Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7044 del 11/04/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 7044 Anno 2016
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 9490-2011 proposto da:
VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI SPA 02983680279, in
persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi 99, presso lo studio
dell’avvocato STEFANIA RINALDI, rappresentata e difesa dagli
avvocati PIER GIORGIO REBECCHI, LORENZO BARBIERI,
come da procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

Contro
MANNI

LUIGIA,

CARROZZO

GIACOMINA

CRRGNIN33D511066P, elettivamente domiciliati in Roma, Via
Bergamo 43, presso lo studio dell’avvocato ENRICO VEDOVA, che
li rappresenta e difende, come da procura speciale a margine del
controricorso;

controticorrenti avverso la sentenza n. 2546/2010 della CORTE D’APPELLO di

Data pubblicazione: 11/04/2016

VENEZIA, depositata il 29/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/11/2015 dal Consigliere Ippolisto Parziale;
udito l’Avvocato Barbieri e l’avvocato Patrizio Casazza per delega
avvocato Vedova, che si riportano agli atti e alle conclusioni assunte, il

udito il sostituto procuratore generale, dott. Alberto Celeste, che
conclude per l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Così la sentenza impugnata riassume la vicenda processuale.
– «Con ricorso proposto al Tribunale di Venezia depositato il 24.1.2003

Venezia Terminal Passeggeri s.p.a. chiedeva di essere reintegrata nel possesso di
due spai ubicati rispettivamente all’interno della stazione marittima di San
Basilio presso il Terminal Passeggeri di Venezia, occupati sine titulo dalla ditta
individuale Marmi Vincenzo. A sostegno della domanda esponeva: a) di esercitare
per concessione dell’Autorità Portuale di Venezia la gestione del traffico passeggeri
nel porto di Venezia; b) che, per dare esecuzione agli impegni assunti quale
concessionaria, aveva assegnato alla ditta Manni Vincenzo uno spazio di mq.
40,50 all’interno della stazione marittima di San Basilio e uno spazio di mq. 9
presso il Terminai Passeggeri, spazi ove la ditta Marini aveva impiantato l’attività
di somministrazione di cibi e bevande e vendita di tabacchi e di souvenir; c) che
entrambi i rapporti, di durata annuale, erano stati rinnovati ,fino al 31 dicembre
2002; d) che con lettera del 14.10.2002 aveva comunicato la disdetta dei rapporti
in essere con richiesta, rimasta insoddisfatta„ di restituzione degli spa-.d., liberi da
persone o cose. Nessuno si costituiva nella fase interdittale per la ditta Marini,
benché il ricorso e il decreto fossero stati regolarmente notificati. Con ordinanza del
18.3.2003 il giudice designato accoglieva il ricorso e ordinava alla ditta individuale
Vincenzo Marmi, in persona del suo titolare.; di riconsegnare alla s.p.a. L’enezia
Terminal Passeggeri gli spazi di mq. 40,50 ubicati all’interno della Stazione
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primo anche alla memoria depositata;

Marittima di San Basilio (angolo Nord — Est) in L’ene.zia e di 9 mq ubicato in
Venezia presso il Terminal Passeggeri —Fabbricato 108. Nella successiva ja se di
merito si costituiva la ditta Vincenzo Manni eccependo: che la notifica del ricorso
non era stata effettuata al titolare, il quale era stato assente da Venezia per gravi
motivi di salute; che il giudizio possessorio instaurato aveva in realtà natura

contrattuali; che in ogni caso il rapporto doveva essere ricondotto alla locazione
commerciale con ogni conseguenza in ordine alla durata legale; che i contratti non
avevano quale scadenza la data del 31.12.2002, bensì altra successiva
all’ordinanza di reintegra. Con sentenza del 27.10.2005 il tribunale confermava
l’ordinanza 18.3.2003, dichiarava inammissibili le ulteriori domande svolte dalla
ricorrente nella memoria ex art. 183, 50 comma e compensava per la metà le spese
di lite, condannando la ditta resistente al pagamento dell’altra metà».
A.2

Aggiunge la Corte di appello che «avverso tale sentenza proponevano

appello Marini Luigia e Can-ozzo Giacomina nella loro qualità di eredi di Marini
Vincenzo. Si costituiva in giudizio la Venezia Terminal Passeggeri chiedendo il
rigetto dell’appello e proponendo a sua volta appello incidentale».
A3

