Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7045 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 12/03/2020), n.7045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29417-2017 proposto da:

G.B., domiciliata in ROMA presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione e rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO

PAGANELLI e PAOLA MAI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.P., G.G., G.F.,

GI.FE., GI.FR., G.P., domiciliati

in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e

rappresentati e difesi dagli avvocati GIANLUCA DORO, VERONICA

FIORETTO giusta procura a margine del ricorso;

– controricorrenti –

e contro

GI.FE., GI.FR., G.G.,

P.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2214/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;

Lette le memorie depositate da entrambe le parti.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con citazione notificata il 6 luglio 1992 G.B., premesso che il 28 marzo 1989 era deceduto il padre, Gi.Pi., lasciando eredi legittimi la moglie, M.E., ed i figli G.F., Gi.Fe., Gi.Fr., G.P., G.G. e G.M., convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Padova i coeredi chiedendo che venisse accertata la natura simulata o di donazioni indirette di alcune vendite effettuate in vita dal de cuius a favore dei figli e che previa collazione e riduzione delle liberalità lesive del suo diritto si disponesse la divisione dell’asse ereditario.

A seguito del decesso della M., il processo venne riassunto nei confronti dei suoi eredi.

Con ricorso depositato in data 5 aprile 2001 G.B., premesso di essere nel possesso di un immobile caduto nella successione dei suoi genitori sito in San Giorgio delle Pertiche, del quale occupava in via esclusiva tre stanze, cucina e bagno, convenne in giudizio il fratello Gi.Fe., lamentando che questi, approfittando di una sua momentanea assenza, aveva sostituito la serratura, di fatto spogliandola del possesso dell’immobile, e chiedendo di essere reintegrata nel possesso.

Il ricorso venne rigettato e le due cause riunite.

Con sentenza del 29 agosto 2002 il Tribunale di Padova dichiarò la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande di cui ai punti 1 e 2 della citazione, ordinò la cancellazione della trascrizione della domanda di cui al punto 1, rigettò la domanda possessoria della G. disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per l’accertamento a mezzo di ctu della consistenza dell’asse ereditario, per determinare il valore dei beni donati da sommare al relictum.

Quindi, con sentenza emessa il 13 gennaio 2005, il Tribunale dispose la divisione del compendio ereditario relitto da Gi.Pi. assegnando a G.F., Gi.Fe., Gi.Fr., G.P., G.G. e G.M. l’intero compendio, e condannando i predetti a corrispondere all’attrice a titolo di conguaglio la somma di Euro 198.030,00 con la rivalutazione fino al passaggio in giudicato della sentenza, oltre agli interessi sulla somma di anno in anno rivalutata dal 27 ottobre 2003 al saldo.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 17 dicembre 2007, rigettò il gravame.

La Corte di merito giudicò inammissibile per difetto di specificità dei motivi, e comunque priva di fondamento, la doglianza relativa alla esclusione da parte del primo giudice della sussistenza di lesioni alla quota di legittima per effetto delle due donazioni fatte dal de cuius, tenuto conto che per contestare la correttezza della pronuncia l’appellante non aveva usato altro argomento se non l’asserita esistenza di altre donazioni per tre milioni di Euro, che non sarebbero state prese in considerazione dal giudicante nell’escludere la sussistenza della lesione di legittima. Quanto all’affermazione dell’appellante, che lamentava che non si sarebbero considerate le donazioni e non si sarebbe valutato tutto il compendio ereditario, rilevò il giudice di secondo grado che si trattava di affermazione apodittica, inidonea ad assurgere a motivo ammissibile di impugnativa, in quanto non supportata da alcuna motivata argomentazione atta a convalidare l’assunto. Quanto alla doglianza relativa alla ritenuta indivisibilità del compendio, la Corte rilevò che l’appellante sosteneva che oggetto di indagine doveva essere la verifica della possibilità di stralciare dall’asse ereditario una quota in natura pari ad un settimo a lei spettante, e che quindi le premesse dalle quali il giudice traeva la conclusione che l’asse ereditario non era comodamente divisibile, e cioè la inidoneità, data la consistenza dell’asse ereditario a consentire la formazione di sette porzioni in natura, non erano corrette. L’appellante sosteneva che poichè gli altri coeredi non avevano chiesto la divisione, ma avevano dichiarato di voler rimanere in comunione tra loro, ciò che doveva essere individuato era unicamente la porzione in natura pari ad un settimo del valore del compendio da stralciare dall’asse ereditario e da attribuire all’appellante.

