Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7043 del 20/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 20/03/2017, (ud. 19/12/2016, dep.20/03/2017),  n. 7043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 29847 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

C.L., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta procura

a margine del ricorso, dagli avvocati Mario Petrucciani (C.F.: PTR

MRA 62P11 B519D), Lucio Francario (C.F.: FRN LCU 52527 B519M) e

Bruno Capponi (C.F.: CPP BRN 57M11 H501A)

– ricorrente –

nei confronti di:

DOBANK S.p.A. già UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.p.A. (C.F.:

(OMISSIS)), in persona della procuratrice V.M.F.,

quale rappresentante di ARENA NPL ONE S.r.l. (C.F.: (OMISSIS))

rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso,

dall’avvocato Guido Alpa (C.F.: LPA PGD 47526 G197A);

– controricorrente – ricorrente in via incidentale condizionata –

Nonchè

S.G.C. SOCIETA’ GESTIONE CREDITI S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore;

UNICREDIT S.p.A., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, già Banca Popolare del Molise Soc.

coop. a r.l.;

P.V., (C.F.: (OMISSIS));

P.M.G. (C.F.: (OMISSIS));

A.P.P. (C.F.: (OMISSIS));

A.F. (C.F.: (OMISSIS));

AN.Al. (C.F.: (OMISSIS));

AN.Si. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta

procura a margine della memoria depositata ai sensi dell’art. 378

c.p.c., dall’avvocato Mario Petrucciani (C.F.: PTR MRA 62P11 B519D);

P.A.C., (C.F.: (OMISSIS));

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Campobasso

n. 326/2014, depositata in data 6 novembre 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

19 dicembre 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Mario Petrucciani, anche per delega dell’avvocato Bruno

Capponi, per la ricorrente;

l’avvocato Loreta Luttaro, per delega dell’avvocato Guido Alpa, per

la società controricorrente e ricorrente invia incidentale

condizionata;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

primo motivo del ricorso principale (art. 669 octies c.p.c., comma

8), assorbito il secondo motivo, e per il rigetto del ricorso

incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobiliare, la debitrice C.L. propose opposizione all’esecuzione ed ottenne, in sede di reclamo al collegio, la sospensione della stessa ai sensi dell’art. 624 c.p.c..

A seguito dell’estinzione del giudizio di opposizione chiese al giudice dell’esecuzione di dichiarare estinta la procedura esecutiva, ai sensi dell’art. 624 c.p.c., comma 3, ma questi rigettò la sua istanza. Il reclamo proposto dalla C. ai sensi dell’art. 630 c.p.c. avverso tale provvedimento negativo è stato a sua volta rigettato dal Tribunale di Campobasso, con sentenza confermata dalla Corte di Appello di Campobasso.

Ricorre la C., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la creditrice procedente Arena NPL One S.r.l., a mezzo della sua procuratrice e mandataria DoBank S.p.A., già Unicredit Credit Management Bank S.p.A., che propone ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo, al quale resiste la ricorrente principale con ulteriore controricorso.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati. DoBank S.p.A. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. E’ stata effettuata la rinnovazione della notificazione del ricorso a An.Si. e documentata la regolarità di quella ad P.A.C., come disposto dalla Corte all’udienza del 21 aprile 2016. Anche la An. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente dichiarata irregolare la costituzione dell’intimata An.Si., avvenuta solo con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., con la quale la stessa fa del resto rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva, per avere rinunziato all’eredità di P.M., originario esecutato.

2. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia “nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione e falsa applicazione dell’art. 624 c.p.c., comma 3, laddove non ha assimilato, per la produzione della fattispecie di sospensione-estinzione, l’ipotesi di estinzione del giudizio di opposizione, testualmente non prevista, all’ipotesi, testualmente prevista, di mancata introduzione dell’opposizione nel termine perentorio fissato dal g. e. a norma dell’art. 616 c.p.c.”.

Il motivo è fondato.

2.1 Occorre in primo luogo affrontare la questione della disciplina normativa da applicare.

E’ infatti controverso se la corte di appello abbia ritenuto applicabile l’art. 624 c.p.c., comma 3, nella formulazione introdotta con la riforma del processo esecutivo del 2006 (D.Lgs. 24 marzo 2005, n. 35, modificato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52) o in quella parzialmente modificata a seguito della ulteriore riforma del 2009 (L. 18 giugno 2009, n. 69).

