Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7044 del 20/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 20/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.20/03/2017),  n. 7044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15901/2014 proposto da:

COMUNE SANTA MARIA LA CARITA’, in persona del Sindaco p.t. Dott.

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, V. ROMEO ROMEI 23,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO INZERILLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANDREA MARICONDA;

– ricorrente –

contro

ACQUA CAMPANIA SPA, in persona dell’Amministratore Delegato e legale

rappresentante ing. CR.FR., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 10, presso lo studio dell’avvocato ROSA

GIUSTINO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

EMILIA MAGGIO;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI GRAGNANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2317/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

Lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha chiesto la

parziale inammissibilità e comunque rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 24 maggio 1995, la S.p.A. Eniacqua Campania aveva convenuto davanti al Tribunale di Torre Annunziata il Comune di Santa Maria La Carità e il Comune di Gragnano per sentirli condannare, in solido o per quanto di rispettiva ragione, a pagare in favore della attrice, quale concessionaria della Regione Campania, l’importo dovuto per la fornitura di acqua potabile effettuata, a partire dall’anno 1992, attraverso la rete dell’acquedotto originariamente gestita dalla Cassa per il Mezzogiorno.

2. Con sentenza n. 1334 del 31 luglio 2003, il Tribunale di Torre Annunziata, in accoglimento della domanda dell’attore, condannava il Comune di Santa Maria La Carità al pagamento della somma di Euro 116.342,71 oltre interessi, dichiarando inammissibile la domanda di rivalsa proposta da tale ente pubblico nei confronti del Comune di Gragnano.

3. Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune di Santa Maria La Carità, in data 29 marzo 2004, sulla base di cinque motivi di impugnazione.

4. Costituitasi Eniacqua Campania S.p.A., successivamente divenuta Acqua Campania S.p.A., contestava i motivi di appello e proponeva appello incidentale per la liquidazione dei corrispettivi sino alla data del 31 dicembre 1994 e per la declaratoria dell’obbligo del Comune di Santa Maria La Carità di corrispondere l’importo dovuto anche per gli anni successivi.

5. Costituitosi il Comune di Gragnano eccepiva l’inammissibilità della domanda di rivalsa e comunque la sua infondatezza.

6. Con sentenza depositata il 7 giugno 2013 la Corte d’Appello di Napoli rigettava l’appello principale e in accoglimento di quello incidentale condannava il Comune di Santa Maria La Carità al pagamento della ulteriore somma di Euro 140.266,71, regolamentando le spese di lite.

7. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Comune di Santa Maria La Carità formulando sei motivi.

8. La S.p.A. Acqua Campania e il Comune di Gragnano resistono in giudizio, depositando separati controricorsi.

9. Entrambe le parti resistenti depositano memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La motivazione viene redatta in forma semplificata in adempimento di quanto previsto dal Decreto n. 136 del 2016 del Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione, non avendo il presente provvedimento alcun valore nomofilattico.

2. Con i motivi di ricorso si denuncia: violazione degli articoli 163 n. 3, 165 e 88 codice di rito e artt. 76 e 77 disp. att., nonchè art. 113 codice di rito, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

3. La Corte ha omesso di decidere sull’eccezione preliminare riguardante la nullità della costituzione della S.p.A. Eniacqua Campania in primo grado, per non avere depositato nei 10 giorni dall’ultima notificazione dell’atto, l’originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione rilevando che dalla certificazione del 18 agosto 1995 della Cancelleria civile risultava il deposito soltanto della nota di iscrizione a ruolo e della “velina” della citazione.

4. Preliminarmente va rilevato che tutti e sei i motivi di ricorso presentano una pluralità di profili di inammissibilità, ma sono accomunati dalla mancanza di specificità e tassatività dei motivi poichè parte ricorrente dispiega congiuntamente doglianze sotto plurimi profili senza analitica indicazione delle specifiche carenze riferibili a ciascuno dei vizi ex art. 360 c.p.c., congiuntamente dedotti.

5. In particolare il ricorrente articola le sue censure su un motivo unitario, basato congiuntamente sull’art. 360, nn. 3, 4 e 5, prospettando una generica violazione o falsa applicazione di norme di diritto, violazione delle norme sulla formazione del giudizio e contraddittoria motivazione su un fatto controverso decisivo, omettendo di indicare chiaramente e senza possibilità di equivoci, sotto quale singolo specifico profilo dell’art. 360, viene proposta la censura (Cass. 31 maggio 2010 n. 13222; Cass. 30 gennaio 2012 n. 1317).

6. Tale profilo rende inammissibile il ricorso poichè, se è vero che il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, è necessario, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Sez. U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015, Rv. 635452). Nel caso di specie la formulazione dei motivi, eguale per tutte le sei censure, non consente di individuare separatamente e autonomamente i vizi prospettati e la riferibilità degli stessi alle tassative ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 c.p.c. (Cass. 22 settembre 2014 n. 19959).

7. Il primo motivo è, altresì, inammissibile poichè generico, in quanto il ricorrente non individua il nocumento concreto che il mancato deposito della documentazione avrebbe apportato. E’ noto che ove il ricorrente non indichi lo specifico concreto pregiudizio subito, l’error in procedendo dedotto non acquista rilievo idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata (Cass. 27 marzo 2013, n. 7747).

8. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 1989, L. n. 59 del 1997, art. 4, D.Lgs. n. 112 del 1998, artt. 86 e 89, D.P.R. n. 218 del 1978, art. 148 e del D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 183, 191 e 192, anche in relazione all’art. 12 disp. gen., nonchè violazione degli artt. 113 e 115 codice di rito ed omesso esame di atti e fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

9. Il ricorrente ha ribadito che il Comune di Santa Maria La Carità non è mai succeduto al Comune di Gragnano, trattandosi di Comune di nuova creazione.

10. Per il resto la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato le risultanze documentali e quelle della consulenza tecnica di ufficio attribuendo valenza giuridica ad atti inconferenti, senza considerare l’inesistenza di atti idonei a qualificare, come utente del servizio idrico, il Comune di Santa Maria La Carità, in assenza di una convenzione scritta stipulata con la S.p.A. Acqua Campania.

11. Il motivo, già inammissibile per la dedotta commistione di motivi (Cass. SU Rv. 635452), sotto l’apparenza di una critica all’efficacia probatoria attribuita dalla Corte territoriale alla documentazione prodotta nel processo, appare rivolto a sollecitare un diverso apprezzamento del materiale probatorio, non consentito in sede di legittimità, cui non compete di valutare il merito della causa, ma solo la correttezza giuridica della valutazione fatta dal giudice di merito (Cass. 24 gennaio 2011 n. 1612).

12. Ulteriore motivo di inammissibilità risiedere nel fatto che il ricorrente prospetta sostanzialmente un errore di fatto, cioè l’omesso esame della documentazione da cui deriva la affermazione di fatti la cui verità è esclusa dalla documentazione. Pertanto, avrebbe dovuto proporre revocazione ai sensi dell’art. 395 codice di rito.

13. Per il resto si chiede alla Corte di legittimità di rivalutare tutto il materiale probatorio, in particolare i risultati della consulenza, limitandosi ad estrarre dei brani della stessa e ciò costituisce ulteriore profilo di inammissibilità

14. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 1193 e 1195 c.c. e artt. 113 e 115 codice di rito per omesso esame di fatti oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

15. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, secondo cui il Comune di Gragnano non avrebbe operato alcuna imputazione del pagamento effettuato in corso di causa e ciò al fine di escludere versamenti effettuati per conto del Comune di Santa Maria, il giudice di merito non avrebbe preso in esame il dato processuale della non contestazione, ricavabile dal contenuto delle note di replica in primo grado della S.p.A. Acqua Campania, con le quali la stessa contestava al Comune di Gragnano di avere riconosciuto la propria posizione debitoria attraverso quei pagamenti, con la conseguenza che il successivo ripensamento della S.p.A. Acqua Campania, effettuato in appello, non avrebbe potuto trovare spazio.

