Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7042 del 28/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/03/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 28/03/2011), n.7042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA e BIONDI GIOVANNA che lo rappresentano e

difendono, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2,

presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO G. SANTE, che lo rappresenta

e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 532/2006 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 11/10/2006, R.G.N. 531/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/02/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’ Appello Cagliari, con la sentenza n. 532 del 2006, accoglieva l’appello proposto da S.A., nei confronti dell’INPS, contro la sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari il 28 aprile 2005 e, in riforma della stessa, dichiarava il diritto del S. alla pensione di inabilità con decorrenza dal 1 giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.

La Corte di appello riteneva acquisibili al giudizio di appello, ai sensi artt. 421 e 437 c.p.c., in ragione del “requisito della indispensabilità” ai fini della decisione, le certificazioni dell’Agenzia delle entrate comprovante reddito personale non superiore a quello richiesto per il riconoscimento della pensione.

2. Ricorre l’INPS con un motivo di ricorso.

3. Resiste il S. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’INPS prospetta un solo motivo di ricorso: violazione degli artt. 414, 416, 420, 437 c.p.c., art. 2697 c.c. e della L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5.

Ad avviso del ricorrente la Corte d’Appello non poteva acquisire, in detto grado di giudizio, la documentazione relativa al reddito, in quanto il S. avrebbe dovuto produrli in primo grado.

In relazione al suddetto motivo di ricorso è stato formulato il seguente quesito di diritto: se, nei giudizi per il conseguimento delle prestazioni civili, l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano o meno la decadenza dal diritto alla produzione dei documenti stessi.

2. Il motivo non è fondato.

Come anche di recente, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 24801 del 2010), richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 11353 del 2004), nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 e 437 c.p.c., l’esercizio del potere d’ufficio del giudice, pur in presenza di già verificatesi decadenze o preclusioni e pur in assenza di un’esplicita richiesta delle parti in causa, non è meramente discrezionale, ma si presenta come un potere-dovere, sicchè il giudice del lavoro non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull’onere della prova, avendo l’obbligo – in ossequio a quanto prescritto dall’art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all’art. 11 Cost., comma 1, sul “giusto processo regolato dalla legge” – di esplicitare le ragioni per le quali reputi di far ricorso all’uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritenga, invece, di non farvi ricorso. Nel rispetto del principio dispositivo i poteri istruttori non possono in ogni caso essere esercitati sulla base del sapere privato del giudice, con riferimento a fatti non allegati dalle parti o non acquisiti al processo in modo rituale, dandosi ingresso alle cosiddette prove atipiche ovvero ammettendosi una prova contro la volontà delle parti di non servirsi di detta prova o, infine, in presenza di una prova già espletata su punti decisivi della controversia, ammettendo d’ufficio una prova diretta a sminuirne l’efficacia e la portata.

Del resto, come pure è stato chiarito, i detti poteri – pur diretti alla ricerca della verità, in considerazione della particolare natura dei diritti controversi – non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, nè tradursi in poteri d’indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale (v.

Cass n. 12002 del 2002, n. 11847 del 2009, n. 6205 del 2010).

Nel rito del lavoro, infatti, i mezzi istruttori, preclusi alle parti, possono essere ammessi d’ufficio, ma suppongono, tuttavia, la preesistenza di altri mezzi istruttori, ritualmente acquisiti, che siano meritevoli dell’integrazione affidata alle prove ufficiose.

Peraltro, l’indisponibilità, che consente la produzione tardiva di documenti suppone che, al momento fissato, a pena di preclusione o decadenza, per la loro produzione, fosse oggettivamente impossibile disporne, trattandosi di documenti la cui formazione risulti, necessariamente, successiva a quel momento (v. Cass. n. 17178 del 2006, Cass. n. 15228 del 2007).

La Corte d’appello, con congrua e logica motivazione, ha fatto corretta applicazione del suddetti principi.

Ed infatti la Corte d’Appello ha affermato che unitamente all’atto di appello il S. produceva certificazioni dell’Agenzia delle Entrate di Cagliari con cui comprovava che il suo redito personale e quello degli altri componenti del suo nucleo familiare non aveva superato negli anni, dalla domanda amministrativa in avanti, i limiti prescritti al fine del godimento della pensione di inabilità.

Tanto premesso, la Corte ha affermato che tali certificazioni potevano essere acquisite al giudizio ai sensi degli artt. 421 e 436 c.p.c., sussistendo il requisito della indispensabilità ai fini della decisione – atteso che le stesse erano dirette a comprovare l’esistenza di un fatto (il possesso del requisito residuale) ritualmente dedotto con il ricorso introduttivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese di giudizio in favore di S.A., che liquida in Euro 21,00 esborsi, Euro 1500 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA. Nulla per le spese nei confronti del Ministero.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2011

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