Orbene, l’assunto secondo cui avrebbe dovuto applicarsi il regime normativo di cui alla riforma del 2006, senza tener conto delle modifiche di cui alla riforma del 2009, ha costituito specifico motivo di appello avanzato dalla C. avverso il provvedimento di primo grado.

Tale motivo di gravame è stato però respinto dalla corte di appello, la quale ha affermato esplicitamente l’applicabilità della disciplina introdotta nel 2009, sull’assunto che il giudizio di opposizione era stato instaurato e si era estinto dopo il 4 luglio 2009.

Indipendentemente dalla correttezza di tale conclusione (fondata sul presupposto che l’art. 624 c.p.c., comma 3, sia una norma che disciplina il giudizio di opposizione, e non il processo esecutivo), nella presente sede ci si deve limitare a rilevare che il punto ha formato oggetto di espressa decisione nella sentenza impugnata e che su di esso si è formato il giudicato, in quanto non vi è specifico motivo di ricorso al riguardo.

Da ciò non può peraltro discendere, come pretenderebbe la banca controricorrente, l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso.

Tale conclusione non potrebbe trovare giustificazione nell’essere il ricorso stesso fondato sull’erroneo presupposto dell’applicabilità della formulazione precedente (anteriore alla riforma del 2009) dell’art. 624 c.p.c., comma 3.

La ricorrente ha infatti invocato l’effetto estintivo della procedura esecutiva conseguente alla mancata instaurazione del giudizio di opposizione dopo la pronunzia del provvedimento di sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 624 c.p.c. (ritenendo equiparata a tale ipotesi quella della estinzione del predetto giudizio di opposizione), e tale effetto estintivo è previsto in entrambe le formulazioni della disposizione, essendo mutati solo aspetti di dettaglio del relativo meccanismo procedimentale.

Nè può avere rilievo la circostanza che sia stato chiesto dichiararsi l’estinzione “dell’esecuzione” e non “del pignoramento”, trattandosi di una distinzione meramente terminologica alla quale non si può attribuire alcuna conseguenza sostanziale.

La previsione dell’estinzione del “pignoramento” (invece che dell'”esecuzione”) contenuta nel testo dell’art. 624 c.p.c. anteriore alla riforma del 2009 costituisce una mera improprietà lessicale del legislatore, poi corretta nella successiva formulazione della disposizione, ma sul piano sostanziale i diversi termini utilizzati non comportano alcuna concreta differenza di efficacia e ambito operativo della disposizione. In ogni caso l’effetto estintivo si determina con riguardo al processo esecutivo (ovviamente nei limiti dell’oggetto dell’opposizione, e quindi con la possibilità che l’estinzione stessa sia parziale e non riguardi tutti i beni pignorati o la posizione di tutti i creditori).

Nè infine potrebbe fondatamente sostenersi che il provvedimento sull’estinzione non fosse reclamabile nel regime normativo anteriore al 2009, dovendo ritenersi, al contrario, il reclamo ammissibile anche in base a tale disciplina (ed essendo peraltro la questione di fatto irrilevante, una volta accertato che sull’applicabilità in concreto della disciplina successiva al 2009 si è formato il giudicato).

2.2 Occorre poi chiarire che – per quanto l’attuale formulazione del testo letterale dell’art. 624 c.p.c., comma 3, possa indurre dubbi in proposito – l’estinzione del processo esecutivo sospeso, in caso di mancata introduzione o riassunzione del merito dell’opposizione, si determina (come espressamente previsto dalla disposizione, nella sua formulazione originaria) anche laddove il provvedimento di sospensione sia stato pronunciato dal tribunale in sede di reclamo, e non solo quando esso sia stato emesso direttamente dal giudice dell’esecuzione e non sia stato reclamato o sia stato confermato in sede di reclamo.

