appello hanno proposto ricorso Maria Crevatin e Raffaele Maiello, sulla base di
tre motivi.
Resiste con controricorso Giuseppina Alfreda Pastorino.

tenza del Tribunale di Savona, e nei confronti di Giuseppina

Considerato in diritto
1. – Il ricorso è infondato.
1.1. – Con il primo motivo è dedotta violazione e falsa
applicazione dell’art 913 cod. civ., e si contesta che la Cor-

dalla proprietaria dei terreni sovrastanti, come accertato dal
CTU.
2. – Con il secondo motivo è dedotto vizio di motivazione,
in assunto contraddittoria, per avere la Corte d’appello riconosciuto l’esistenza di opere e interventi posti in essere
dalla proprietaria dei terreni sovrastanti, con effetti sulla
regimazione delle acque, e poi negato l’aggravamento della situazione anteriore in danno dei terreni sottostanti.
3. – Con il terzo motivo è dedotta erronea valutazione
delle risultanze istruttorie, in particolare degli esiti della
CTU.
3.1. – Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente per l’evidente connessione, sono infondate.
3.1.1. – L’art. 913 cod. civ., in tema di scolo delle acque, ponendo a carico del proprietario sia del fondo inferiore
che di quello superiore l’obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno, non vieta tutte le possibili modificazioni incidenti sul deflusso naturale delle acque, ma
soltanto quelle che alterino apprezzabilmente tale deflusso,
rendendo più gravosa la condizione dell’uno o dell’altro fondo

2

te d’appello non avrebbe tenuto conto dei lavori effettuati

(ex plurimis, Cass., sez. 2^, sentenza n. 13097 del 2011). Tale valutazione, involgendo accertamenti di fatto, è rimessa
istituzionalmente al giudice del merito e, se adeguatamente
motivata, non è censurabile in sede di legittimità (Cass.,

3.1.2. – Nel caso di specie, la Corte d’appello ha evidenziato che, alla luce delle consulenze espletate, non risulta
provato alcun nesso causale tra le opere realizzate dalla proprietaria del terreno sovrastante e lo scolo delle acque, posto che il deflusso delle acque riscontrato dal consulente non
è risultato in sostanza difforme da quello naturale.
La motivazione resa dalla Corte d’appello risulta adeguata
e logicamente congruente, e come tale immune da censure, mentre il ricorso si risolve nella sollecitazione di un inammissibile riesame delle risultanze istruttorie – CTU e prove testimoniali espletate nel giudizio di primo grado – tanto più
che il ricorso sul punto è carente di autosufficienza, in
quanto non riporta il contenuto dei mezzi istruttori richiamati

(ex plurimis,

Cass., sez. 6^-L, ordinanza n. 17915 del

2010).
4. – Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI

3

sez. 2^, sentenza n. 13301 del 2002).

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre
accessori di legge.

zione civile della Corte suprema di Cassazione, il 14 gennaio

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Se-

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