Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7042 del 20/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 20/03/2017, (ud. 30/11/2016, dep.20/03/2017),  n. 7042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15939-2016 proposto da:

V.G.B., considerato domiciliato ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALBERTO MURATORE APROSI unitamente all’avvocato

FABIO FRANCHINI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO

CARO 12, presso lo studio dell’avvocato ENRICO DANTE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO PAPINI giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Z.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2253/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 22/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato FABIO FRANCHINI;

udito l’Avvocato ERICA DOMONTEL per delega non scritta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.L.A., dopo aver acquistato un immobile in (OMISSIS) da Z.A. con scrittura privata del (OMISSIS), chiese ed ottenne pronuncia (sentenza Trib. Verbania 7.3.2000, passata in giudicato) dichiarativa della autenticità della sottoscrizione della Z., nonchè la sua condanna al rilascio del bene; conseguentemente, avviò l’esecuzione ex art. 608 c.p.c. in forza di tale titolo esecutivo. La Z., frattanto, aveva alienato l’immobile a V.G.B. con rogito del (OMISSIS), trascritto però solo successivamente alla trascrizione della domanda proposta dal D.L.. La stessa Z., peraltro, aveva anche avviato autonoma domanda di nullità del contratto con il D.L. per pretesa violazione della L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40 nonchè del D.Lgs. n. 90 del 1990, art. 3, comma 13 ter e quater vicenda processuale definita da questa Corte di cassazione con sentenza n. 103/2011, col rigetto nel merito della domanda stessa e, quindi, con la formazione del giudicato sul punto.

Proposta dal V. opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c. – sull’assunto della pretesa nullità della scrittura privata del (OMISSIS) intercorsa tra la Z. e il D.L. e quindi dell’inefficacia della trascrizione della relativa domanda ex art. 2652 c.c., n. 3 da parte dello stesso D.L., con conseguente prevalenza dell’acquisto di esso opponente – con sentenza del 25.7.2011 il Tribunale di Verbania la rigettò; la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 14.1.2015, confermò la prima statuizione, rigettando l’appello proposto dal V..

Questi propose ricorso per cassazione (N. 6675/15 R.G.), deciso in pari data al presente ricorso ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, stante l’improponibilità della spiegata opposizione.

Frattanto, con autonoma domanda proposta con atto di citazione del 2830.11.2012, il V. – pendente il giudizio d’appello della causa gemella – convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Verbania D.L.A. e Z.A., ancora per sentir dichiarare la nullità della ripetuta scrittura privata, per le ragioni già illustrate; in subordine, ha chiesto la condanna della Z. a titolo risarcitorio. Nella contumacia di quest’ultima, l’adito Tribunale rigettò la domanda attrice principale e accolse la subordinata con sentenza del 12.3.2014, confermata dalla Corte d’appello di Torino con sentenza del 22.12.2015.

Ricorre ora il V., affidandosi a cinque motivi. L’intimato resiste con controricorso, mentre la Z. non ha resistito. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, deducendo “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 216 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, il ricorrente censura la sentenza impugnata in quanto il giudice d’appello ha ritenuto che il Tribunale di Verbania, con la sentenza del 7.3.2000, nel decidere sull’istanza di verificazione promossa dal D.L., avesse delibato anche la questione della validità del contratto, invece rimasta, secondo esso ricorrente, impregiudicata.

1.2 – Con il secondo motivo, deducendo “nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – Violazione dell’art. 112 c.p.c.”, censura la sentenza impugnata perchè non sarebbe stata esaminata la tesi difensiva da lui proposta riguardo alla limitata portata della decisione del Tribunale di Verbania del 7.3.2000 (ossia, il fatto che la decisione della domanda di rescissione per lesione, proposta in via riconvenzionale dalla Z., non poteva implicare alcun giudicato implicito esterno sulla validità della scrittura in discorso).