Il punto assume nella presente controversia carattere logicamente preliminare, una volta chiarito che la disciplina applicabile è quella di cui alla riforma del 2009: la pretesa della C. di ottenere l’estinzione del processo esecutivo risulterebbe infatti evidentemente infondata in radice, anche a prescindere dalla questione della operatività della relativa previsione in caso di estinzione del giudizio di opposizione, laddove essa non potesse comunque operare in caso di sospensione disposta (come nella specie) dal collegio in sede di reclamo avverso il provvedimento negativo del giudice dell’esecuzione.

A favore della soluzione positiva anticipata depongono peraltro in primo luogo ragioni di coerenza sistematica, oltre che la stessa finalità dell’istituto.

Il meccanismo di cui all’art. 624 c.p.c., comma 3, è stato introdotto al dichiarato fine di ottenere una deflazione dei giudizi di opposizione esecutiva, e in particolare di quelli in relazione ai quali risulta operata in sede cautelare una sommaria valutazione di presumibile fondatezza (così equiparandosi la situazione a quella che di fatto anche in passato si determinava con riguardo alle opposizioni per le quali veniva operata in sede sommaria cautelare la contraria valutazione di presumibile infondatezza, molto frequentemente non coltivate dall’opponente).

Lo scopo è stato ottenuto con la previsione della possibilità di una sorta di “stabilizzazione evolutiva” del provvedimento di sospensione dell’esecuzione – che presuppone appunto una sommaria valutazione di presumibile fondatezza dell’opposizione stessa – attraverso l’attribuzione ad esso dell’effetto di determinare l’estinzione della procedura esecutiva, in mancanza della fase di merito dell’opposizione, e quindi in alternativa allo svolgimento di detto giudizio.

Si è consentito così al debitore opponente di ottenere il risultato pratico perseguito con l’opposizione (ed in particolare la cessazione degli effetti del pignoramento) senza la necessità di coltivare il giudizio a cognizione piena, rinunziando ai benefici del relativo giudicato. Il giudizio potrà essere instaurato dal creditore procedente, laddove questi lo ritenga opportuno, e dovrà esserlo al fine di evitare l’estinzione del processo esecutivo (ferma restando la possibilità che vi provveda anche lo stesso debitore opponente, laddove intenda conseguire gli effetti del giudicato sull’opposizione).

Chiarita la logica e la finalità della riforma, appare evidente che non avrebbe alcun senso logico l’esclusione dell’indicato meccanismo deflattivo, fondato sull’esito della valutazione di presumibile fondatezza dell’opposizione, nei casi in cui tale valutazione venga operata dal tribunale in sede di reclamo avverso l’erroneo provvedimento negativo del giudice dell’esecuzione.

Alla medesima conclusione conduce poi una lettura costituzionalmente orientata della disposizione: l’impossibilità per il debitore di ottenere l’estinzione del processo esecutivo sospeso, nel caso in cui debba ricorrere al reclamo per ottenere il provvedimento di sospensione dell’esecuzione cui aveva diritto ab origine, con la conseguente necessità di instaurare comunque il giudizio di opposizione a cognizione piena, determinerebbe infatti dubbi non manifestamente infondati di compatibilità della differente disciplina con il dettato costituzionale, sotto il profilo degli artt. 3 e 24 Cost..

Va quindi sul punto enunciato il seguente principio di diritto: “l’estinzione del processo esecutivo sospeso, ai sensi dell’art. 624 c.p.c., comma 3, (nella formulazione della disposizione introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69), in caso di mancata introduzione o riassunzione della fase di merito del giudizio di opposizione, si determina (come espressamente previsto nella formulazione originaria della disposizione) anche laddove il provvedimento di sospensione sia stato pronunciato dal tribunale in sede di reclamo, e non solo quando esso sia stato emesso direttamente dal giudice dell’esecuzione e non sia stato reclamato o sia stato confermato in sede di reclamo”.

2.3 Superate le questioni preliminari, va affrontata la questione centrale oggetto della presente controversia, e cioè quella relativa alla sorte del processo esecutivo in caso di estinzione del giudizio di opposizione successiva alla sua tempestiva introduzione.

Ritiene la Corte che debba affermarsi la soluzione favorevole all’operatività, in siffatta ipotesi, del meccanismo estintivo di cui all’art. 624 c.p.c., comma 3.

2.3.1 In primo luogo depongono in tal senso considerazioni di carattere positivo.

L’estinzione del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 310 c.p.c., comma 2, determina l’inefficacia di tutti gli atti processuali relativi al giudizio stesso (salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, come ad es. le eventuali sentenze di merito già emesse, le pronunzie che regolano la competenza, ai sensi del medesimo art. 310 c.p.c., comma 2, e l’interruzione della prescrizione, ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 3).

Essa quindi determina anche l’inefficacia dell’atto introduttivo del suddetto giudizio.

Una volta dichiarato estinto il giudizio di opposizione, anche il suo atto introduttivo (o di riassunzione) perde gli effetti suoi propri, ad eccezione di quelli fatti salvi da speciali disposizioni di legge.

Poichè nessuna disposizione di legge prevede diversamente, l’atto introduttivo del giudizio di opposizione (e in particolare quello della sua fase a cognizione piena) perderà dunque anche l’effetto di impedire l’operatività del meccanismo estintivo del processo esecutivo sospeso, di cui all’art. 624 c.p.c., comma 3.

In altri termini, una volta estinto il giudizio a cognizione piena, la perdita degli effetti di tutti gli atti del processo comporta che esso non potrà più ritenersi regolarmente introdotto (o riassunto) nel termine perentorio assegnato dal giudice dell’esecuzione, così determinandosi in via diretta la situazione cui l’art. 624 c.p.c., comma 3, ricollega l’estinzione del processo esecutivo.

2.3.2 La descritta conclusione, oltre che sul piano del diritto positivo, trova poi la sua giustificazione altresì sul piano logico e sistematico.

Come si è già osservato, lo scopo deflattivo dell’istituto introdotto con la riforma del processo esecutivo del 2006 (e poi modificato nel 2009), è stato conseguito attribuendo al provvedimento cautelare di sospensione dell’esecuzione, in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito, l’attitudine a determinare l’estinzione del processo esecutivo e, per tale via, gli effetti pratici connessi all’accoglimento dell’opposizione stessa (ad eccezione di quelli legati al giudicato).

E’ stata cioè per legge conferita ad un provvedimento cautelare di natura ontologicamente conservativa la capacità potenziale di determinare effetti analoghi a quelli di un provvedimento (parzialmente) anticipatorio degli effetti della decisione di merito, prevedendo l’automatica estinzione dell’esecuzione sospesa laddove non venga instaurato il giudizio di opposizione a cognizione piena, secondo un meccanismo analogo a quello che opera, ai sensi dell’art. 669-octies c.p.c., per i provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. L’onere di instaurare il suddetto giudizio è stato quindi posto – ove intenda evitare l’effetto estintivo della sospensione – a carico della parte opposta.

Sotto questo aspetto, appare sistematicamente coerente che il meccanismo di chiusura semplificata del processo esecutivo sia ricollegato in via generale all’ipotesi in cui, intervenuto un provvedimento di sospensione dell’esecuzione, la parte contro-interessata, e cioè il creditore procedente opposto, non si attivi per coltivare – instaurando tempestivamente e conducendo sino al suo esito finale il giudizio di opposizione, la cui pendenza è l’unico ostacolo alla richiamata “stabilizzazione evolutiva” del provvedimento di sospensione del processo esecutivo, con l’acquisizione di effetti estintivi.

Nell’ottica del fine deflattivo dell’istituto appare infatti logico e razionalmente coerente che l’onere di coltivare e portare alla sua definizione il giudizio di opposizione spetti alla parte cui è attribuito l’onere di darvi tempestivo inizio al fine di scongiurare l’estinzione del processo esecutivo.

In questo modo si esclude inoltre quella che è stata definita una sorta di illogica “staffetta” tra creditore opposto e debitore opponente nell’onere di instaurare il giudizio di opposizione, da una parte (onde evitare l’estinzione del processo esecutivo), e di coltivarlo poi, dall’altra parte (onde evitare la caducazione dello stesso provvedimento di sospensione). Tale “staffetta”, che non trova del resto riscontro nel regime dei provvedimenti cautelari cd. anticipatori, appare effettivamente poco coerente sul piano logico, specie ove si tenga conto che la valutazione sommaria in ordine alla fondatezza dell’opposizione, che sta alla base del provvedimento di sospensione dell’esecuzione e ne giustifica la “stabilizzazione evolutiva” con l’acquisizione di effetti estintivi della stessa, resta ferma e conserva tutto il suo valore, nell’ottica della chiusura semplificata del processo esecutivo, anche in caso di estinzione del giudizio di opposizione non conseguente alla tardiva instaurazione (o riassunzione) della fase di merito, ma a vicende successive.