Per quanto ancora interessa in questa sede, rilevava la Corte

locale che «con il secondo motivo le appellanti negano la sussistenza dei
presupposti per l’esercizio dell’azione possessoria», posto che «V’ene.zia Terminal
Passeggeri non ha mai perduto di fatto il possesso del bene» e che «il contrasto era
stato originato non da una modifica della situazione di fitto … ma
dall’inosservanza degli effetti derivanti dalla cessazione dei rapporti obbligatori»,
avendo «la ditta resistente non addotto un proprio possesso in conflitto con quello
della società concedente, ma esclusivamente un motivo attinente alla validità e alla
continuazione del rapporto obbhgatorio esistente tra le parti». La Corte locale
riteneva fondato il motivo, osservando che «la posizione di detentore
qualificato può essere fatta valere oltre che nei confronti dei terzi anche nei confronti
del concedente» e che «nel caso della detenzione … rileva proprio la situazione di
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petitoria, in quanto vedeva sulla sussistenza di diritti derivanti da rapporti

diritto, poiché il detentore “qualificato o autonomo che proponga azione di spoglio o
che faccia valere tale sua poskione nei confronti del concedente che agisca per la
reintegra, non invoca a suo favore un semplice rapporto di fatto con il bene, bensì un
titolo che lo legittima alla deten_zione nel proprio interesse, il che comporta la
necessità che egli debba provare l’esistenza del titolo posto a base dell’allegata

intercorsi due contratti per gli immobili in questione (uno del 9 giugno
1998 e l’altro del 6 giugno 2000), la cui (particolare disciplina … comporta

che il Marmi debba essere ritenuto detentore qualificato dei beni messi a sua
disposkione, non potendo, quindi, condividerti l’assunto del Giudice di primo grado
che ritiene la ditta Marmi “mera detentrice”, non essendo il suo rapporto con i beni
riconducibile `Crd un diritto reale né ad alcun diritto personale di godimento”».
B. La ricorrente formula due motivi. Resiste con controricorso la parte
intimata. Parte ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi del ricorso.
1.1 — Col primo motivo si deduce: «Irregolare ed invalida costitnione del

contraddittorio nel giudkio di appello — viokkione degli arti’. 100 e 101 p. c. in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c». Rileva la ricorrente che «i/ giudizio di
impugna.7:one avanti la Corte di Appello di Venezia è stato introdotto da Marmi
Luigia e Can-o.z.zo Giacomina in qualità di eredi del Signor Marmi Vincerko,
deceduto in epoca posteriore alla conclusione del giudkio di primo grado». I ,a
Corte di Appello ha errato «nel non dichiarare il difetto di legittima_zione attiva

di questultime e conseguentemente la cessa.7ione della materia del contendere in
ordine al gravame proposto», dovendovi provvedere anche di ufficio. Rileva
la ricorrente di aver agito «in primo grado nei riguardi della ditta individuale

Manni Vincen.zo. Contraddittore non era dunque il Signor Manni Vinceno
quale persona _fisica, ma l’impresa “Manni Vincerko”, alla quale, in fora di
idoneo contratto sottoscritto con la ricorrente, erano stati assegnati alcuni spai per
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deten.zione». Rilevava in particolare la Corte che tra le parti erano

svolgere le attività». Inoltre, osserva la ricorrente che «il rapporto tra
Venezia Terminal Passeggeri e la ditta Manni era sorto in un ambito
pubblicistico, atteso che la prima aveva proceduto in qualità di concessionaria
dell’Autorità Portuale di Venezia rispetto ad aree aventi natura demaniale».
L’uso dello strumento pubblicistico e la selezione effettuata tramite

«ura rapporto “intuitupersonae”» con la conseguenza che ‘,g/i eredi subentrano
soltanto nei rapporti giuridici _facenti capo al defunto che sono trasmissibili e non nei
diritti e nelle obbligazioni “intuitu personae” (Cass. civ. Sez. 2001, n. 15121)”e
che «nel caso di specie il rapporto tra la ditta individuale Marini Vincenzo e

Venezia Terminal Passeggeri S.p.a., alla base dell’azione introdotta da
quest’ultima, non era trasmissibile alla Signore Marini Lingia e Can-ozzo
Giacomina». Secondo la ricorrente, la Corte D’Appello di Venezia
avrebbe dunque dovuto dichiarare cessata la materia del contendere,
previo accertamento del difetto di legittimazione attiva delle Signore
Ma.nni Luigia e Carrozzo Giacomina in ordine alla prosecuzione del
giudizio a seguito del decesso del Signor Manni Vincenzo,

«non

risultando che le resistenti siano in alcun modo subentrate nell’impresa del de culits
ovvero abbiano proseguito l’attività relativa»).
1.2

Col secondo motivo si deduce: «Erronea qualificazione del rapporto

tra Venezia Terminal Passeggeri in qualità di concessionaria dell’Autorità
Portuale e la ditta Marini Vincenzo violazione dell’art. 1168 c. c. in relazione
all’ari. 360 n° 3 cp.c». Rileva la ricorrente che ha errato la Corte
d’Appello nel ritenere non sussistenti i presupposti per l’esercizio
dell’azione di spoglio, dovendo la società

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