Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7043 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 24/03/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 24/03/2010), n.7043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA

FABRIZIO, SGROI ANTONINO, CORETTI ANTONIETTA, giusta mandato in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

SEL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60,

presso lo studio dell’avvocato LICHERI ANNA LUCE, rappresentato e

difeso dagli avvocati PERUCCA ORFEI CLAUDIA DOMIZIA, MANTOVANI FABIO,

giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 213/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 31/08/2006 R.G.N. 236/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

02/02/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

Udito l’Avvocato PERUCCA ORFEI CLAUDIA DOMIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza depositato il 7 marzo 2001, SEL s.p.a. aveva contestato l’annullamento da parte dell’INPS della posizione assicurativa relativa al rapporto di lavoro intercorso con P.O.M. nel periodo dal (OMISSIS) al (OMISSIS), sostenendo viceversa che in tale periodo il P. era stato proprio dipendente.

In proposito, la ricorrente aveva chiesto l’accertamento della natura subordinata di tale rapporto di lavoro, aveva eccepito la prescrizione quinquennale e, in subordine decennale, del diritto dell’INPS all’annullamento della posizione contributiva del P. e in via ulteriormente subordinata, aveva chiesto la restituzione dei contributi versati, pari a L. 475.549.915, oltre interessi.

Il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 261/03, aveva accolto unicamente l’ultima subordinata domanda.

Su appello sia della società che dell’INPS, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 31 agosto 2006, ha dichiarato prescritto il diritto dell’INPS all’annullamento della posizione contributiva del P. per il periodo antecedente al febbraio 1989, confermando nel resto l’impugnata sentenza.

Avverso tale sentenza, l’INPS propone ora ricorso per Cassazione, con un unico motivo.

Resiste alle domande la s.p.a. S.E.L. con rituale controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col ricorso, l’INPS deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2946 c.c., D.P.R. 27 aprile 1957, n. 818, art. 8, nonchè, in connessione con questi, degli artt. 1421 e 1422 c.c..

In proposito, l’Ente esclude che sia soggetto a prescrizione il potere dell’INPS di espunzione, dalla posizione previdenziale dell’assicurato, della contribuzione versata in forza di un rapporto di lavoro subordinato inesistente, in ciò contrastando una decisione di questa Corte suprema (n. 2748 del 1999), invocata dalla Corte territoriale a sostegno del proprio convincimento.

Poichè l’esistenza del rapporto di lavoro è pregiudiziale rispetto all’instaurazione del rapporto previdenziale, l’Ente previdenziale avrebbe il potere di verificare il corretto sorgere del rapporto di lavoro, ai fini del legittimo esercizio dei compiti ad esso affidati per la tutela dell’interesse generale.

La Corte territoriale partendo dalla assimilazione, all’attività di riconoscimento della prestazione pensionistica, di quella di verifica dei requisiti legittimanti, avrebbe qualificato l’esercizio del potere di verifica come equivalente ad un diritto di natura privatistica, quindi sottoposto a termini di prescrizione stabiliti dal diritto civile.

A tale ragionamento, il ricorrente obietta che l’istituto della prescrizione opera all’interno di un rapporto giuridico, ove determina la liberazione o il riacquisto di una posizione di libertà, per cui non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame in cui non c’è un debitore da liberare o un creditore che vanti un diritto patrimoniale.

Invoca inoltre l’art. 2934 cod. civ., comma 2, secondo il quale non sono soggetti a prescrizione i diritti indisponibili. Sarebbe infatti indisponibile il potere di verifica dell’INPS, che non è discrezionale e che tende ad evitare la destinazione di risorse pubbliche in capo a soggetti che non ne hanno bisogno.

Infine, il ricorrente sostiene l’erroneità della soluzione accolta dai giudici di appello, tenendo conto della disciplina della nullità dei contratti, che comporterebbe per l’INPS la possibilità di far valere in ogni tempo la nullità del contratto di lavoro subordinato che costituisce il necessario presupposto del rapporto previdenziale.

