Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7045 del 20/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 20/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.20/03/2017),  n. 7045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18683/2014 proposto da:

G.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPNIO LETO

2, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO STRONATI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO BONIFICA TEVERE AGRO ROMANO, in persona del suo Presidente

Dott.ssa L.F., elettivamente domiciliata in ROMA, V.

ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato ARCANGELO GUZZO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO

MARTINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 250/2013 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI

OSTIA, depositata il 27/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha chiesto

l’inammissibilità comunque l’integrale rigetto del motivo di

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.L. conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, Sezione distaccata di Ostia Lido, il Consorzio di bonifica Tevere e Agro Romano, esponendo di beneficiare della concessione di acqua dall’acquedotto nel bacino di (OMISSIS) nella misura di metri cubi 0,5 giornalieri e ciò sino all’anno 2004, lamentando di aver ricevuto avviso di pagamento per cifre esorbitanti non rapportate ai consumi massimi fissi (“a bocca tarata”) e chiedendo dichiararsi l’illegittimità di tali pretese.

2. Costituitosi il Consorzio di Bonifica, il Giudice di Pace, con sentenza n. 1176 del 2009, rigettava la domanda, rilevando che il calcolo eseguito dal consorzio doveva ritenersi corretto.

3. Avverso tale decisione aveva proposto appello al G. davanti al Tribunale, Sezione Distaccata di Ostia, rilevando che, se la erogazione dell’acqua, sino al 2004, era predeterminata dalla cd bocca tarata, l’importo richiesto dal Consorzio risultava esorbitante rispetto a tali consumi.

4. Il Tribunale, con sentenza del 27 maggio 2014, rigettava l’appello rilevando che i consumi di acqua non erano superiori ai metri cubi attribuiti ad ogni consorziato.

5. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la G. affidandosi ad un unico articolato motivo.

6. Il Consorzio di bonifica Tevere e Agro Romano deposita controricorso.

7. La ricorrente deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La motivazione viene redatta in forma semplificata in adempimento di quanto previsto dal Decreto n. 136 del 2016 del Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione, non avendo il presente provvedimento alcun valore nomofilattico.

2. Con l’unico articolato motivo di ricorso si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. In particolare, il Tribunale avrebbe errato ritenendo che il consumo massimo addebitato era inferiore a 500 m3 di acqua annui, mentre il contratto sottoscritto dalle parti prevedeva l’erogazione massima, con il sistema a bocca tarata, di 500 litri giornalieri, per un totale di 182,5 m3 annui.

3. Il ricorso è inammissibile per mancanza di autosufficienza poichè, oltre alla considerazione che buona parte delle deduzioni contenute nelle pagine successive alla undicesima sono ripetitive e non riferibili al motivo del ricorso, non vi è alcuna indicazione del contenuto della convenzione, che non viene trascritto nè individuato all’interno del fascicolo di parte. Conseguentemente, poichè il Tribunale fa riferimento a consumi di acqua non superiori a metri cubi 500 non è possibile verificare neppure la correttezza delle differenti considerazioni contenute nel ricorso introduttivo.

4. Per il resto si prospetta un vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, non consentito e l’indagine ha ad oggetto soltanto inammissibili profili in fatto.

5. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

7. Il ricorso è stato proposto avverso una sentenza depositata il 15 marzo 2013 e dunque dopo l’entrata in vigore della riforma processuale introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. Al presente giudizio è di conseguenza applicabile l’art. 385 c.p.c., comma 4, il quale – introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, ed applicabile ai giudizi di cassazione avverso sentenze pronunciate dopo la sua entrata in vigore, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. citato – consente la condanna del ricorrente che abbia agito con colpa grave al pagamento di una somma, equitativamente determinata, in favore della controparte.

8. L’art. 385 c.p.c., comma 4, infatti, è stato abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46: tuttavia, per espressa previsione dell’art. 58, comma 1, di quest’ultima legge, le disposizioni ivi contenute che modificano il codice di procedura civile “si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, con la precisazione che per “giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore” della L. n. 69 del 2009, debbono intendersi quelli iniziati in primo grado dopo il suddetto momento.

9. Ai fini della condanna ex art. 385 c.p.c., comma 4, ovvero ex art. 96 c.p.c., comma 3, l’infondatezza “in iure” delle tesi prospettate in sede di legittimità, in quanto contrastanti con la giurisprudenza consolidata, costituisce indizio di colpa grave così valutabile in coerenza con il progressivo rafforzamento del ruolo di nomofilachia della Suprema Corte.

10. L’ipotesi ricorrente nel caso di specie di proposizione di un ricorso privo di autosufficienza, così prospettando un motivo inammissibile per consolidato orientamento pluridecennale, e comunque anche non più consentito dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5, costituisce per giurisprudenza di questa Corte indice di colpa grave (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3376 del 22/02/2016 (Rv. 638887).

11. La ricorrente va, pertanto, condannata al pagamento di una somma, equitativamente determinata, in favore del controricorrente.

12. Nel caso di specie, tale somma può identificarsi col dispendio di tempo ed energie necessariamente impiegati per i colloqui col difensore e l’approntamento della difesa.

13. Tale pregiudizio, considerati la durata del processo e l’oggetto di esso, può equitativamente liquidarsi ex art. 1226 c.c., in Euro 1800 attuali.

14. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 2.200, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge e condanna, in favore del controricorrente, alla somma di Euro 1.800 ai sensi dell’art. 385 c.p.c., oltre interessi nella misura legale decorrenti dal deposito della sentenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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