Al riguardo la Corte di merito osservò che l’asse ereditario immobiliare relitto era descritto dal ctu come un ampio terreno recintato, sul quale sorgevano cinque distinti fabbricati (una villa padronale, un modesto fabbricato retrostante alla villa, di cui costituiva il garage, un capannone artigianale, un “barco” agricolo adibito a rimessa e deposito, e un edificio coevo alla villa costruito a fianco di quest’ultima. Il valore dell’asse ereditario comprensivo dei mobili di arredo, e considerate le donazioni, era stato indicato dal ctu, con valutazione che non aveva formato oggetto di motivata censura, in complessivi Euro 1.574.710,00 con valutazione al 2003, con la conseguenza che la quota spettante a ciascun coerede era pari ad Euro 224.958,57.

Dalla ctu si evidenziava altresì la indivisibilità del compendio, stante la impossibilità di pervenire alla formazione in natura di sette lotti di pari valore, da assegnare a ciascuno dei coeredi. Neppure l’appellante aveva offerto la dimostrazione che l’asse potesse essere diviso in natura in sette parti. Ella intendeva, in effetti, non già affermare la divisibilità del compendio, ma piuttosto conseguire lo stralcio in natura di una porzione corrispondente alla quota di sua pertinenza, pretendendo di individuare detta porzione in uno degli appartamenti a suo dire ricavabili dalla villa padronale. Ciò posto, la Corte rilevò che la causa non aveva ad oggetto tale stralcio, ma la divisione dell’intero compendio, richiesta anche dagli altri coeredi, i quali, tuttavia, in ragione della indivisibilità del compendio, avevano chiesto l’assegnazione dell’intero compendio ai sensi dell’art. 720 c.c. La richiesta di assegnazione dell’intero compendio, non comodamente divisibile in quote pari al numero dei condividenti, formulata dai coeredi aventi la quota maggiore, costituiva l’unica alternativa alla vendita all’asta del compendio medesimo.

Ai fini dell’accoglimento della richiesta era del tutto irrilevante la valutazione della possibilità di ricavare due appartamenti dalla villa padronale. Secondo la Corte lagunare, neppure la ipotizzata creazione di due unità abitative avrebbe determinato la conseguenza di consentire la divisione in natura dell’intero compendio con la formazione di sette quote di pari o di consimile valore. Quanto alla doglianza formulata dall’appellante, relativa alla presunta determinazione del compendio in misura non corrispondente all’attuale valore dei beni, la valutazione dell’asse risaliva alla perizia del 2003 e l’appellante non aveva neppure dedotto che da detta data fossero intervenute particolari congiunture incidenti sulla valutazione degli immobili che ne avessero comportato variazioni di valore diverse e maggiori rispetto all’andamento del fenomeno inflattivo, tali quindi da giustificare un aggiornamento della valutazione del compendio effettuata dal consulente nel giudizio di primo grado al fine della rideterminazione del conguaglio spettante all’appellante.

A seguito di ricorso di G.B., questa Corte con la sentenza n. 1668/2015 ha cassato la decisione gravata, evidenziando che i convenuti avevano manifestato la volontà di mantenere la comunione con riferimento alle quote loro spettanti, ottenendo l’assegnazione congiunta di una quota pari alla somma delle loro singole quote, sicchè doveva ritenersi sussistere, ai sensi dell’art. 729 c.c., un’ipotesi di porzioni diseguali, con la conseguente impossibilità di procedere all’assegnazione delle quote mediante sorteggio e necessità, quindi, di disporre l’attribuzione delle stesse da parte del giudice, atteso che l’alterazione dell’originaria uguaglianza delle quote ereditarie, dovuta alla richiesta di alcuni coeredi di attribuzione di una porzione corrispondente ad una quota pari alla somma delle singole quote loro spettanti, determina un inevitabile riflesso sulle modalità di attuazione della divisione.

A fronte di tale richiesta, l’errore della Corte di merito era consistito nel non prendere in considerazione la possibilità di ricorrere all’indicata modalità di realizzazione della divisione alla luce della volontà manifestata dai coeredi della prima di restare in comunione fra loro.