1.3 – Con il terzo motivo, deducendo “nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – Violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.”, lamenta il fatto che il giudice d’appello avrebbe acriticamente fatto propri i contenuti di Cass. n. 103/2011, ricorrendo alla motivazione per relationem, senza tuttavia confutare le censure da lui specificamente formulate.

1.4 – Con il quarto motivo, deducendo “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, si censura la sentenza impugnata perchè il giudice d’appello ha ritenuto che i giudicati formatisi tra la Z. e il D.L. gli fossero opponibili. Ciò perchè, da un lato, il giudizio concernente l’autenticazione della sottoscrizione della Z. non può estendersi al contenuto sostanziale della scrittura privata inter partes, e dall’altro perchè dette statuizioni definitive sono insuscettibili di produrre effetti nei suoi confronti, sia diretti, sia riflessi.

1.5 – Con il quinto motivo, infine, deducendo “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui è stata accolta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria proposta dal D.L., negandosi sussista nella specie alcuna temerarietà della spiegata azione.

2.1 – Deve anzitutto evidenziarsi che le domande originariamente proposte dal V. in questo giudizio replicano pedissequamente (fatta eccezione per la domanda risarcitoria subordinata contro la Z.) quelle già proposte in seno all’opposizione di terzo all’esecuzione di cui al ricorso iscritto al N. 6675/15, deciso in pari data. Da quanto è dato desumere dagli atti, l’unica plausibile spiegazione di tale condotta processuale va ravvisata nel presupposto (erroneo) che, essendo stato coattivamente eseguito il rilascio dell’immobile per cui è causa, era opportuno cautelarsi per il caso in cui venissero rilevati il difetto d’interesse ad agire con l’opposizione ex art. 619 c.p.c. e, quindi, la cessazione della materia del contendere.

In proposito – richiamata la funzione tipica dell’opposizione di terzo all’esecuzione, che è quella di sottrarre il bene all’azione esecutiva in quanto di proprietà dell’opponente (Cass. 2.12.2016, n. 24637), ovvero in quanto comunque oggetto di un diritto di godimento del terzo, autonomo e prevalente rispetto a quello dell’esecutante – non può che ribadirsi l’orientamento di Cass., 24.2.2011, n. 4498 (di recente confermato da Cass., 10.7.2014, n. 15761), secondo cui “Qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l’estinzione del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo, solamente rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi, mentre, rispetto alle opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all’esistenza del titolo esecutivo o del credito, permane l’interesse alla decisione, con la precisazione che, se oggetto dell’opposizione è la pignorabilità dei beni, l’interesse torna a cessare quando il pignoramento è caduto su somme di danaro o di altre cose fungibili, perchè il vincolo imposto dal pignoramento su questo genere di cose (che consiste nell’inefficacia dei successivi atti di disposizione per una somma equivalente) si esaurisce con la sopravvenuta inefficacia del pignoramento”.

Si tratta di insegnamento che ben può replicarsi anche riguardo all’opposizione di terzo all’esecuzione ritualmente proposta, in cui il terzo, cioè, lamenti l’errore nell’individuazione del bene da consegnare, ovvero denunci che l’esecuzione diretta ha esorbitato dalla consistenza del bene così come cristallizzato nel titolo esecutivo. Ciò perchè sussiste indubbiamente l’interesse dell’opponente all’accertamento della denunciata illegittimità dell’esecuzione, che resiste al suo definitivo compimento, proprio per la sua finalità tendente alla tutela dello ius possessionis.

Così stando le cose, quindi, all’atto dell’introduzione del presente giudizio (e fatta salva l’azione risarcitoria di cui infra), il V. non poteva dirsi titolare di un interesse giuridicamente rilevante ex art. 100 c.p.c., avendo già reagito con medesime domande e argomenti contro quella esecuzione che assumeva illegittima in quanto lesiva del suo preteso diritto di proprietà (si vedano, per un più ampio inquadramento sistematico, Cass., S.U., 23.1.2015, n. 1238, nonchè la statuizione resa nella causa gemella, R.G. N. 6675/15 R.G., decisa in pari data).

