Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7043 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. II, 12/03/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 12/03/2021), n.7043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18769/2019 R.G. proposto da:

P.G., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Galatina, alla Corte Tanza, n.

5, presso lo studio dell’avvocato Carlo Congedo, che lo rappresenta

e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, c.f. (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge.

– controricorrente –

avverso il decreto dei 4/6.12.2018 della Corte d’Appello di Potenza;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2020 del

Consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 alla Corte d’Appello di Potenza depositato il 22.12.2015 P.G. deduceva che il Tribunale di Lecce con sentenza n. 5137 del 24.4.1991 aveva dichiarato il fallimento della “(OMISSIS)” s.a.s. ed il suo personale fallimento, quale accomandatario; che il fallimento era stato chiuso con decreto in data 24.6.2015.

Chiedeva, a motivo dell’irragionevole durata della procedura fallimentare “presupposta”, per nulla complessa e di particolare semplicità, ingiungersi al Ministero della Giustizia il pagamento di un equo indennizzo.

2. Con decreto del 3.3.2016 il consigliere designato rigettava il ricorso.

3. P.G. proponeva opposizione. Non si costituiva il Ministero della Giustizia.

4. Con decreto del 29.4.2016 la Corte di Potenza rigettava l’opposizione.

5. Con ordinanza n. 14291/2018 questa Corte di legittimità cassava il decreto in data 29.4.2016 della Corte d’Appello di Potenza.

6. P.G. attendeva alla riassunzione del giudizio. Il Ministero della Giustizia veniva dichiarato contumace.

7. Con decreto dei 4/6.12.2018 la Corte di Potenza rigettava l’opposizione.

Evidenziava la corte che il fallito era rimasto del tutto indifferente rispetto alla propria dichiarazione di fallimento, tant’è che aveva appreso per caso della chiusura della procedura concorsuale.

Evidenziava quindi che non era ragionevole presumere che gli anni di pendenza della procedura fallimentare fossero stati vissuti dal ricorrente con ansia e patema d’animo.

8. Avverso tale decreto ha proposto ricorso P.G.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.

Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

9. P.G. ha depositato memoria.

10. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 112 e 161 c.p.c., la nullità della sentenza per ultrapetizione, la errata e non corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 6, par. 1, C.E.D.U. e della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 bis.

Deduce che il danno non patrimoniale si presume ed è onere del Ministero dimostrarne l’insussistenza; che i rilievi motivazionali della Corte di Potenza avrebbero postulato la formulazione da parte del Ministero, rimasto contumace, di apposite eccezioni.

11. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, la errata e non corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 2697 c.c..

Deduce che la Corte di Potenza ha posto a suo carico l’onere della dimostrazione della sussistenza del danno non patrimoniale ed ha così illegittimamente invertito l’onere della prova.

Deduce invero che la sussistenza del danno non patrimoniale è oggetto di una presunzione relativa, sicchè gravava sul Ministero, rimasto contumace, l’onere, per nulla assolto, di dimostrane l’insussistenza.

Deduce infine che il suo contegno non è stato tale da giustificare il disconoscimento del diritto all’indennizzo; che in particolare l’irragionevole durata della procedura fallimentare è da ascrivere unicamente al comportamento inerte del curatore fallimentare.

12. I motivi di ricorso sono strettamente connessi; il che ne suggerisce la disamina contestuale; in ogni caso i motivi sono privi di fondamento e vanno respinti.

13. Si rimarca – con precipuo riferimento al primo mezzo di impugnazione – che la corte lucana per nulla ha sollevato il Ministero contumace dall’onere di allegazione e di prova gravante a suo carico in dipendenza della presunzione iuris tantum di sussistenza del pregiudizio non patrimoniale.

La corte potentina ha del tutto legittimamente desunto elementi presuntivi di valutazione in danno del ricorrente dalle allegazioni da costui operate nel ricorso ex art. 2 della legge “Pinto” e nell’opposizione ex art. 5 ter della medesima legge, dalle dichiarazioni dal ricorrente rese al giudice delegato al fallimento in data 27.3.1991, dal tenore della richiesta di informazioni inoltrata in data 17.12.2013 al curatore fallimentare da P.G. e dal contegno da costui successivamente tenuto (“avente quindi mero contenuto conoscitivo, tanto da rimanere senza reazione pur nel mancato riscontro del curatore”: così decreto impugnato, pag. 6).