Pertanto il giudice del rinvio avrebbe dovuto riesaminare alla stregua dei rilievi svolti, la possibilità di addivenire ad una divisione in natura.

Riassunta la causa, la Corte d’Appello di Venezia con la sentenza n. 2214 del 12 ottobre 2017 ha attribuito l’intero compendio ereditario ai convenuti, con la condanna al versamento dell’eccedenza in favore dell’istante.

A tal fine, dopo avere ritenuto inammissibili, in quanto in contrasto con i principi propri del giudizio di rinvio, le richieste dei convenuti di modificare l’originaria richiesta di rimanere in comunione, osservava che dalle risultanze della CTU emergeva con assoluta certezza che non fosse possibile ricavare all’interno della villa padronale caduta in comunione due autonomi appartamenti.

In tal senso deponeva la necessità di compiere dei radicali interventi di manutenzione straordinaria, stante l’impossibilità di procedere ad interventi parziali ovvero limitati.

Inoltre la creazione di un autonomo appartamento all’interno della villa avrebbe determinato un consistente deprezzamento del bene che di fatto avrebbe perso le sue caratteristiche di dimora padronale.

Il frazionamento avrebbe poi imposto il mantenimento della comproprietà sull’area scoperta con lo snaturamento del giardino all’italiana che contorna la villa.

Quanto al parere positivo espresso in ordine alla creazione di due appartamenti da parte della commissione edilizia del Comune di San Giorgio delle Pertiche, la sentenza di appello sottolineava come lo stesso parere imponeva dei lavori di completa ristrutturazione che il consulente di parte convenuta aveva quantificato nell’elevata cifra di Euro 180.000,00. Inoltre il parere era stato emesso sulla base di una richiesta che riportava, in maniera non veritiera, che originariamente già esistessero due diversi appartamenti, circostanza questa che era invece non riscontrabile alla luce anche delle verifiche del consulente d’ufficio.

Attesa quindi la non comoda divisibilità dell’asse lo stesso andava assegnato ai convenuti quali titolari della maggiore quota congiunta, con condanna al versamento dell’eccedenza in favore dell’attrice.

Per la cassazione di tale sentenza G.B. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi.

Gli intimati hanno resistito con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 384 c.p.c. in quanto la sentenza del giudice del rinvio avrebbe tradito il principio di diritto espresso dalla precedente sentenza di questa Corte.

I giudici di rinvio avevano conferito il mandato al Ctu di verificare la possibilità di pervenire alla formazione di sette quote, sebbene il principio di diritto espresso imponesse solo di verificare la formazione di due quote di cui avente una consistenza di 6/7 e l’altra di 1/7.

Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 718,720,729 e 732 c.c..

Assume la ricorrente che la volontà del legislatore è quella di privilegiare l’attribuzione dei beni in natura ai condividenti, e che la stessa è stata evidentemente tradita dal giudice del rinvio, il quale ha concluso per l’indivisibilità della massa comune, sebbene fossero stati predisposti vari progetti di divisione in natura.

Inoltre il compendio immobiliare risulta composto di vari beni, oltre la villa padronale, così che la quota dell’attrice poteva anche concentrarsi su beni diversi dalla villa e dalle sue parti pertinenziali.

I due motivi, che possono essere congiuntamente esmainatio per la loro connessione, sono fondati.

Ed, invero, indipendentemente dall’erroneo incarico conferito al CTU, dalla motivazione della sentenza gravata emerge con nettezza che la valutazione circa la comoda divisibilità è stata condotta attenendosi proprio ai criteri dettati dalla precedente sentenza di legittimità, essendosi per l’appunto ritenuto che la consistenza della villa padronale e le conseguenze imposte dalla adozione di un progetto volto a ricavare un appartamento da attribuire alla ricorrente, determinassero una consistente perdita di valore della massa, assoggettando permanentemente al regime di comproprietà l’area scoperta, ed evidenziando altresì la necessità di affrontare esosi costi di ristrutturazione, sulla scorta delle indicazioni offerte dal consulente di parte convenuta.

La valutazione circa la possibilità di riscontrare la comoda divisibilità in natura è stata condotta proprio attenendosi all’indicazione delle quote fatta dalla sentenza n. 1668/2015, dovendosi quindi escludere la ricorrenza del vizio in esame.