3.1 – Tuttavia, l’esame dei motivi sopra riportati è precluso dalla necessità (ancor più assorbente) di verificare e rilevare, d’ufficio, l’improponibilità della domanda avanzata da Gian Battista V., nei termini che seguono.

3.2 – L’odierno ricorrente, come si evince ampiamente dalla narrativa del ricorso (pp. 12-13), sostenendo anche in tal caso la tesi della nullità della scrittura privata del (OMISSIS) tra la Z. e il D.L., chiese al Tribunale di Verbania: a) di accertare che egli era il proprietario dell’immobile in discorso, per averlo acquistato dalla Z. con rogito del (OMISSIS); b) che venisse ordinata la cancellazione della trascrizione della citazione eseguita dal D.L. ai sensi dell’art. 2652 c.p.c., comma 1, n. 3); infine, in subordine, chiese c) la condanna della Z. al risarcimento del danno per aver egli acquistato a non domino.

Fatta eccezione per tale ultima domanda, accolta dal Tribunale di Verbania con sentenza del 12.3.2014 e non impugnata dalla Z., con le restanti domande il V. mira chiaramente a porre nel nulla l’accertamento dell’autenticità della sottoscrizione della stessa Z. e, quindi, anche l’effetto traslativo derivante dalla stessa scrittura privata, in modo da rendere prevalente il proprio acquisto effettuato e trascritto in epoca successiva a quello del D.L.: tali questioni, però, sono state oggetto di statuizioni pronunciate dal Tribunale di Verbania con sentenza del 7.3.2000, confermate dalla Corte d’appello di Torino con sentenza del 17.5.2001 e ormai coperte dal giudicato a seguito di Cass. n. 15382/2005. Pertanto, poichè il ricorrente, anche in questa sede, si duole della situazione giuridica soggettiva riconosciuta da quel giudicato in favore del D.L., egli avrebbe dovuto proporre l’opposizione ordinaria ex art. 404 c.p.c., comma 1, al fine di ottenere la demolizione di quel titolo, che ostacola il preteso diritto di proprietà da lui vantato sul bene per cui è causa.

E’ appena il caso di precisare, infine, che l’azione di accertamento così spiegata dal V. dinanzi al Tribunale di Verbania non potrebbe riqualificarsi come opposizione ex art. 404 c.p.c., comma 1. Vi osta, infatti, la diversità strutturale e funzionale tra le due azioni: l’una, appunto, di accertamento, e l’altra di tipo impugnatorio (impugnazione chiaramente non proposta dall’odierno ricorrente, come si evince dalle già citate conclusioni di primo grado, che non recano alcuna richiesta di pronuncia rescindente della sentenza pregiudizievole; questa, peraltro, va individuata nella decisione d’appello del 17.5.2001, che confermò Trib. Verbania 7.3.2000 – v. sul punto Cass., 5.2.1977, n. 577 -, con la conseguenza che detta impugnazione avrebbe dovuto comunque proporsi dinanzi alla Corte d’appello di Torino).

Così come nella coeva decisione adottata sul ricorso iscritto al N. 6675/15 R.G., si impone, in definitiva, la cassazione dell’impugnata sentenza senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3 perchè le domande (e precisamente, quelle prima riportate sub a) e b), tuttora sub iudice) non potevano essere proposte.

4.1 – Le spese dei gradi di merito, nonchè del giudizio di legittimità, vengono liquidate come in dispositivo e seguono la soccombenza.

Ritiene la Corte, infine, che l’erroneo presupposto che ha indotto il V. ad instaurare il presente giudizio (v. par. 2.1) esclude possa configurarsi la temerarietà della lite; di conseguenza, la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. avanzata dal D.L. deve essere respinta.

In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

cassa la sentenza impugnata senza rinvio. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate per il giudizio di primo grado in Euro 6.500,00 per compensi, per il giudizio di secondo grado in Euro 7.500,00 per compensi, e per quello di legittimità in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza del presupposti, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato assistente di studio dr. S.S..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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