In questo quadro è fuor di luogo addurre che la corte d’appello si è sostituita al Ministero nell’assolvimento dell’onere di allegazione e di prova che su tale parte gravava (cfr. ricorso, pag. 10), che “eventuali fatti estintivi o impeditivi del diritto azionato (…) non sono rientrati nel thema decidendum del giudizio” (così ricorso, pag. 10).

Più esattamente, la circostanza per cui fosse il Ministero ad essere onerato, al cospetto della presunzione iuris tantum di sussistenza del pregiudizio, della prova contraria, per nulla era di ostacolo a che la corte di merito traesse elementi presuntivi di valutazione e di decisione dagli atti e dai documenti del ricorrente, a scapito ossia della stessa parte cui l’allegazione, cui la produzione di quegli atti, di quei documenti era da ascrivere (cfr. Cass. 8.5.2006, n. 10499, secondo cui nulla esclude che il giudice tragga gli elementi del proprio convincimento dalle risultanze probatorie comunque acquisite agli atti).

Ciò viepiù che questa Corte spiega che, in tema di equa riparazione, la presunzione del danno non patrimoniale conseguente all’accertata violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della CEDU, può essere superata qualora il giudice ravvisi nel caso concreto la ricorrenza di peculiari circostanze attinenti al giudizio “presupposto”, idonee a escludere la configurabilità di qualsivoglia patimento o stress ricollegabili all’irragionevole protrarsi del giudizio, trattandosi di valutazione discrezionale, sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da adeguata motivazione (cfr. Cass. 9.4.2019, n. 9919).

In questo quadro è fuor di luogo prospettare che la corte distrettuale ha invertito l’onere della prova.

14. La ragione di censura infine veicolata dal secondo mezzo di impugnazione è evidentemente volta a censurare il giudizio “di fatto” alla cui stregua la corte territoriale ha disconosciuto la concreta sussistenza del pregiudizio non patrimoniale.

In tal guisa il secondo motivo di censura, in parte qua, si qualifica in rapporto alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Del resto è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).

In tal guisa il secondo motivo di censura, in parte qua, rileva – se del caso – oltre che nel solco della formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nei limiti di cui alla pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

15. In tal ultima proiezione si osserva quanto segue.

Da un canto, nessuna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia delle sezioni unite testè menzionata – e tra le quali di certo non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – si scorge in relazione alle motivazioni cui la Corte di Potenza ha ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte potentina ha, così come si è premesso, compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

D’altro canto, la corte lucana ha sicuramente disaminato il fatto storico caratterizzante la res litigiosa, id est la concreta sussistenza del “patema d’animo”.

16. Ulteriormente si tenga conto dei seguenti aggiuntivi rilievi.

17. La corte d’appello ha specificato che il ricorrente non aveva ricondotto l’azionata pretesa “neppure al “disagio per il protrarsi, oltre il tempo ragionevole della procedura concorsuale, dello “status” di fallito, con tutte le inerenti limitazioni (…)”” (così decreto impugnato, pag. 6).

Cosicchè la prospettazione del ricorrente, di cui, in verità, alla memoria, secondo cui “dal 1995 al 2015 è stato costretto a subire gravissime limitazioni alla propria libertà personale (…)” (così memoria, pag. 5), non sembra correlarsi e censurare puntualmente la ratio, in parte qua, decidendi, prefigurante un vero e proprio difetto, nei termini surriferiti, di allegazione.

18. Evidentemente, allorchè il ricorrente adduce, in memoria (cfr. pag. 6), che la corte distrettuale ha operato una lettura distorta della documentazione processuale, censura in tal modo la valutazione delle risultanze di causa.

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

19. In dipendenza del rigetto del ricorso P.G. va condannato a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio.

La liquidazione segue come da dispositivo (si tenga conto che, in sede di condanna del soccombente al rimborso delle spese del giudizio a favore di un’amministrazione dello Stato – nei confronti del quale vige il sistema della prenotazione a debito dell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario – riguardo alle spese vive la condanna deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito: cfr. Cass. 18.4.2000, n. 5028; Cass. 22.4.2002, n. 5859).

20. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, P.G., a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 1.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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