16. Il motivo, inammissibile per quanto detto in premessa, risulta altresì nello stesso modo censurabile perchè il ricorrente si limita a prospettare una lettura delle risultanze istruttorie diversa da quella fornita dal giudice di merito e ciò non è consentito, poichè lo stesso non può limitarsi a proporre un più appagante coordinamento di molteplici dati, poichè tali profili attengono al libero convincimento del giudice rispetto al quale non è possibile prospettare, in sede di legittimità, possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento, rilevanti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Al contrario il ricorrente avrebbe dovuto prospettare una spiegazione logica alternativa che costituisca l’unica possibile.

17. Con il quarto motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 167, 180 e 183 codice di rito, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

18. La ricorrente censura la declaratoria d’inammissibilità della domanda di rivalsa ribadendo che la stessa era diretta conseguenza del comportamento processuale dell’altro convenuto, Comune di Gragnano, con conseguente applicabilità dell’art. 183 nel testo vigente al tempo (comma 4, riprodotto senza modifiche nell’attuale comma 5).

19.11 motivo è inammissibile sotto tre profili: in primo luogo la Corte territoriale richiama un orientamento consolidato della giurisprudenza rispetto al quale il ricorrente non prospetta questioni meritevoli di accoglimento. In secondo luogo l’art. 183 c.p.c., comma 4, vigente all’epoca dell’instaurazione del giudizio si riferisce esclusivamente alla posizione dell’attore, che viene rimesso in termini al fine di introdurre, eccezionalmente, una domanda nuova, che sia diretta conseguenza delle domande riconvenzionali o delle eccezioni del convenuto. La disposizione non opera nei rapporti tra i due convenuti, poichè al convenuto non è consentito di proporre una reconventio reconventionis ove lo stesso non abbia spiegato domanda riconvenzionale. Infine, la domanda di rivalsa avrebbe potuto certamente essere proposta già con la comparsa di risposta, poichè la posizione adottata dal Comune di Gragnano non ha in nessun modo modificato la prospettazione dei fatti.

20. Con il quinto motivo deduce violazione degli artt. 113, 115 e 116 codice di rito per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

21. Il Comune ricorrente lamenta che la decisione adottata dalla Corte territoriale non avrebbe preso in esame le conclusioni della consulenza di ufficio e la documentazione proveniente dal Comune di Gragnano.

22. Il motivo, come anticipato, è inammissibile perchè affidato congiuntamente ed in maniera indistinta alle tre ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c. (Cass. 9 giugno 2011 n. 12721).

23. Il motivo è, altresì, inammissibile per difetto di autosufficienza poichè il ricorrente non indica in che modo le conclusioni del consulente sarebbero contrarie alla valutazione operata dalla Corte territoriale. Nelle conclusioni riportate a pagina 27 del ricorso sono evidenziati profili analoghi a quelli presi in esame dalla Corte territoriale e cioè l’esistenza anche di una presa idrica destinata direttamente al Comune di Santa Maria La Carità e gestita dalla S.p.A. Acqua Campania, fornita di un apposito misuratore intestato al Comune di Santa Maria e posto all’interno dell’area di tale Comune.

24. Con il sesto motivo deduce violazione dell’art. 91 codice di rito in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ritenendo errata la regolamentazione delle spese che, nell’ipotesi di accoglimento del ricorso, dovranno essere poste a carico della parte soccombente.

25. Il motivo non contiene alcuna censura rispetto al criterio adottato per la regolamentazione delle spese da parte della Corte territoriale, poichè il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza e il ricorrente si limita a richiedere una diversa regolamentazione delle spese nel caso di accoglimento del ricorso.

26. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese, del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, nei confronti dei due controricorrenti, SpA Acqua Campana e Comune di Gragnano, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidandole in Euro 12.200, in favore di ciascuno dei controricorrenti, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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