Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7045 del 11/04/2016


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 7045 Anno 2016
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10430-2011 proposto da:
CONDOMINIO VIA SAN GIROLAMO EMILIANI N 15 ROMA
80147360582, IN PERSONA DEL SUO AMM.RE P.T.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDO DEGLI
UBALDI 250, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO
CORRADI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LUIGI GALLONI;
– ricorrente –

2015
2327

Nonché da:
CONDOMINIO VIA MONTEVERDE N 29 ROMA 80147360582, IN
PERSONA DEL SUO AMM.RE E LEGALE RAPP.TE,
elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA

GIOVANNI

DE

CALVI 6, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

Data pubblicazione: 11/04/2016

TOMBOLINI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

CONDOMINIO VIA SAN GIROLAMO EMILIANI N 15 ROMA
80147360582, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEGLI

UBALDI

250,

presso

dell’avvocato MARCELLO CORRADI,

lo

studio

lo rapplut,n1,1

difende unitamente all’avvocato LUIGI GALLONI;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 926/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 03/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/12/2015 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D’ASCOLA;
udito l’Avvocato Corradi Marcello e l’Avv. Galloni
Luigi difensori del ricorrente che hanno chiesto
l’accoglimento degli scritti difensivi, se non fosse
accoglibile il ricorso incidentale chiedono
l’inammissibilità dello stesso o, in subordine, il
rigetto;
udito l’Avv. Tombolini Roberto difensore del Cond.
Via Monteverde n.29, che ha chiesto raccoglimento
degli scritti depumiLat_i, u il Tinvio della causa per

il deposito della delibera condominiale di delega
dell’Amm.re o rappresentante di condominio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

BALDO

Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo e l’assorbimento dei
restanti motivi del ricorso principale,
l’inammissibilità del ricorso incidentale, perché
retrattivo ai sensi dell’art. 182 cpc, in subordine,

il rigetto dello stesso.

Il Collegio
Rilevato che il Condominio di via Monteverde 29 in Roma si è
costituito nel giudizio n. 10430/2011 depositando controricorso
con ricorso incidentale;
secondo le Sezioni Unite

(Cass

18331/2010)

«l’amministratore del condominio, potendo essere convenuto nei
giudizi relativi alle parti comuni ma essendo tenuto a dare senza
indugio notizia all’Assemblea della citazione e del provvedimento
che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell’art. 1131 secondo e
terzo comma cod. civ., puo’ costituirsi in giudizio e impugnare la
sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione
dell’assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria
ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa, per
evitare la pronuncia di inammissibilita’ dell’atto di costituzione
ovvero di impugnazione>>;
ritenuto pertanto che occorre procedere, come indicato dalla
sentenza citata, alla concessione di un termine per adempiere
all’obbligo di depositare il relativo documento;
PQM
Dispone rinvio a nuovo ruolo e concede termine a parte resistente
termine di 90 giorni decorrenti dalla comunicazione dalla
comunicazione della ordinanza per produrre delibera condominiale
di autorizzazione a resistere e proporre ricorso incidentale.
Si comunichi.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della seconda
– ffl
sezione civile il l dicembre 2015
Il Presidente
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Dr Vincenzo Mazzacane
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n.10430-11 D’As

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