La contraria soluzione (che necessariamente comporterebbe l’applicabilità dell’art. 669-novies c.p.c., e quindi la richiamata “staffetta” nell’onere di coltivare il merito dell’opposizione) appare contraria alla logica di base dell’istituto, che si fonda sull’aspirazione alla definitività del provvedimento di sospensione (più precisamente: alla definitiva caducazione degli effetti del pignoramento e degli atti di esecuzione), mediante la previsione della sua naturale evoluzione in estinzione del processo esecutivo in alternativa allo svolgimento del giudizio di opposizione a cognizione piena.

Resta da osservare che non appaiono sufficienti a contraddire la ricostruzione qui accolta le considerazioni di chi fa correttamente rilevare che la sospensione dell’esecuzione non può essere ritenuta un provvedimento cautelare anticipatorio, in quanto anche laddove essa porti all’estinzione del processo esecutivo, questa non è comunque in grado di attribuire tutte le utilità della sentenza che definisce l’opposizione (non privando di effetti il titolo esecutivo, che potrebbe dar luogo quindi ad una nuova e diversa esecuzione, e non impedendo allo stesso debitore di proporre una nuova opposizione per gli stessi motivi).

Tali considerazioni, ineccepibili sul piano descrittivo, non giustificano però la conclusione per cui in caso di sospensione dell’esecuzione disposta ai sensi dell’art. 624 c.p.c. debba applicarsi l’art. 669 novies c.p.c., comma 1.

L’estinzione del processo esecutivo determina gli effetti pratici che comporterebbe l’accoglimento dell’opposizione (e cioè la definitiva perdita di effetti del pignoramento e di tutti gli atti di esecuzione), con l’esclusione solo di quelli ricollegabili al giudicato, analogamente a quanto avviene per gli ordinari provvedimenti cautelari cd. anticipatori, ed essa costituisce l’indefettibile conseguenza, secondo la disciplina normativa, del provvedimento di sospensione dell’esecuzione, in mancanza del giudizio di opposizione. Sotto il profilo sistematico, dunque, l’applicabilità dell’art. 669-novies c.p.c., comma 1, appare incompatibile con la disciplina positiva dell’istituto.

Nonostante la natura ontologicamente conservativa della sospensione dell’esecuzione, il legislatore le ha attribuito, in via positiva, attraverso il meccanismo di cui all’art. 624 c.p.c., comma 3, l’effetto di determinare l’estinzione del processo esecutivo in caso di mancata introduzione del giudizio di merito dell’opposizione, e l’estinzione determina a sua volta (in parte) gli effetti pratici della sentenza di accoglimento dell’opposizione (che sono poi quelli normalmente ritenuti dalle parti i più rilevanti), in particolare la definitiva cessazione degli effetti del pignoramento, e comunque tutti gli effetti che non sono ricollegabili al giudicato.

Nell’attuale disciplina positiva, in altri termini, la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 624 c.p.c. – provvedimento cautelare che resta di per sè di natura conservativa – è però in grado, in qualche modo, di assicurare a chi lo ottiene la possibilità di conseguire alcuni degli effetti della decisione del giudizio di merito cui è strumentale, attraverso il suo effetto estintivo del processo esecutivo.

La evidente peculiarità di siffatta disciplina normativa, che fa sistema a sè, esclude l’applicabilità dell’art. 669 novies c.p.c., comma 1, e ciò sia perchè non possono ritenersi sussistenti i presupposti per l’applicazione integrativa del regime del procedimento cautelare uniforme, in quanto si tratta di una misura cautelare con una sua disciplina esaustiva, sia perchè la suddetta disposizione risulta sistematicamente incompatibile con tale disciplina, fondata sull’attribuzione all’ordinanza di sospensione della capacità di determinare l’estinzione del processo esecutivo e, per tale via, parte degli effetti pratici della decisione di merito.