Tuttavia risulta erronea la valutazione de qua in quanto limitata alla sola possibilità di ricavare le quote, come dettate dalla precedente sentenza di questa Corte, limitatamente alla sola villa padronale.

Ed, invero in disparte l’inconferenza del richiamo alla previsione di cui all’art. 732 c.c., come si ricava dalla stessa lettura della sentenza n. 1668/2015 di questa Corte, “l’asse ereditario immobiliare relitto era descritto dal ctu come un ampio terreno recintato, sul quale sorgevano cinque distinti fabbricati (una villa padronale, un modesto fabbricato retrostante alla villa, di cui costituiva il garage, un capannone artigianale, un “barco” agricolo adibito a rimessa e deposito, e un edificio coevo alla villa costruito a fianco di quest’ultima”). La valutazione svolta dal giudice del rinvio ai fini dell’applicazione dell’art. 720 c.c. risulta evidentemente limitata alla sola possibilità di ricavare una quota in natura di valore corrispondente alla quota ideale della ricorrente (1/7) all’interno della villa padronale, senza minimamente peritarsi di verificare se i diritti di comunione della stessa parte potessero invece concentrarsi su altri beni che, da quanto si ricava dalla descrizione della ctu, sopra riportata, sembrerebbero essere autonomi dalla villa stessa.

La sentenza gravata ha quindi falsamente applicato la norma di cui all’art. 720 c.c. avendo concentrato il giudizio di comoda divisibilità su uno solo dei beni comuni (sebbene sia indubbiamente quello di maggior valore) senza quindi estendere la valutazione all’intera massa, onde verificare se fosse possibile l’apporzionamento degli immobili secondo le quote dettate dalla sentenza che aveva cassato la prima decisione della Corte distrettuale.

Nè può dedursi che in sede di rinvio le conclusioni dell’odierna ricorrente fossero incentrate sulla richiesta di ottenere l’attribuzione di un appartamento all’interno della villa, dovendosi in tal senso evidenziare che, a differenza di quanto invece previsto per la richiesta di attribuzione del bene non comodamente divisibile ex art. 720 c.c., attribuzione che non può essere disposta se non vi sia stata una preventiva richiesta della parte, l’eventuale preferenza per una delle parti ai fini della divisione in natura, e dell’attribuzione di uno specifico lotto, non hanno alcun carattere vincolante nè dettano una regola preferenziale per il giudice, costituendo dei meri suggerimenti dai quali il giudice è libero di discostarsi.

In tal senso rileva poi che ai fini della formazione del progetto di divisione, attesa la reciprocità dell’interesse a pervenire allo scioglimento della comunione che connota la posizione di tutti i condividenti, e tenuto conto della portata assolutamente residuale che deve avere la conclusione circa la non comoda divisibilità, essendo prioritaria l’esigenza di addivenire alla divisione in natura, come desumibile anche dalle norme di cui agli artt. 726 e 727 c.c., la Corte d’Appello era comunque chiamata a valutare la possibilità di addivenire ad una divisione in natura tenuto conto di tutti i beni facenti parte della comunione (e ciò peraltro in conformità di quelle che erano alcune delle soluzioni prospettate dall’ausiliario d’ufficio), ancorchè non fossero satisfattive delle aspettative delle parti, stante la detta esigenza prioritaria di assicurare la divisione in natura.

Ne consegue che, ancorchè non sia stata soddisfatta quella che era l’aspirazione della parte ricorrente, atteso il diritto a ricevere ove possibile una parte dei beni in comunione in natura, sussiste l’interesse a proporre il ricorso avverso la sentenza che abbia negato la divisione in natura, pur avendone il consulente prospettato la fattibilità, limitando il giudizio a solo alcuni dei beni in proprietà indivisa.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d’Appello di Venezia.

L’accoglimento del secondo motivo determina poi l’assorbimento del terzo motivo con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonchè artt. 101,61 e 201 c.p.c., per avere i giudici del rinvio fatto richiamo alle generiche indicazioni della CTU, riportandosi quanto alla quantificazione dei costi necessari per la realizzazione di un autonomo appartamento alle indicazioni fornite dal consulente di parte convenuta, le quali non possono assumere carattere vincolante, provenendo da un soggetto privo del carattere della imparzialità e terzietà.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il secondo motivo, ed assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 12 marzo 2020

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