Il motivo conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: “Se l’accertamento di inesistenza del rapporto di assicurazione sociale obbligatoria da parte dell’INPS, una volta che sia stata accertata l’inesistenza del rapporto di lavoro subordinato, si sottragga al termine di prescrizione decennale previsto dal codice civile”.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Le considerazioni svolte dalla sentenza di questa Corte n. 2748/99 relativamente all’assenza di un potere autoritativo in capo all’INPS in sede di riconoscimento del diritto a pensione, invocata dai giudici di merito, seppure pienamente condivisibile, non conduce infatti, secondo questo collegio, alla conseguenza trattane dell’assoggettamento a prescrizione del potere di tale ente di procedere all’annullamento di una posizione contributiva o di parte di essa.

La qualificazione di tali atti dell’INPS come meri atti amministrativi paritetici, di certazione o comunque dichiarativi, rispetto ai quali non è configuratole un potere amministrativo di autotutela che si possa estrinsecare nell’annullamento o nella revoca di essi, comporta infatti unicamente la conseguenza che l’INPS non possa in proposito agire in maniera autoritativa, degradando diritti soggettivi nell’esercizio di poteri di cura di specifici interessi pubblici, ma non risolve il problema della eventuale soggezione alla prescrizione della pretesa dell’INPS di vedere giudizialmente dichiarata nulla una determinata posizione contributiva, in quanto relativa al un rapporto inesistente perchè non qualificabile in termini di rapporto di lavoro subordinato.

Tale pretesa, normalmente anticipata da dichiarazioni di revoca, di annullamento o simili, ma in realtà operante su di un piano paritario, si traduce infatti, in sede giudiziale, in una azione o eccezione di nullità o meglio di inesistenza del contratto di lavoro costituente il necessario presupposto del rapporto previdenziale e quindi di nullità anche di quest’ultimo (nella parte in cui non è giustificato dall’esistenza del rapporto di lavoro).

Azione o eccezione, che, in quanto diretta a far dichiarare, o ad opporre all’azione altrui, tale inesistenza e la conseguente nullità del rapporto assicurativo previdenziale, è imprescrittibile, ai sensi dell’art. 1422 c.c., ancorchè sia assoggettata a prescrizione decennale, ai sensi dell’art. 2946 c.c., l’azione di ripetizione dei contributi indebitamente versati.

Nè è ipotizzabile, relativamente a tale azione o eccezione di inesistenza del rapporto di lavoro, il richiamo alla disciplina di cui all’art. 2126 cod. civ., come viceversa ritenuto dal controricorrente per sostenere che, nonostante la nullità, il rapporto produce i suoi effetti, anche sul piano previdenziale, nel periodo in cui ha avuto esecuzione.

Trattandosi infatti di inesistenza del rapporto di lavoro subordinato, anche solo in ragione della qualificazione in termini diversi del rapporto concreto intercorso, in ordine ad essa non è ipotizzabile alcuna possibile esecuzione in via di fatto e quindi è inapplicabile la disciplina dettata per il caso di nullità o annullamento del contratto di lavoro subordinato.

Ciò premesso in via di principio, si rileva che, nel caso in esame, l’azione della S.E.L. s.p.a. diretta al riconoscimento dell’esistenza del rapporto previdenziale nel periodo dal 4 maggio 1987 al 30 settembre 1998 – o, in via subordinata, al minor periodo conseguente all’accoglimento dell’eccezione subordinata di prescrizione del potere dell’INPS di disconoscimento del rapporto di lavoro e previdenziale – è stata contrastata dalla deduzione dell’ente di inesistenza del rapporto di lavoro subordinato costituente il necessario presupposto di quel rapporto previdenziale e quindi di nullità di quest’ultimo, eccezione che, come prima argomentato, non è per legge soggetta ad alcuna prescrizione.

Avendo i giudici di merito escluso l’esistenza tra il P. e la SEL di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo indicato, la Corte d’appello avrebbe conseguentemente dovuto respingere anche l’eccezione di prescrizione parziale del diritto dell’ente all’accertamento della nullità della posizione previdenziale in questione, rigettando quindi l’appello della società.

Il ricorso va pertanto accolto nei termini indicati.

La sentenza impugnata va pertanto cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento della domanda ulteriormente subordinata, come disposto nella sentenza di primo grado.

La valutazione dell’esito della lite, complessivamente e nei singoli gradi, in una con la novità per vari aspetti della fattispecie esaminata, consiglia l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l’INPS a restituire alla S.E.L. s.p.a.

i contributi nei sensi di cui alla sentenza di primo grado; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

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