Una volta esclusa l’applicabilità, all’istituto previsto dall’art. 624 c.p.c., comma 3, della disposizione di cui all’art. 669-novies c.p.c., comma 1, è infine evidente che, poichè l’estinzione del giudizio di opposizione non può determinare la caducazione del provvedimento di sospensione, in tal caso debba dichiararsi l’estinzione dell’esecuzione, non essendo ovviamente ipotizzabile (specie nell’ottica deflattiva alla base della riforma del 2009, che prevede la dichiarazione di estinzione anche di ufficio) che possa sopravvivere la sola sospensione senza più la pendenza del giudizio di merito, idoneo ad evitare la suddetta estinzione.

La pronunzia impugnata va dunque cassata, in applicazione del seguente principio di diritto: “l’estinzione del processo esecutivo sospeso, ai sensi dell’art. 624 c.p.c., comma 3 (nella formulazione della disposizione introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69), si determina, oltre che in caso di mancata o tardiva introduzione o riassunzione della fase di merito del giudizio di opposizione, anche nel caso in cui detto giudizio di merito sia stato tempestivamente introdotto o riassunto, ma si estingua successivamente”.

Alla cassazione, poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può fare seguito la decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., di accoglimento del reclamo, con dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, iscritto al n. 81/1990 del R.G.E. del Tribunale di Campobasso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9624 del 16/06/2003, Rv. 564293).

3. Con il secondo motivo del ricorso principale si denunzia “nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione e falsa applicazione dell’art. 624 c.p.c., comma 3, per non aver dichiarato la sospensione-estinzione in conseguenza della mancata introduzione dell’opposizione nel termine perentorio fissato dal g.e. a norma dell’art. 616 c.p.c. nei confronti del passivamente legittimato a mezzo di un atto col quale si richieda una pronuncia di merito sui motivi dell’opposizione”.

Il secondo motivo del ricorso principale è assorbito, in conseguenza dell’accoglimento del primo.

4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato (non rubricato) si denunzia la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione e falsa applicazione dell’art. 2504-bis c.p.c..

La società ricorrente in via incidentale deduce che l’appello della C. non sarebbe stato notificato al procuratore costituito della Banca del Molise S.p.A. (incorporata in Unicredit S.p.A.) e quindi sarebbe da ritenersi inammissibile.

Il motivo è infondato.

La corte territoriale ha ritenuto validamente notificato l’appello alla parte personalmente (cioè alla società incorporante), sostenendo che la incorporazione della Banca del Molise S.p.A. in Unicredit S.p.A., determinando l’estinzione della prima, aveva fatto venir meno la procura rilasciata al precedente difensore.

Ma, anche a tener conto che, ai sensi dell’art. 2504-bis c.p.c., almeno per le fusioni successive al 2004, l’incorporazione è una vicenda evolutiva e non estintiva dell’ente societario, e ad ammettere – come sostiene la ricorrente – che l’appello avrebbe dovuto essere notificato al procuratore costituito della società incorporata, la notifica effettuata alla società incorporante non determinerebbe in nessun caso l’inammissibilità del gravame.

E’ sufficiente in proposito osservare che il conseguente vizio sarebbe certamente configurabile al più in termini di mera nullità (e non di inesistenza giuridica: cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 – 01: “l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita, restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”), e che la nullità sarebbe rimasta sanata a seguito della avvenuta costituzione della stessa società incorporante nel giudizio di appello.

5. E’ accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo. La sentenza impugnata è cassata in relazione e, decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., è dichiarato estinto il processo esecutivo.

E’ rigettato il ricorso incidentale condizionato.

Le spese dell’intero processo possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, per la oggettiva incertezza interpretativa in ordine alle questioni di diritto trattate.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in relazione al ricorso incidentale.

PQM

La Corte:

– accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, e cassa in relazione la sentenza impugnata; decidendo nel merito, dichiara l’estinzione del processo esecutivo (procedimento iscritto al n. 81/1990 del R.G.E. del Tribunale di Campobasso);

– rigetta il ricorso incidentale condizionato;

– compensa le spese dell’intero processo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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