Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7043 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 12/03/2020), n.7043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30695-2018 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P. DELLA

VALLE n. 1, presso lo studio dell’avvocato LEANDRO PALESTINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato CORRADO PISCIONE;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), G.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 597/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 30/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

P.C. propone ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 597/2018 pronunciata il 30 marzo 2018 dalla Corte d’Appello di L’Aquila.

Gli intimati G.P. ed il Condominio (OMISSIS), non hanno svolto attività difensive.

G.P. impugnò una deliberazione assembleare del Condominio (OMISSIS), che gli aveva negato l’autorizzazione ad allargare la porta di ingresso del garage di sua proprietà. La condomina P.C. spiegò intervento in giudizio, adesivamente al Condominio convenuto. Il Tribunale di Pescara respinse la domanda di G.P., condannando l’attore a rimborsare le spese di lite al Condominio (OMISSIS), ed invece compensando le stesse nei rapporti con l’intervenuta P.. Proposto gravame in via principale da G.P. ed in via incidentale da P.C., la Corte di L’Aquila prese atto che in corso di causa, con Delib. 27 maggio 2016, l’assemblea del Condominio (OMISSIS) aveva autorizzato il G. ad allargare la porta, sicchè quest’ultimo aveva rinunciato all’impugnativa accollandosi le spese processuali nei confronti del medesimo Condominio. I giudici di secondo grado dichiararono cessata la materia del contendere tra tutte le parti quanto al merito della lite, ed anche per le spese processuali nel rapporto tra G.P. ed il Condominio (OMISSIS); viceversa, ritenuta la soccombenza virtuale della intervenuta P.C. (in quanto l’ampliamento della porta di ingresso del garage di proprietà G. risultava conforme ai limiti dettati dall’art. 1102 c.c.), condannò la stessa a rimborsare all’appellante principale le spese di entrambi i gradi.

Il primo motivo di ricorso di P.C. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 105 c.p.c., comma 2, e art. 92 c.p.c., comma 3, nonchè la “motivazione su un fatto decisivo e controverso resa attraverso affermazioni inconciliabili”. Si espone che il singolo condomino, il quale spiega intervento in un giudizio in cui è già parte il condominio, assume la stessa posizione di quest’ultimo, sicchè identica deve essere la regolamentazione delle spese nei rapporti con la controparte. Secondo la ricorrente, la transazione intervenuta tra il Condominio (OMISSIS) ed il G. non poteva non coinvolgere anche il proprio appello incidentale.

Il secondo motivo di ricorso di P.C. deduce la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., nonchè degli artt. 1102 e 1120 c.c.. Si assume l’omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità dell’appello del G., in quanto contenente una domanda diversa da quella proposta in primo grado, nonchè l’erronea valutazione della soccombenza virtuale, stante un divieto regolamentare di eseguire innovazioni o modificazioni non consentite dall’assemblea, e tenuto conto altresì dell’interpretazione giurisprudenziale in tema di aperture di varchi nel muro comune.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il primo motivo di ricorso è fondato, e l’accoglimento dello stesso comporta l’assorbimento della seconda censura, la quale perde immediata rilevanza decisoria.

La Corte d’Appello di L’Aquila ha ritenuto che la “Delib. transattiva” adottata il 27 maggio 2016, con cui è stato riconosciuto il diritto del G. ad allargare la porta di ingresso del garage, abbia determinato la “cessazione della materia del contendere per la completa ed integrale realizzazione dell’interesse dedotto dall’attore e la soddisfazione delle ragioni delle controparti”, con riguardo sia al merito che alle spese nel “rapporto G./Condominio”, ed invece “per le sole disposizioni relative al merito della transazione” quanto all’intervenuta ed appellante incidentale P.C., essendo “del tutto irrilevante.. la sua assenza… all’assemblea essendo essa vincolata dalla maggioranza degli altri condomini”, e rimanendo perciò “scoperta la questione delle spese processuali”.

L’accordo transattivo recepito dall’assemblea del 27 maggio 2016 stabiliva, in realtà, che G.P. poteva procedere all’allargamento della porta garage, dovendo “in cambio” eseguire alcuni lavori di manutenzione di parti comuni; nella transazione il condomino G. e il Condominio (OMISSIS) rinunciavano inoltre “al proseguimento del contenzioso in corso, con accollo di tutte le spese legali a carico del sig. G.P., sia di parte che di controparte”.

La sentenza impugnata denota, in tal senso, un irriducibile contrasto tra affermazioni inconciliabili.

La Corte d’appello di L’Aquila ha dapprima considerato che il verbale dell’assemblea condominiale del 27 maggio 2016 consacrasse un accordo fra il Condominio (OMISSIS) e G.P., volto a transigere sia la controversia tra gli stessi, sia la controversia connessa, avente lo stesso oggetto sostanziale, inerente all’intervenuta P.C. (sebbene questa fosse assente all’assemblea), essendo tale accordo obbligatorio per tutti i condomini, in base alle regole della collegialità derivanti dagli artt. 1137 e 1132 c.c., ed evidentemente diretto a definire e risolvere tutte le questioni relative al processo pendente (cfr. Cass. Sez. 2, 16/01/2014, n. 821; Cass. Sez. 2, 19/03/1996, n. 2297). Sotto tale punto di vista, i giudici di secondo grado hanno attribuito alla intervenuta transazione extraprocessuale tra il Condominio ed il G. una rilevanza giuridica tale da investire l’oggetto della domanda della intervenuta P.C., sicchè hanno operato una declaratoria di cessazione della materia del contendere, senza esaminare il merito della domanda della medesima P. (se non basandosi su considerazioni di verosimiglianza ai fini dell’applicazione del cosiddetto principio della soccombenza virtuale). Di seguito, la sentenza impugnata, ponendosi irriducibilmente in contrasto con le ragioni prima esposte, ha sostenuto che la clausola di tale transazione in cui il condomino G. rinunciava “al proseguimento del contenzioso in corso, con accollo di tutte le spese legali”, non beneficiasse P.C. (pur ritenuta “vincolata” all’efficacia di quell’accordo). Questa Corte ha del resto già chiarito come la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. Al contrario, l’allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza; qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell’inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell’azione, dichiarandone l’infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali (Cass. Sez. 3, 08/07/2010, n. 16150; Cass. Sez. L, 30/01/2014, n. 2063).

Il primo motivo del ricorso di P.C. va pertanto accolto, con assorbimento del secondo motivo, e deve essere cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione, la quale esaminerà nuovamente la causa tenendo conto dei rilievi svolti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020

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