Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7042 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 24/03/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 24/03/2010), n.7042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L’ESPRESSO COOP a r.l. in persona del legale rappresentante pro

tempore M.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Costantino Morin n. 45, presso lo studio dell’Avv. Amoroso Gaetano,

che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via della Frezza 17 presso l’Avvocatura Centrale

dello stesso Istituto, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente,

dagli Avv.ti Correra Fabrizio, Antonietta Coretti e Benedetta Cossu

per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 2324/05 della Corte di Appello di

Lecce dell’11.11.2005/29.11.2005 nella causa iscritta al n. 2688 del

R.G. anno 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

02.02.2010 dal Cons. Dott. A. De Renzis;

udito l’Avv. Gaetano Amoroso per il ricorrente e l’Avv. Antonino

Sgroi, per delega dell’Avv. Antonietta Coretti, per l’INPS;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. FINOCCHI GHERSI

Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 24.06.1997, la società cooperativa L’ESPRESSO, esercente attività di recapito corrispondenza, conveniva in giudizio l’INPS per sentir dichiarare, previo accertamento della natura industriale dell’attività esercitata ex art. 2195 cod. civ., il diritto a godere, per il periodo 1.01.1984/31.10.1993, degli sgravi contributivi previsti dalla legge n. 1089 del 1968 per le imprese industriali operanti nel Mezzogiorno e per sentire anche condannare l’istituto convenuto alla restituzione della maggiore somma indebitamente versata per contributi.

Nel corso del giudizio di primo grado la società deduceva ed allegava di avere recepito con verbale aziendale del 6.12.1999 l’accordo provinciale di riallineamento retributivo stipulato dalle associazioni di categoria il 1.12.1999.

Il Tribunale di Lecce con sentenza n. 6547 del 2003, espletata consulenza tecnica di ufficio, accoglieva la domanda e per l’effetto condannava l’INPS al pagamento a favore della cooperativa della somma complessiva di Euro 468.667,00.

A seguito di appello dell’INPS la Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 2324 del 2005, in parziale riforma della la decisione di primo grado, ha condannato l’INPS al pagamento di Euro 101.466,00.

La Corte territoriale ha ritenuto che nel caso di specie trovasse applicazione il D.L. n. 510 del 1996, art. 5, comma 3 sexies, riguardante il recepimento a livello aziendale dell’accordo provinciale di riallineamento, che prevedeva l’adesione in forma scritta dei singoli lavoratori interessati in forza all’azienda.

Ciò precisato, la Corte ha rilevato che tale adesione non era intervenuta e che la stessa non era ricavabile dal verbale di assemblea del 14.12.1998, contenente un semplice mandato al Consiglio di Amministrazione ad avviare i contatti con le associazioni sindacali dei lavoratoti e degli industriali.

La Corte di appello quindi, attesa la non validità dell’adesione e la discontinuità tra la ditta Coppini e la cooperativa L’Espresso (accertata dal primo giudice e non contestata in appello), ha accolto l’ipotesi A2 della CTU riconoscendo a favore della stessa cooperativa, sulla base degli addebiti mossi dall’INPS, l’anzidetto importo di Euro 101.466,00.

La cooperativa L’Espresso ricorre per cassazione con tre motivi L’INPS resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e del D.L. n. 510 del 1996, art. 5, comma 3 e comma 3 sexies (convertito nella L. n. 608 del 1996 riguardante sgravi contributivi), nonchè vizio di motivazione su un punto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

La ricorrente rileva che il giudice di appello, in palese violazione di legge e senza fornire adeguata e logica motivazione, ha inquadrato e qualificato la fattispecie controversa nella previsione normativa di cui al citato art. 5, comma 3 sexies, mentre più correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto legittimo ed aderente alla concreta fattispecie escludere ogni riferimento a tale normativa e si era richiamato all’art. 5, comma 3.

Le esposte censure sono prive di pregio e non meritano di essere condivise.

La questione centrale del presente giudizio riguarda l’applicabilità della disciplina dei contratti di riallineamento retributivo, come viene stabilita dal D.L. n. 510 del 1996, art. 5.

La Corte territoriale ha proceduto ad un ampio ed attento esame di tale disciplina individuando le fasi procedurali di tali contratti, ossia: a) una prima fase di stipula di un accordo provinciale da parte delle associazioni imprenditoriali e di quelle dei sindacati dei lavoratori aderenti alle organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del contratto collettivo nazionale o dell’accordo interconfederale di riferimento; b) una seconda fase di accordo aziendale di recepimento dell’accordo provinciale, previa individuazione dei lavoratori e previa adesione in forma scritta dei singoli lavoratori interessati in quel momento in forza all’azienda;

c) una terza fase che prevede il deposito dell’accordo provinciale presso i competenti uffici provinciali del lavoro.

Orbene il giudice di appello ha ritenuto, dandone adeguata e logica spiegazione, applicabile alla fattispecie concreta la disciplina anzidetta, nel cui ambito si colloca quella di cui al D.L. citato, art. 5, comma 3 sexies, che prevede proprio l’ipotesi del recepimento a livello aziendale dell’accordo provinciale di riallineamento. Ciò precisato, ha disconosciuto il beneficio contributivo richiesto, non essendo intervenuta – ai fini della validità dell’accordo aziendale di recepimento – l’adesione in forma scritta dei lavoratori interessati.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e del D.L. n. 510 del 1996, art. 5, comma 3 e comma 3 sexies (convertito nella L. n. 608 del 1996 riguardante sgravi contributivi), nonchè vizio di motivazione su un punto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

In particolare la ricorrente sostiene di avere fornito idonea prova circa la piena osservanza dell’adempimento di legge mediante produzione del verbale di assemblea del 14.12.998 di recepimento dell’accordo provinciale di riallineamento, ma il giudice di appello, contraddittoriamente e senza fornire alcuna congrua dimostrazione logica, ha negato validità a detto documento ai fini della procedura di riallineamento in mancanza dell’adesione dei lavoratori interessati alla procedura.

La censura non merita di essere condivisa sotto un duplice profilo.

In primo luogo è inammissibile, perchè viene semplicemente richiamato l’anzidetto verbale di assemblea senza trascrizione e riproduzione puntuale del suo contenuto, e ciò in violazione del principio di autosufficienza caratterizzante il ricorso per Cassazione.

In secondo luogo la censura è parimenti inammissibile, perchè si concretizza in un apprezzamento, non consentito in sede di legittimità, opponendosi ad una valutazione in fatto del giudice di appello, sorretta da adeguata e logica motivazione, il quale ha riscontrato nel verbale aziendale – contenente un semplice mandato esplorativo al Consiglio di Amministrazione a prendere contatti con le organizzazione sindacali – la mancanza del requisito dell’adesione scritta dei lavoratori interessati.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113 e 116 c.p.c., in relazione al D.L. n. 510 del 1996, art. 5, comma 3 sexies (convertito nella L. n. 608 del 1996 riguardante sgravi contributivi), nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

La ricorrente osserva che il giudice di appello ha ritenuto di poter decidere in senso negativo per l’azienda senza fornire alcun elemento di certezza circa il presunto ragionamento seguito, nè ha spiegato con argomentazioni valide e convincenti le ragioni della scelta operata.

Anche questo motivo non coglie nel segno, in quanto i rilievi formulati sono generici, non indicando con precisione quali elementi probatori e di fatto non siano stati esaminati o trascurati dal giudice di appello.

4. In conclusione il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 10,00, oltre Euro 3000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA